Tribunale, Ordinanza T-359/24
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 13 February 2025. — Reckitt Benckiser Finish BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for a three-dimensional EU trade mark – Shape of a cleaning capsule – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-359/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge, con ordinanza, il ricorso di Reckitt Benckiser Finish BV contro il diniego di registrazione di un marchio UE tridimensionale rappresentante una capsula per lavastoviglie. La Corte ritiene che la forma richiesta non si discosti significativamente dalle forme abituali del settore e che l’elemento sferico rosso non sia idoneo, da solo, a conferire distintività. Viene inoltre ribadito che la prassi decisionale precedente dell’EUIPO non vincola le commissioni di ricorso.
Nullità del rigetto di una domanda di marchio UE tridimensionale raffigurante una capsula per lavastoviglie per mancanza di carattere distintivo ex articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la forma tridimensionale di una capsula per lavastoviglie, caratterizzata da segmenti in diversi colori e da un elemento sferico rosso, possieda un carattere distintivo idoneo alla registrazione come marchio UE oppure sia priva di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; e se la precedente prassi decisionale dell’EUIPO relativa ad altri segni simili possa incidere sulla legittimità del diniego.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che una forma tridimensionale costituita dalla confezione o dal prodotto stesso è registrabile solo se si discosta in modo significativo dagli usi e dalle consuetudini del settore; la mera presenza di elementi cromatici o geometrici ben visibili, quando essi siano percepiti come componenti funzionali o decorativi della capsula e non come indicazione dell’origine commerciale, non è sufficiente a conferire carattere distintivo. Inoltre, l’eventuale prassi anteriore dell’EUIPO su altri marchi non vincola le commissioni di ricorso, la cui decisione va valutata solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione. Pertanto, il ricorso è respinto come manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Forma tridimensionale di una capsula per lavastoviglie e mancanza di carattere distintivo
Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza dell’8ª Sezione del 13 febbraio 2025, decide su un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di marchi dell’Unione europea. La controversia riguarda la registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una capsula per lavastoviglie, per prodotti della classe 3.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Reckitt Benckiser Finish BV aveva presentato, il 9 dicembre 2022, domanda di registrazione di un marchio UE tridimensionale relativo a detergenti e preparazioni per lavastoviglie, nonché prodotti affini quali brillantanti, essiccanti, deodoranti e smacchianti. L’esaminatore aveva respinto la domanda per tutti i prodotti sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, ritenendo il segno privo di carattere distintivo.
Successivamente, la commissione di ricorso aveva respinto l’impugnazione, confermando che il segno era privo di capacità distintiva, ma rinviando la causa all’esaminatore per esaminare l’eventuale distintività acquisita tramite uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.
Questione sottoposta al Tribunale
Nel ricorso la società deduceva un unico motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava, in particolare, la valutazione secondo cui l’elemento sferico rosso della capsula sarebbe non distintivo e non idoneo a conferire distintività al segno nel suo complesso. Sosteneva inoltre che EUIPO aveva già registrato marchi figurativi raffiguranti una sfera rossa, circostanza che dimostrerebbe un minimo grado di distintività.
Normativa e criteri applicabili
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di distintività dei marchi, anche tridimensionali:
- un marchio deve consentire al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e distinguerli da quelli di altre imprese;
- la distintività va valutata in relazione ai prodotti interessati e alla percezione del pubblico di riferimento;
- per i marchi tridimensionali coincidenti con l’aspetto del prodotto, i criteri sono gli stessi degli altri marchi, ma in pratica è più difficile dimostrare la distintività, perché i consumatori non sono abituati a trarre conclusioni sull’origine commerciale dalla sola forma del prodotto o del suo imballaggio.
Richiama in particolare la giurisprudenza Henkel e Square white tablets with coloured floral design, secondo cui solo un segno che si discosti in modo significativo dagli usi e dalle consuetudini del settore può superare il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva anzitutto che la commissione di ricorso aveva qualificato il segno come una forma che riproduce l’aspetto esteriore del prodotto, composta da segmenti di colore bianco, blu e rosso, e che si trattava di una semplice variante di capsule o pod già presenti sul mercato.
In particolare, la commissione aveva ritenuto che:
- la forma complessiva non costituisse una deviazione significativa dalle consuetudini del settore;
- la sfera rossa fosse percepita come parte di una capsula standard contenente ingredienti o componenti funzionali, non come elemento distintivo;
- la combinazione di forme semplici e colori contrastanti svolgesse una funzione descrittiva o decorativa degli ingredienti attivi, non una funzione di indicazione dell’origine commerciale.
Il Tribunale rileva che la ricorrente non contesta realmente la constatazione decisiva, e cioè che la forma richiesta corrisponde a quella di una capsula per lavastoviglie già diffusa sul mercato. La doglianza relativa alla visibilità della sfera rossa è giudicata insufficiente, perché la mera evidenza visiva di un componente che il pubblico percepisce come parte funzionale del prodotto non consente di attribuire al segno, nel suo complesso, un’origine imprenditoriale.
Quanto al richiamo alla prassi decisionale dell’EUIPO, il Tribunale ribadisce che le decisioni delle commissioni di ricorso sono adottate nell’esercizio di competenze vincolate e devono essere valutate solo alla luce del regolamento 2017/1001, interpretato dalla giurisprudenza dell’Unione. Non esiste un vincolo derivante da precedenti decisioni amministrative, né le commissioni di ricorso sono vincolate dalle decisioni di organi inferiori dell’EUIPO.
Decisione e spese
Il Tribunale dichiara il ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto e lo respinge senza ulteriori fasi procedurali, applicando l’articolo 126 del regolamento di procedura. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di udienza orale, che non è stata fissata.
Principio desumibile dalla pronuncia
Per ottenere la registrazione di un marchio UE tridimensionale coincidente con la forma del prodotto, il segno deve discostarsi in modo significativo dalle forme abituali del settore; la presenza di elementi cromatici o geometrici non distintivi, anche se ben visibili, non basta se il pubblico li percepisce come componenti funzionali o ornamentali del prodotto. La prassi anteriore dell’EUIPO non è idonea a fondare, da sola, l’illegittimità di un diniego di registrazione.
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