Risposta n. 226 del 1/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che fatture e ricevute emesse da soggetti UE, nonché ricevute taxi e titoli di viaggio, siano documenti analogici originali non unici e quindi possono essere dematerializzate con contestuale distruzione del cartaceo; viceversa, le ricevute emesse da soggetti extra‑UE sarebbero documenti originali unici e dovrebbero restare in conservazione cartacea
Dematerializzazione nota spese prodotta dal dipendente trasfertista – articolo 4 del decreto ministeriale 17 giugno 2014
Il quesito
Possibilità di distruzione delle versioni cartacee dei giustificativi allegati alle note spese dematerializzate, con specifico riferimento a documenti emessi da soggetti UE (incluse ricevute taxi e titoli di viaggio) e da soggetti extra‑UE
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda: i giustificativi che sono documenti analogici originali non unici possono essere conservati in modalità elettronica e il cartaceo distrutto senza intervento di pubblico ufficiale ai sensi del d.m. 17/6/2014 (art.3 e 4). I documenti analogici originali unici, inclusi quelli emessi da soggetti extra‑UE privi di reciproca assistenza fiscale, richiedono invece l'intervento del pubblico ufficiale previsto dall'art.4, c.2 del d.m. e, in assenza di tale intervento, non possono essere distrutti
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