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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18099/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione affidato a sei motivi: 1) dedotta inutilizzabilità degli elementi ricavati dalla copia forense del cellulare sequestrato a Milano e trasmessi a Roma; 2) censura sulla utilizzabilità e sulla valutazione probatoria delle immagini ottenute con il Sistema SARI (riconoscimento facciale) e sulla carenza logica della motivazione circa la compatibilità del 55,2%; 3) vizio di motivazione e illogicità nella valorizzazione del confronto antroposomatico svolto dai Carabinieri del RIS; 4) vizio di motivazione sulla valutazione dell'alibi (alibi fallito); 5) censura sulla valorizzazione dei dati di cella/traffico telefonico come elementi indiziari; 6) contestazione dell'attendibilità e dell'autonomia delle dichiarazioni dei coimputati (chiamate in correità) e dell'eventuale interesse a rendere dichiarazioni false.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: ha confermato che non sono stati utilizzati i contenuti estratti dalla copia forense del cellulare del Sarno ma solo dati di traffico e ubicazione acquisiti presso l'operatore; ha ritenuto utilizzabili gli esiti del Sistema SARI e del confronto antroposomatico purché inseriti in un quadro probatorio complessivo; ha giudicato logica la valorizzazione dei dati di cella come compatibili con sopralluogo e presenza sul luogo del reato; ha ritenuto legittima la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei coimputati; ha confermato dunque la sostanziale correttezza della motivazione dei giudici di merito. Conseguenze pratiche: il provvedimento impugnato (sentenza di condanna in stato di abbreviato del G.i.p. e conferma in appello) resta efficace; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili liquidate in complessivi €4.500,00 oltre accessori (a favore dell'avv. Fausto Maria Amato). Si ricorda che il Sarno era stato condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione e €2.000,00 di multa per rapina pluriaggravata in concorso.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), d), e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base dei motivi di cassazione: la Corte ha valutato i profili di vizio di motivazione e di violazione di legge indicati e li ha ritenuti manifestamente infondati, confermando la correttezza della motivazione dei giudici di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure relative alla valutazione delle prove e alle modalità di valorizzazione delle immagini e di altre risultanze; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata rispetto a tale disciplina probatoria.

  • art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    art. 132 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La Corte ha ritenuto che l'acquisizione dei dati di traffico e di ubicazione presso l'operatore sia consentita dalla legge (norma sulla gestione dei dati personali) e che il ricorrente non abbia dimostrato una specifica violazione di norme costituzionali.

  • art. 15 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in tema di tutela della corrispondenza/dati: la Corte ha ritenuto l'allegazione generica e non idonea a dimostrare una violazione costituzionale rispetto ai dati effettivamente utilizzati (traffico e celle).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per irrogare le spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria (cassa delle ammende).

Massime di principio

  • I dati contenuti in un dispositivo sequestrato (contenuti 'interni') sono diversi dai dati di traffico/ubicazione acquisiti direttamente dall'operatore: le censure sull'utilizzabilità devono distinguere tra i due tipi di dati e provare specifiche illegittimità nell'acquisizione dei dati effettivamente utilizzati.
  • Gli esiti automatici di sistemi di riconoscimento facciale (es. SARI) possono avere valore probatorio solo se inseriti in un quadro probatorio più ampio; una bassa percentuale di compatibilità può valere come 'apprezzabile somiglianza' ma raramente è decisiva da sola.
  • Il confronto antroposomatico svolto da tecnici (es. RIS) può fornire riscontri rilevanti quando emergono molteplici coincidenze somatiche; la motivazione deve indicare le corrispondenze rilevanti e l'assenza di segni caratteristici che impediscano il confronto.
  • I dati di cella (cell-site) non indicano con precisione il punto esatto di presenza di una utenza ma possono essere valorizzati come elementi 'compatibili' con spostamenti o sopralluoghi e pertanto costituiscono valido riscontro indiziario se inseriti in un contesto probatorio coerente.
  • Le dichiarazioni di coimputati possono reciprocamente rafforzarsi se confluiscono sul nucleo essenziale del racconto; divergenze su elementi circostanziali non compromettono automaticamente l'attendibilità, salvo che emergano incongruenze tali da minarne la credibilità.
  • L'alibi fallito non costituisce di per sé un indizio di colpevolezza, ma può integrare o chiudere un quadro probatorio già formato da altre risultanze autonome.
  • In cassazione le censure generiche e prive di specificità probatoria o normativa sono frequentemente ritenute inammissibili o manifestamente infondate; chi impugna deve indicare precisamente le violazioni e il nesso con la decisione impugnata.

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