Sentenza n. 11396/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla partecipazione alla procedura di concessione di contributi per le attività “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola - progetto di rilevanza territoriale” - anno 2025, comunicato con p.e.c. del 16.6.2025, oggetto del bando DG-CA|16/01/2025|DECRETO 97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di concessione di contributi per il progetto "Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola - progetto di rilevanza territoriale" per omessa allegazione dell’atto di nomina del responsabile scientifico
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura, deducendo: l’esistenza di un mero errore materiale, immediatamente sanabile e comunque irrilevante; la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio per le irregolarità sanabili, nonché del favor partecipationis; la violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento e tutela dell’affidamento; il pregiudizio all’interesse pubblico derivante dall’esclusione di un concorrente dotato di esperienza e affine agli obiettivi del bando. La ricorrente aveva omesso di allegare alla domanda l’atto di nomina del responsabile scientifico e lo aveva trasmesso soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Nel corso del giudizio sono emersi anche due profili processuali: la mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e la mancata impugnazione della graduatoria finale. La ricorrente ha inoltre dichiarato tardivamente, con memoria depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a., di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per due ragioni autonome e concomitanti. In primo luogo, la ricorrente non ha provato di avere eseguito gli adempimenti richiesti dal decreto presidenziale che aveva autorizzato la notificazione per pubblici proclami; l’ordine di integrazione del contraddittorio non era stato superato dall’ordinanza cautelare, che si era limitata a rinviare l’esame della questione alla fase di merito. La tardiva dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori non poteva sanare tale omissione, perché formulata oltre il termine dell’art. 73 c.p.a.; non sussistevano neppure i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile. In secondo luogo, il ricorso era improcedibile per la mancata impugnazione della graduatoria finale, atto non inevitabilmente conseguente all’esclusione e implicante ulteriori valutazioni degli interessi di una pluralità di soggetti. Il TAR ha comunque esaminato il merito, ritenendolo infondato: il bando stabiliva chiaramente, a pena di inammissibilità, l’obbligo di allegare l’atto di nomina del responsabile scientifico entro il termine di presentazione della domanda. La trasmissione successiva non era consentita, poiché avrebbe determinato una rimessione in termini incompatibile con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti e con la par condicio. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile e comunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, da ripartire in parti uguali tra le amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso nei casi previsti dal codice, tra cui la mancata integrazione del contraddittorio secondo l’ordine del giudice.
art. 49, comma 3, c.p.a.
La mancata esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio comporta l’improcedibilità del ricorso.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori deve essere resa nelle forme e nei termini processuali previsti dall’art. 73 c.p.a.; nel caso concreto è stata ritenuta tardiva.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito della memoria contenente la dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità è stato applicato come termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza.
art. 6, comma 1, del bando
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 7 marzo 2025. Decorso tale termine il sistema non consentirà l’invio della candidatura
Il termine per la presentazione della candidatura era fissato come tassativo e non consentiva l’invio successivo della documentazione.
art. 5, comma 1, lett. b), del bando
Tutte le proposte progettuali, a pena di inammissibilità, devono […] essere complete di tutta la documentazione richiesta a bando
La completezza della documentazione richiesta costituiva condizione di ammissibilità della proposta.
art. 6, comma 5, lett. b), del bando
Alle richieste di contributo dovranno essere allegati a pena di inammissibilità: […] nomina del responsabile scientifico del progetto
L’atto di nomina del responsabile scientifico doveva essere allegato alla domanda entro il termine previsto, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, senza valida giustificazione, dell’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 49, comma 3, c.p.a.
- La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, anche quando non sia stata proposta contestualmente una domanda risarcitoria, deve essere resa nelle forme e nel termine previsto dall’art. 73 c.p.a.; una dichiarazione tardiva non è idonea a evitare l’improcedibilità del ricorso.
- La mancata impugnazione della graduatoria finale può determinare l’improcedibilità del ricorso contro l’esclusione quando la graduatoria, pur inserendosi nella medesima sequenza procedimentale, non costituisca conseguenza inevitabile dell’atto lesivo e implichi nuove valutazioni degli interessi di una pluralità di soggetti.
- Quando la lex specialis prescrive in modo chiaro e tassativo, a pena di inammissibilità, l’allegazione di uno specifico documento entro il termine di presentazione della domanda, la sua produzione successiva non è consentita mediante soccorso istruttorio, poiché comporterebbe una rimessione in termini e violerebbe la par condicio.
- Il principio di autoresponsabilità impone al partecipante a una procedura selettiva di sopportare le conseguenze degli errori commessi nella predisposizione e nella trasmissione della documentazione richiesta, quando la prescrizione del bando sia chiara e l’omissione incida sulla completezza della domanda.
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