Sentenza del 29/10/2015 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Principio di trasparenza - Società di persone - Socio - Detassazione degli utili - Diritto al rimborso a fini IRPEF - Rettifica in diminuzione della dichiarazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la detassazione degli utili spettante alla società dovesse riflettersi automaticamente sulla propria imposizione IRPEF, in applicazione del principio di trasparenza previsto per le società di persone. La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso mediante una rettifica in diminuzione della dichiarazione, nonostante l'agevolazione non fosse stata indicata dalla società tra le componenti negative del reddito d'impresa e non fosse stata presentata, nei termini di legge, una dichiarazione integrativa né dalla società né dal socio.
La decisione
La richiesta di rimborso è stata respinta. Il principio di trasparenza comporta l'imputazione ai soci del reddito determinato dalla società, ma non consente di modificare ex post il reddito imponibile in assenza della corretta rilevazione dell'agevolazione nella dichiarazione della società e della tempestiva presentazione di una dichiarazione integrativa in diminuzione. L'agevolazione, essendo direttamente riferibile alla società, deve essere correttamente applicata e dichiarata a monte; il socio non può ottenere autonomamente il rimborso IRPEF sulla base di una rettifica tardiva.
Norme richiamate
Art. 5 TUIR
Principio di trasparenza fiscale delle società di persone
Il reddito della società di persone è imputato ai soci proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione. Tuttavia, il principio non determina un trasferimento automatico al socio di un'agevolazione non correttamente contabilizzata e dichiarata dalla società.
Disciplina della dichiarazione integrativa a favore
La rettifica in diminuzione del reddito e dell'imposta deve essere effettuata mediante una dichiarazione integrativa presentata nei termini previsti dalla legge. In mancanza di tale adempimento, il socio non può fondare una domanda di rimborso su una modifica tardiva dei dati dichiarati.
Massime di principio
- Nelle società di persone, le agevolazioni fiscali riferibili alla determinazione del reddito della società devono essere applicate e indicate correttamente dalla società stessa prima di riflettersi sulla posizione fiscale dei soci.
- Il principio di trasparenza non consente al socio di ottenere automaticamente un rimborso IRPEF quando la società non ha contabilizzato o dichiarato l'agevolazione spettante.
- Quando si intende ridurre il reddito dichiarato, è necessario presentare tempestivamente una dichiarazione integrativa in diminuzione, sia da parte della società sia, ove necessario, da parte del socio.
- Una domanda di rimborso non può normalmente sostituire gli adempimenti dichiarativi richiesti per correggere una dichiarazione originaria errata o incompleta.
- In situazioni analoghe occorre verificare tre elementi: il soggetto cui l'agevolazione è direttamente riferita, la corretta esposizione dell'agevolazione nella dichiarazione originaria e il rispetto dei termini per la dichiarazione integrativa.
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