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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1272

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN)

Normativa europea32025R1272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce ELAN, un sistema elettronico integrato in TRACES per la gestione sicura dei documenti relativi alle formalità non doganali in agricoltura. Definisce quali documenti vi confluiscono, come devono essere redatti, firmati, trasmessi e controllati, e prevede l’interconnessione con EU CSW-CERTEX per i controlli doganali. Stabilisce inoltre una disciplina dettagliata per le indisponibilità del sistema, con soluzioni cartacee o tramite sistemi nazionali e regole di registrazione successiva. L’applicazione è graduale tra il 15 luglio 2025 e il 6 ottobre 2028.

Istituzione e disciplina del sistema elettronico ELAN per la gestione delle formalità non doganali in agricoltura relative agli scambi con paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione e ai paesi terzi che rilasciano i documenti contemplati dall’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Riguarda i prodotti agricoli rientranti nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, i documenti elettronici necessari per importazione, esportazione e gestione di taluni contingenti tariffari e documenti rilasciati da paesi terzi. Sono escluse dalla disciplina emergenziale le attività di test prive di valore giuridico; la sezione 3 si applica solo ai documenti effettivamente rilasciati o trasmessi in ELAN secondo le date di avvio previste.

Sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 disciplina l’istituzione e il funzionamento di ELAN, sistema elettronico destinato a gestire le formalità non doganali in agricoltura connesse agli scambi con paesi terzi. La finalità è razionalizzare la cooperazione tra autorità emittenti e dogane, assicurando un trattamento sicuro, affidabile e interoperabile dei documenti rilevanti, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 e con il sistema TRACES.

Ambito oggettivo e soggettivo

ELAN si applica ai documenti necessari per le formalità non doganali relative ai prodotti agricoli rientranti nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il sistema copre in particolare i titoli di importazione ed esportazione, alcuni documenti di paesi terzi utilizzati per la gestione dei contingenti tariffari e ulteriori documenti specificamente previsti dalla normativa richiamata. La disciplina vincola tutti gli Stati membri e i paesi terzi che rilasciano i documenti contemplati dal regolamento delegato (UE) 2025/1269.

Definizioni e struttura del sistema

Il regolamento distingue tra normativa dell’Unione pertinente, documenti ELAN, modello di dati, sistema elettronico nazionale, ambiente di test e numero di riferimento principale. ELAN è concepito come modulo indipendente del sistema TRACES ed è integrato con lo sportello unico doganale dell’Unione, in particolare con EU CSW-CERTEX, per consentire la circolazione delle informazioni tra autorità emittenti e autorità doganali.

Regole tecniche di redazione e validazione dei documenti

I documenti devono essere identificati e compilati secondo le istruzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale, serie C, e secondo i modelli di dati previsti dalla normativa applicabile. Le autorità emittenti nazionali e dei paesi terzi possono redigere i documenti direttamente in ELAN oppure nei propri sistemi nazionali e trasmetterli al sistema centrale. Ogni documento messo a disposizione in ELAN deve recare un sigillo elettronico qualificato o avanzato, oppure una firma elettronica qualificata o avanzata di un rappresentante autorizzato; ELAN verifica automaticamente la validità dei documenti inseriti o trasmessi.

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle regole del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e, secondo i considerando, dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725. Il testo evidenzia quindi un’impostazione coerente con le regole generali di protezione dei dati e con le esigenze operative del sistema.

Introduzione graduale e date di applicazione

L’entrata in uso è progressiva. Dal 15 luglio 2025 ELAN è disponibile in ambiente di test, senza valore giuridico. Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono usarlo volontariamente per titoli validi ai fini dello sdoganamento. Dal 18 gennaio 2027 i titoli devono essere redatti secondo l’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Dal 17 gennaio 2028 anche i documenti dei paesi terzi contemplati dal sistema devono confluire in ELAN; infine, dal 6 ottobre 2028 i controlli doganali automatizzati e la comunicazione dei quantitativi sdoganati devono avvenire tramite EU CSW-CERTEX.

Continuità operativa in caso di indisponibilità

Il regolamento dedica una disciplina ampia alle ipotesi di manutenzione o guasto. Gli utenti devono essere preavvisati con due settimane di anticipo sugli interventi programmati. Se ELAN o una sua funzionalità è indisponibile per oltre un’ora, le autorità emittenti devono ricorrere a documenti cartacei o ai sistemi elettronici nazionali, con specifiche diciture identificative e con firma e timbro dell’autorità competente quando il documento è su carta.

Controlli doganali durante il downtime e recupero dei dati

Durante l’indisponibilità, le autorità doganali effettuano i controlli sui documenti sostitutivi applicando la normativa doganale e la normativa settoriale pertinente. Se i documenti sono disponibili nei sistemi nazionali, i controlli possono essere svolti su tali piattaforme; in caso contrario, si opera sul documento cartaceo presentato dal dichiarante. Dopo il ripristino del sistema, i documenti redatti durante il downtime devono essere reimmessi in ELAN mediante scambio in blocco e i documenti cartacei devono essere resi inutilizzabili.

Gestione dei documenti già presenti in ELAN durante l’indisponibilità

Se le dogane devono controllare documenti già registrati in ELAN ma il sistema è temporaneamente non disponibile, l’autorità emittente deve fornire copie o estratti autenticati. Le copie devono riportare la dicitura prescritta e, dopo il ripristino, le autorità emittenti devono aggiornare ELAN indicando l’utilizzo dei documenti e le eventuali imputazioni doganali, rendendo impossibile l’uso delle copie non restituite.

Indisponibilità di EU CSW-CERTEX e operazioni sostitutive

Il regolamento prevede anche una soluzione specifica per l’indisponibilità di EU CSW-CERTEX: se il sistema non è disponibile per più di un’ora, le dogane accedono ai documenti in ELAN tramite l’interfaccia utente dedicata per eseguire controlli, sdoganamento e comunicazione dei quantitativi sdoganati.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione decorre dal 15 luglio 2025, con una disciplina speciale per la sezione sulle emergenze che opera dal 18 gennaio 2027 o, per gli Stati membri che anticipano l’uso volontario previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, dal 19 gennaio 2026.

Disposizioni principali

Istituzione di ELAN e finalità

La Commissione istituisce il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) per facilitare lo scambio e la conservazione elettronica dei documenti necessari alle formalità non doganali nei traffici con paesi terzi. ELAN deve consentire rilascio, trasmissione, conservazione ed estrazione sicura, affidabile ed efficiente dei documenti elencati all’articolo 1, paragrafo 2.

Documenti trattati dal sistema

ELAN riguarda: titoli di importazione ed esportazione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; documenti dei paesi terzi per la gestione dei contingenti tariffari previsti dai regolamenti (UE) 2020/761 e 2020/1988, con alcune esclusioni puntuali; ulteriori documenti di paesi terzi di cui all’articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1988 e all’articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2834.

Garanzie tecniche e interconnessione doganale

ELAN deve garantire autenticità, integrità, riservatezza dei documenti e verifica dell’origine della comunicazione. La Commissione deve interconnetterlo con EU CSW-CERTEX entro il 18 settembre 2028, per consentire lo scambio di informazioni e i controlli doganali.

Definizioni e rinvio al regolamento delegato 2025/1269

Il regolamento introduce definizioni proprie, tra cui normativa dell’Unione pertinente, documenti ELAN, modello di dati, sistema elettronico nazionale, ELAN ambiente di test e numero di riferimento principale. Si applicano inoltre le definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2025/1269.

Formato, identificazione e validazione dei documenti

Tutti i documenti ELAN devono essere identificati secondo le istruzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e compilati secondo il modello di dati previsto dalla normativa pertinente. I documenti inseriti in ELAN o trasmessi al sistema devono essere muniti di sigillo elettronico qualificato o avanzato, oppure di firma elettronica qualificata o avanzata di un rappresentante autorizzato, e vengono automaticamente sottoposti a controllo di validità da ELAN.

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali tramite ELAN avviene nel rispetto degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, oltre ai principi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 richiamati nei considerando.

Fasi transitorie di introduzione

L’uso di ELAN è progressivo: dal 15 luglio 2025 il sistema è disponibile in ambiente di test; dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono usare volontariamente ELAN per titoli con valore giuridico per lo sdoganamento; dal 18 gennaio 2027 i titoli devono rispettare l’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; dal 17 gennaio 2028 tutti i documenti contemplati dal sistema devono essere disponibili in ELAN; dal 6 ottobre 2028 le dogane iniziano a utilizzare EU CSW-CERTEX per le verifiche automatizzate e la comunicazione dei quantitativi sdoganati.

Gestione delle manutenzioni e delle indisponibilità di ELAN

La Commissione deve avvisare gli utenti con due settimane di anticipo sugli interventi di manutenzione programmata. Se ELAN o una sua funzionalità è indisponibile per più di un’ora, le autorità emittenti redigono i documenti su carta o in sistemi elettronici nazionali; i documenti devono recare la dicitura "Redatto durante l’indisponibilità di ELAN" e, se cartacei, essere firmati e timbrati.

Controlli doganali durante l’indisponibilità

Le autorità doganali controllano i documenti predisposti durante l’indisponibilità secondo il codice doganale dell’Unione e la normativa settoriale pertinente. Devono, se richiesto, indicare codici merce, quantitativi e riferimenti doganali; se hanno accesso ai sistemi nazionali, possono operare sui documenti ivi disponibili, altrimenti operano sul documento cartaceo presentato dal dichiarante.

Ripristino e registrazione successiva dei documenti

Una volta ripristinato ELAN, Commissione e proprietari dei sistemi nazionali effettuano uno scambio in blocco per registrare i documenti redatti durante l’indisponibilità. Le autorità emittenti devono reinserire i documenti in ELAN, rendere inutilizzabili i documenti cartacei restituiti e indicare in ELAN l’avvenuto utilizzo e, se del caso, le imputazioni doganali.

Documenti già presenti in ELAN ma non accessibili durante il downtime

Se le dogane devono controllare documenti già presenti in ELAN ma il sistema non è disponibile, l’autorità emittente deve fornire un estratto o una copia autenticati. Tali copie recano la dicitura "Copia da utilizzare durante l’indisponibilità di ELAN" e, se necessario, le autorità emittenti aggiornano ELAN dopo il ripristino, rendendo inutilizzabili le copie non restituite o le versioni nei sistemi nazionali.

Indisponibilità di EU CSW-CERTEX e operazioni sostitutive

Se EU CSW-CERTEX non è disponibile per più di un’ora, le dogane accedono ai documenti disponibili in ELAN tramite l’interfaccia utente dedicata per svolgere controlli, sdoganamento e comunicazione dei quantitativi sdoganati.

Operazioni sui documenti durante l’indisponibilità di ELAN

Se ELAN non è disponibile per più di un’ora e occorre rettificare un documento, redigerne un estratto, trasmetterlo o prorogarne la validità, l’autorità emittente opera su una copia cartacea. I documenti prodotti in questa fase devono riportare la dicitura "Copia da utilizzare durante l’indisponibilità di ELAN". Le operazioni svolte devono poi essere registrate in ELAN al ripristino del servizio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 luglio 2025. La sezione 3 sulle disposizioni in caso di emergenza si applica dal 18 gennaio 2027, oppure dal 19 gennaio 2026 per gli Stati membri che scelgono la messa a disposizione volontaria prevista all’articolo 6, paragrafo 2. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturascambi con paesi terzidoganedigitalizzazione amministrativaprotezione dei dati

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