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Interpello

Risposta n. 225 del 1/03/2023

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che non sussistono obblighi di segnalazione all'Anagrafe Tributaria per le operazioni e i rapporti descritti, ritenendo quindi non applicabili gli adempimenti di cui al DPR 605/1973 art. 7 e al DL 201/2011 art. 11.

Operatori finanziari - comunicazioni obbligatorie all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 comma 6 DPR 605/1973 e art. 11 comma 2 DL 201/2011

Il quesito

La società istante, che svolge ricezione e trasmissione di ordini senza detenzione di strumenti o liquidità e si rivolge solo a controparti qualificate/professionali, deve effettuare le comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe Tributaria previste dalle norme citate?

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che gli operatori finanziari sono tenuti a rilevare e comunicare i rapporti con la clientela e le movimentazioni previste dalle norme; la nozione di "rapporto" è ampia e comprende i servizi continuativi anche se l'esecuzione avviene tramite altro intermediario. Pertanto, pur non essendo determinante l'assenza di detenzione, gli obblighi comunicativi permangono e la soluzione prospettata dall'istante non può essere condivisa.

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