Circolare numero 88 del 21-06-2021
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative per la determinazione e la dichiarazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS tramite il Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF": definizione della base imponibile per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, modalità di calcolo, termini e modalità di versamento, possibilità di rateizzazione, regole per la compensazione e procedure di rimborso o autoconguaglio. Sono inoltre specificate le aliquote applicabili per il 2021 e le regole per sospensione dei versamenti in caso di malattia o infortunio grave.
Istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF" e regole sui contributi INPS (anno d'imposta 2020 e acconti 2021)
Punti principali
Premessa normativa
Richiamo agli articoli 10 e 18 del D.Lgs. n.241/1997: gli iscritti all'INPS devono determinare i contributi nella dichiarazione dei redditi; il modello approvato è il "Redditi 2021-PF" con quadro RR obbligatorio per artigiani/commercianti (Sez. I) e per i professionisti in Gestione separata (Sez. II).
Compilazione quadro RR - ambito di applicazione
Obbligo di compilazione per titolari di posizioni assicurative nelle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti e per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata che dichiarano redditi ai sensi dell'art.53 TUIR; esclusi i soggetti assicurati presso casse professionali autonome o altre forme previdenziali obbligatorie.
Sezione I - artigiani e commercianti: base imponibile e regole
La base imponibile è costituita dalla somma dei redditi d'impresa denunciati (quadri RF, RG, RH e RS) con specifiche indicazioni per soci SRL e cooperative; esclusi utili da SRL senza prestazione di lavoro. Indicazioni su come trattare redditi di coadiuvanti, regimi agevolati (vantaggi, forfettario) e necessità di compilare il Quadro LM per fruire di benefici.
Sezione II - Gestione separata: base imponibile e codici
Per i professionisti la base imponibile è la totalità dei redditi da lavoro autonomo (RE, RH, LM) anche da regime forfettario; vanno utilizzati codici distinti per indicare componenti di reddito rilevanti (codici 1-5) al fine di calcolare massimale, concorrenza di redditi denunciati in Uniemens e contribuzioni versate ad altre casse.
Calcolo del contributo e aliquote 2021
Contributi calcolati applicando l'aliquota del 24% o 25% (a seconda della presenza di altra previdenza obbligatoria) e le addizionali previste per il 2021. Per i soggetti privi di altra previdenza l'aliquota complessiva per il 2021 è indicata in 25,98% (25% + 0,72% + 0,26%), con massimale annuo 103.055,00 euro; dagli importi vanno detratti gli acconti versati.
Termini e modalità di versamento
Versamenti coincidenti con scadenze imposte IRPEF: saldo e primo acconto entro 30/6/2021 o 30/7/2021 (con maggiorazione dello 0,40% se differiti a luglio), secondo acconto entro 30/11/2021. Indicazione delle causali contributo (API, CPI, DPPI) e dell'obbligo di versare separatamente la maggiorazione di interesse.
Rateizzazione
Commercianti/artigiani possono rateizzare solo la quota eccedente il minimale; liberi professionisti possono rateizzare saldo 2020 e primo acconto 2021. Prima rata entro la scadenza del saldo/acconto differito, completamento entro 30/11/2021; interessi esposti separatamente e specifiche causali F24 da utilizzare.
Compensazione e crediti
La compensazione tramite F24 è ammessa solo per somme versate in eccesso riferite ai modelli di pagamento emessi nel 2020 (periodo di riferimento 2020); crediti 2019 utilizzabili se indicati entro la presentazione della dichiarazione; residui o crediti di anni precedenti al 2019 devono essere chiesti a rimborso o mediante istanza di autoconguaglio online sul sito INPS.
Regole specifiche per artigiani/commercianti e professionisti (compensazione dettagliata)
Per artigiani/commercianti il credito rilevante è indicato nelle colonne 19/33 e il periodo di riferimento in F24 deve essere 2020; per i professionisti il credito va indicato in RR8 col.4 e compensato con riferimento al 2020. Indicazioni su rideterminazione della codeline (17 caratteri) se si compensa solo parte della rata e link alla funzione di calcolo codeline nel sito INPS.
Sospensione dei versamenti e adempimenti per nuovi iscritti
Possibilità di sospendere i versamenti per malattia o infortunio grave che impediscano l'attività per oltre 60 giorni (codici sospensione: 1 malattia, 2 infortunio grave, 3 calamità); importi sospesi indicati in RR5 col.18 e non superiori al contributo dovuto. Nuovi professionisti devono inviare la domanda di iscrizione tramite 'Comunicazione bidirezionale' nel Cassetto previdenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 giu 2021Circolare numero 89 del 21-06-2021
- Circolare · 18 giu 2021Circolare numero 87 del 18-06-2021
- Circolare · 17 giu 2021Circolare numero 86 del 17-06-2021
- Circolare · 29 giu 2021Circolare numero 90 del 29-06-2021
- Circolare · 30 giu 2021Circolare numero 94 del 30-06-2021
- Circolare · 30 giu 2021Circolare numero 93 del 30-06-2021
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →