Circolare numero 90 del 29-06-2021
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. decreto Sostegni bis) - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020, al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori), al decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. decreto Sostegni) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, nonché di indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre, con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative relativamente alle indennità introdotte dal decreto Sostegni bis a favore dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e dei lavoratori autonomi della pesca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l'attuazione delle indennità una tantum e onnicomprensive previste dagli articoli 42 e 69 del decreto‑legge n.73/2021 (Sostegni bis). Individua i destinatari (varie categorie di lavoratori: stagionali, somministrazione, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, tempo determinato nel turismo, lavoratori dello spettacolo, operai agricoli e pescatori), ne definisce i requisiti specifici, le modalità di domanda (telematica entro il 30/09/2021 salvo i già beneficiari che non devono presentare nuova domanda), i limiti di spesa e il regime di incompatibilità e cumulabilità. Fornisce inoltre le istruzioni contabili e fiscali per la registrazione e il pagamento delle indennità.
Indennità previste dal decreto‑legge n.73/2021 (Sostegni bis) - modalità, requisiti e istruzioni operative
Punti principali
Oggetto e importi principali
Art.42: indennità una tantum/onnicomprensive da 1.600 euro per varie categorie (commi 1,2,3,5,6). Art.69: indennità per operai agricoli (800 euro) e pescatori autonomi (950 euro). Le indennità non concorrono alla formazione del reddito (TUIR) e non prevedono contribuzione figurativa né assegno nucleo familiare.
Destinatari generali
Categorie interessate: lavoratori stagionali, somministrati, dipendenti stagionali di altri settori, intermittenti, autonomi occasionali senza partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori a tempo determinato nel turismo, lavoratori dello spettacolo, operai agricoli a tempo determinato, pescatori autonomi. Requisiti variano per categoria (es. almeno 30 giornate nel periodo 1/1/2019-26/5/2021, limiti reddituali per spettacolo, iscrizioni gestionali richieste).
Beneficiari che hanno già ricevuto l'indennità art.10 DL 41/2021
I soggetti che hanno già percepito l'indennità prevista dall'art.10 del decreto Sostegni non devono presentare nuova domanda: INPS eroga automaticamente l'indennità una tantum di 1.600 euro con le stesse modalità utilizzate in precedenza.
Stagionali turismo e stabilimenti termali e somministrati (art.42, comma 2)
Requisiti: cessazione involontaria del rapporto tra 1/1/2019 e 26/5/2021; almeno 30 giornate nel periodo; non titolari di pensione diretta, NASpI al 26/5/2021 o rapporto dipendente al 27/5/2021. ATECO/CSC individuati nella tabella allegata; istruttoria centralizzata per somministrati con possibilità di preavviso di reiezione e riesame territoriale su documentazione probatoria.
Stagionali e somministrati di altri settori (art.42, comma 3, lett. a)
Requisiti analoghi a quelli del comma 2 (cessazione involontaria 1/1/2019-26/5/2021; almeno 30 giornate). Esclusione dei lavoratori agricoli soggetti a contribuzione agricola unificata e iscritti negli elenchi agricoli. Istruttoria somministrazione centralizzata con preavviso di reiezione e riesame.
Lavoratori intermittenti (art.42, comma 3, lett. b)
Indennità per intermittenti (artt.13-18 D.lgs.81/2015) con almeno 30 giornate nel periodo 1/1/2019-26/5/2021. Possono essere sia con obbligo di risposta sia senza. Alla domanda non devono avere un rapporto a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione diretta.
Autonomi occasionali (art.42, comma 3, lett. c)
Destinatari: lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata alla data del 26/5/2021 e con almeno un contributo mensile accreditato nel periodo 1/1/2019-26/5/2021. Non devono avere contratto di lavoro occasionale in essere al 27/5/2021, né rapporto subordinato a tempo indeterminato o pensione diretta.
Incaricati alle vendite a domicilio (art.42, comma 3, lett. d)
Requisiti: reddito derivante dall'attività nel 2019 >5.000 euro, partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione separata alla data del 26/5/2021, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; divieto di rapporto subordinato a tempo indeterminato e assenza di pensione diretta.
Lavoratori a tempo determinato nel turismo e stabilimenti termali (art.42, comma 5)
Devono avere cumulativamente: almeno 30 giornate totali in rapporti a tempo determinato nel settore nel periodo 1/1/2019-26/5/2021; inoltre aver svolto nel 2018 almeno 30 giornate complessive in rapporti dello stesso tipo; assenza di pensione diretta al 26/5/2021 e di rapporto dipendente al 27/5/2021.
Lavoratori dello spettacolo (art.42, comma 6)
Due aliquote: (i) almeno 30 giornate contributive nel periodo 1/1/2019-26/5/2021 e reddito 2019 ≤75.000 euro; (ii) almeno 7 giornate e reddito 2019 ≤35.000 euro. Autocertificazione del reddito con verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Divieto di pensione diretta e di rapporto a tempo indeterminato (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità).
Presentazione della domanda e scadenze
I non beneficiari precedenti devono presentare domanda telematica all'INPS entro il 30/09/2021 tramite portale (PIN/SPID/CIE/CNS) o Contact Center. I già beneficiari art.10 non devono riproporre domanda; INPS eroga automaticamente l'art.42, comma 1.
Finanziamento e monitoraggio
Limite di spesa per le indennità art.42: 750,4 milioni di euro per il 2021. Indennità art.69 (operai agricoli): limite 448 milioni; pescatori: 3,8 milioni. INPS monitora il rispetto dei limiti e comunica eventuali scostamenti ai Ministeri; in caso di superamento non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.
Incompatibilità e cumulabilità
Le indennità art.42 non sono cumulabili tra loro né con alcune altre misure specificate (es. art.69 commi 1 e 6). Regole dettagliate: incompatibilità con pensioni dirette e con Reddito di emergenza/Reddito di cittadinanza (in caso di beneficiario RdC si integra quest'ultimo fino all'ammontare dell'indennità). Compatibili con assegno ordinario di invalidità, NASpI/DIS-COLL (con eccezioni per specifiche categorie), borse lavoro, stage, tirocini e lavoro occasionale entro limiti.
Operai agricoli e pescatori (art.69)
Operai agricoli a tempo determinato: 800 euro se almeno 50 giornate effettive nel 2020 (solo iscrizioni negli elenchi nominativi); incompatibilità con RdC/Rem e con specifiche indennità; limite spesa 448 milioni. Pescatori autonomi: 950 euro, requisiti di non iscrizione ad altre forme previdenziali (salvo Gestione separata), cumulabilità con NASpI/DIS-COLL; limite spesa 3,8 milioni.
Istruzioni contabili e fiscali
Indennità rilevate su conti GAU specifici elencati nella circolare (GAU30392-GAU30400 per art.42; GAU30294-GAU30295 per art.69). Procedure di pagamento centralizzate, indicazioni per riaccrediti e recuperi indebiti (GAU24294/GAU24295). Le somme non concorrono al reddito (TUIR).
Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti INPS in materia di indennità art.42 e art.69 è possibile promuovere azione giudiziaria secondo le normali modalità di impugnazione.
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