L.R. Lombardia 35/2008
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione 2009 della Regione Lombardia e il bilancio pluriennale 2009-2011, autorizzando entrate, spese, mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa e stanziamenti per sanità e fondi comunitari. Le disposizioni hanno efficacia per l’esercizio 2009 e, per alcuni profili, per il triennio 2009-2011.
Bilancio regionale Lombardia 2009-2011
Bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 della Lombardia
La legge disciplina il bilancio della Regione Lombardia per l’esercizio 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011, autorizzando le relative entrate e spese e fissando i margini per indebitamento, anticipazioni di cassa, finanziamento del servizio sanitario e cofinanziamento dei programmi comunitari.
Autorizzazioni di bilancio per il 2009
Per il 2009 sono autorizzati l’accertamento e la riscossione delle entrate regionali, nonché gli impegni e i pagamenti delle spese, per gli importi indicati negli stati di previsione allegati. È inoltre approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale e il bilancio pluriennale 2009-2011, con i relativi quadri di previsione delle entrate e delle spese.
Indebitamento, mutui e prestiti obbligazionari
La Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni per finanziare investimenti, nei limiti previsti dalla normativa statale richiamata e per gli importi massimi fissati per ciascun anno del triennio 2009-2011. Il disavanzo 2009 da finanziare con mutui è determinato in una specifica somma, derivante dal saldo negativo presunto 2008 e dal disavanzo dell’esercizio 2009.
I mutui devono prevedere ammortamento con quota capitale e interessi, tasso massimo annuo del 5,50% e durata massima di 30 anni. Per i mutui a tasso variabile, il limite si riferisce al tasso iniziale al momento della stipula.
La Giunta regionale assume i mutui con propria deliberazione e può rinegoziare o ristrutturare quelli già in essere alle condizioni più favorevoli consentite, sempre entro la durata massima trentennale.
In alternativa ai mutui, la Regione può contrarre prestiti obbligazionari. La Giunta è autorizzata a deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, definendo condizioni e modalità dell’operazione. Il rimborso è garantito mediante appositi stanziamenti di bilancio e vincolo sulle somme destinate al servizio del prestito; il tesoriere opera con priorità assoluta rispetto alle altre spese obbligatorie.
Anticipazioni di cassa e fondo di riserva
Per il 2009 la Giunta può contrarre anticipazioni fino a un importo massimo complessivo, di cui una quota specifica destinata a fronteggiare temporanee deficienze di cassa del servizio sanitario regionale. Sono inoltre autorizzate le relative spese per interessi passivi.
Il fondo di riserva di cassa per il 2009 è determinato in una specifica somma.
Finanziamento del servizio sanitario regionale
La legge autorizza per il 2009, 2010 e 2011 le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, distinguendo tra:
- somme da erogare agli enti che esercitano le funzioni sanitarie nel territorio regionale;
- risorse per interventi diretti regionali in materia sanitaria;
- oneri per interessi passivi sulle anticipazioni sanitarie.
La Giunta regionale ripartisce le risorse tra gli enti del SSR con proprie deliberazioni e può erogare acconti mensili, entro il limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento. Sono consentite variazioni compensative tra le unità di bilancio indicate e, se necessario, la reiscrizione all’esercizio successivo delle somme non impegnate entro l’anno.
Spese continuative, ulteriori programmi comunitari e reiscrizioni
Sono autorizzate per il 2009 le spese operative di carattere continuativo o ricorrente rinviate alla legge di bilancio dalle leggi regionali, secondo gli importi dell’allegato elenco A. La legge prevede inoltre la copertura del cofinanziamento regionale dei programmi dei Fondi strutturali comunitari approvati dalla Commissione europea, con specifico riferimento al POR Lombardia FSE 2007-2013 e agli stanziamenti regionali dedicati.
Per il FSE sono disciplinati capitoli di entrata e di spesa dedicati, il meccanismo di confluenza delle risorse comunitarie, statali e regionali, la reiscrizione delle somme non impegnate entro l’esercizio e la contabilizzazione delle somme recuperate dai beneficiari. Sono inoltre richiamate le reiscrizioni di altre spese e di economie pregresse, secondo gli allegati e le regole della contabilità regionale.
Variazioni compensative e strumenti finanziari
La legge autorizza variazioni compensative tra specifiche unità previsionali di base per il 2009. È inoltre allegata la nota sugli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dalla Regione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il 1° gennaio 2009. Le disposizioni di bilancio hanno quindi efficacia limitata all’esercizio 2009, salvo le previsioni espressamente estese al triennio 2009-2011 o quelle che producono effetti contabili negli esercizi successivi.
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