L.R. Lombardia 32/2008
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Lombardia, nomine e designazioni di competenza della Giunta e del Presidente, con regole su pubblicità, candidature, audizioni, requisiti, incompatibilità, conflitti di interessi, proroghe, sostituzioni e decadenze. Si applica alle nomine con scadenza successiva all’entrata in vigore; non riguarda le direzioni di ASL, AO, IRCCS, fondazioni sanitarie e ARIFL.
Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione Lombardia
Disciplina delle nomine e designazioni regionali in Lombardia
La legge definisce la procedura e i requisiti per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione Lombardia. La disciplina è improntata a partecipazione, pubblicità, trasparenza e riequilibrio di genere, e si applica solo nell’ambito regionale lombardo.
Ambito di applicazione
La normativa riguarda le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione:
- negli organi di amministrazione di enti a partecipazione regionale, nonché di enti, aziende, agenzie e altri soggetti indicati nella normativa regionale richiamata;
- negli organismi per i quali leggi, regolamenti o atti istitutivi attribuiscono espressamente la competenza alla Giunta regionale o al Presidente della Regione, oppure determinano la competenza della Giunta ai sensi dello Statuto.
Restano esclusi i provvedimenti di nomina e designazione degli organi di direzione di ASL, aziende ospedaliere, anche universitarie, IRCCS, fondazioni sanitarie richiamate dal decreto legislativo n. 288/2003 e ARIFL.
Per i rappresentanti della minoranza negli organismi interessati, quando previsti, le modalità di scelta sono rimesse al regolamento generale del Consiglio regionale.
Pubblicità delle vacanze e presentazione delle candidature
Gli elenchi delle nomine e designazioni in scadenza devono essere pubblicati secondo periodicità e modalità fissate dal regolamento attuativo. L’elenco va trasmesso all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dieci giorni prima della pubblicazione.
Le candidature possono essere presentate, nei termini regolamentari, da:
- Giunta regionale;
- consiglieri regionali;
- ordini e collegi professionali;
- associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati;
- organizzazioni sindacali;
- fondazioni;
- almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
Per favorire le pari opportunità, per gli organismi collegiali i soggetti legittimati devono proporre nominativi di entrambi i generi. Se non sono presentate candidature oppure non sono presentate in numero almeno doppio rispetto a quello necessario a garantire l’equilibrio di genere, la Giunta riapre i termini o presenta direttamente candidature.
Audizioni e controllo consiliare
I presidenti degli organi di amministrazione degli enti elencati nella normativa regionale devono presentarsi all’audizione consiliare entro trenta giorni dalla nomina o elezione, previa convocazione della commissione competente.
Comitato tecnico consultivo
È istituito un Comitato tecnico consultivo con funzione di parere non vincolante sulle candidature, per verificare:
- il possesso dei requisiti richiesti dalle norme istitutive;
- l’eventuale sussistenza di cause di esclusione;
- incompatibilità;
- conflitti di interesse.
Il Comitato è composto da non più di cinque membri, di comprovata professionalità e indipendenza, e deve garantire la presenza di entrambi i sessi in misura almeno pari a un terzo per il genere meno rappresentato.
Cause di esclusione
Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano in specifiche situazioni ostative, tra cui:
- interdizione legale o temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese;
- condanna definitiva, salvo riabilitazione, per reati bancari o per delitti previsti in materia societaria e fallimentare;
- condanna definitiva o misura di prevenzione definitiva per fattispecie connesse alla criminalità mafiosa e ad altre gravi forme di pericolosità sociale;
- situazioni di ineleggibilità o incompatibilità richiamate dalla legge regionale n. 154/1981.
Le cause di esclusione valgono anche per il patteggiamento, salvo gli effetti estintivi previsti dal codice di procedura penale.
Incompatibilità, conflitto di interessi e cumulo di incarichi
Sono previste numerose incompatibilità, tra cui quelle relative a:
- parlamentari nazionali ed ევროპi e giudici costituzionali;
- componenti di organi consultivi, di vigilanza o controllo sugli enti interessati;
- magistrati;
- avvocati e procuratori dello Stato o di altri enti pubblici;
- militari in servizio permanente;
- sindaci, assessori e presidenti di provincia lombardi oltre determinate soglie demografiche, nonché componenti di autorità d’ambito territoriale ottimale;
- componenti di organi di garanzia statutaria e difesa civica;
- componenti di giunte camerali;
- vertici e dirigenti delle strutture sanitarie lombarde.
Non possono inoltre assumere incarichi negli enti del sistema regionale i consiglieri regionali, i componenti della Giunta regionale e i sottosegretari.
Costituiscono conflitto di interesse, tra l’altro:
- mansioni di vigilanza sull’ente interessato;
- partecipazione a servizi, esazioni, somministrazioni o appalti relativi all’ente;
- lite pendente con l’ente;
- partecipazione ad attività imprenditoriali, commerciali o professionali che riguardano l’ente o ne possano trarre vantaggio, anche tramite coniuge, parenti o affini entro il secondo grado.
Gli incarichi negli enti del sistema regionale non sono cumulabili: l’accettazione di una nuova nomina o designazione determina la decadenza dall’incarico già ricoperto. È comunque consentito il cumulo di non più di due incarichi; non si computa, però, la carica di supplente nel collegio sindacale o di revisore legale supplente.
Accettazione, efficacia della nomina e obblighi di astensione
La nuova nomina o designazione è inefficace se non è accettata espressamente nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, comunque entro un massimo di trenta giorni dall’avviso.
In presenza di conflitto di interesse o incompatibilità, la nomina resta inefficace se, al momento dell’accettazione, l’interessato non ha fatto cessare la situazione ostativa, presentando le dimissioni o chiedendo il collocamento in aspettativa quando previsto.
L’interessato deve in ogni caso astenersi dal compimento di atti inerenti alle funzioni incompatibili.
Proroga, sostituzioni e poteri sostitutivi
Gli incarichi durano fino alla scadenza prevista. Se l’organo competente non provvede alla nuova nomina o designazione, gli incarichi sono prorogati per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico, la sostituzione deve avvenire entro sessanta giorni. Il subentrante resta in carica solo fino alla scadenza originaria dell’incarico sostituito.
Se la Giunta regionale non provvede, il Presidente esercita poteri sostitutivi. Per alcune ipotesi può nominare un commissario per enti del sistema regionale, entro i tre giorni antecedenti la fine della proroga, con durata massima di trenta giorni, oppure provvedere alle designazioni societarie nei termini del codice civile. Se anche nel periodo commissariale la Giunta rimane inerte, il Presidente procede direttamente.
Decadenza, revoca e sospensione
La decadenza è dichiarata quando emergono cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interessi o cumulo non consentito, nonché in caso di dichiarazioni mendaci o omissioni nella candidatura o nell’accettazione.
La revoca è possibile quando l’interessato viola in modo grave gli indirizzi o gli atti di programmazione regionale o eventuali indicazioni del mandato, con omissioni, ritardi o inosservanze rilevanti.
È prevista la sospensione di diritto nei casi di cui alla disciplina antimafia richiamata, con conseguente sostituzione per la durata della sospensione.
Regime transitorio e rapporti con altre fonti
Le norme interne di regolamenti, statuti, atti costitutivi o altri atti degli organismi del sistema regionale valgono solo se compatibili con questa legge e con lo Statuto. In caso di contrasto, l’organo competente, sentito l’organismo, deve individuare le misure per sanarlo; se entro novanta giorni non interviene alcun provvedimento, gli organismi non possono ricevere contributi regionali.
La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per determinare indennità, gettoni e rimborsi negli enti del sistema regionale, entro il limite massimo di importo previsto per il Presidente della Giunta regionale.
La precedente legge regionale n. 14/1995 non si applica più alle nomine e designazioni disciplinate da questa legge, salvo la validità degli atti già adottati in base ad essa.
La disciplina si applica alle nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della legge.
Regolamento attuativo ed entrata in vigore
La legge demanda a un regolamento regionale l’attuazione dettagliata su candidature, documentazione, pubblicità, verifica di incompatibilità e conflitti, adempimenti per l’efficacia della nomina, funzionamento del Comitato tecnico consultivo, decadenza, revoca e comunicazioni al Consiglio regionale. Il regolamento doveva essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore.
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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