Risposta n. 238 del 3/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la norma non vincola la ripartizione dello sconto tra più fatture, che gli importi e gli oneri fiscali risultano invariati, che il contratto e i pagamenti consentono la ricostruzione dell'operazione e che, pertanto, non sarebbe necessaria l'invio della PEC; in alternativa propone l'invio di una unica PEC che elenchi i modelli di comunicazione interessati.
Fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici – fattura di acconto – esercizio dell'opzione per lo sconto – articolo 121 decreto‑legge 19 maggio 2020 n. 34
Il quesito
L'istante chiede se, avendo emesso una fattura di acconto senza indicare lo sconto in fattura e una fattura a saldo con applicazione del 50% sul corrispettivo complessivo, e avendo trasmesso la Comunicazione entro i termini, sia comunque necessario inviare la PEC prevista dalla circolare 33/E per regolarizzare l'errore formale e legittimare la fruizione del beneficio.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che lo sconto deve essere indicato in ciascuna fattura per maturare il diritto al credito; la PEC prevista dalla circolare 33/E serve per annullare comunicazioni con errori sostanziali/formali e non è lo strumento per correggere l'errore di fatturazione qui descritto. Tuttavia, valutando la specifica documentazione (contratto, fatture, bonifici parlanti e comunicazione) e a condizione che il committente non abbia usufruito né ceduto la detrazione, l'Amministrazione ritiene ammissibile l'applicazione dello sconto sull'intera spesa se nella fattura a saldo è indicato il corrispettivo complessivo e l'importo già pagato; utile anche un documento extra‑contabile che richiami lo sconto. Si segnala comunque che errori simili possono costituire indicatori di anomalia ai fini dei controlli.
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