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Legge

L.R. Lombardia 33/2008

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009

Normativa regionaleL.R. Lombardia 33/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 33/2008 contiene disposizioni finanziarie e organizzative collegate al DPEFR 2009: variazioni di bilancio 2008, cessione della partecipazione in Federfidi a Finlombarda, istituzione di fondi per il sostegno abitativo e regole su BIM, anticipazioni Finlombarda e quote di pubblicità istituzionale. Molte disposizioni risultano oggi abrogate o superate.

Collegato 2009 alla programmazione economico-finanziaria regionale lombarda

Collegato 2009 alla programmazione economico-finanziaria regionale

La legge regionale Lombardia n. 33 del 23 dicembre 2008 reca disposizioni di accompagnamento alla programmazione economico-finanziaria regionale. Il testo consolidato contiene misure finanziarie, patrimoniali e organizzative rivolte principalmente a Regione Lombardia, a Finlombarda S.p.A., ai consorzi BIM e alla comunicazione istituzionale.

Variazione del bilancio di previsione 2008

Per l’esercizio 2008 viene ridotta di € 7.936.608,90 la maggiore entrata già prevista a titolo di rimborso statale in materia di tassa automobilistica. Di conseguenza:

  • diminuisce della stessa somma la dotazione di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.2 “Tasse”;
  • diminuisce della stessa somma la dotazione di competenza e di cassa dell’UPB 7.4.0.2.210 “Fondo per altre spese correnti”.

Cessione della partecipazione in Federfidi

È autorizzata la cessione a Finlombarda S.p.A. dell’intera quota di partecipazione detenuta da Regione Lombardia nel capitale sociale di Federfidi Lombarda società consortile. La disposizione realizza un trasferimento della partecipazione regionale alla società finanziaria regionale.

Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell’abitazione

Per fronteggiare le difficoltà connesse al mantenimento dell’abitazione derivanti dalla crisi finanziaria vengono istituiti presso Finlombarda S.p.A. fondi di parte corrente e in conto capitale.

  • Gli oneri di gestione dei fondi sono posti a carico dei fondi stessi.
  • La Giunta regionale definisce modalità e criteri di utilizzo.
  • Per il fondo di parte corrente è autorizzata per il 2009 una spesa di € 5.000.000,00.
  • La copertura è assicurata per € 2.000.000,00 con risorse della quota interessi per ammortamento mutui e oneri finanziari e per € 3.000.000,00 con risorse del fondo per altre spese correnti.
  • Per il fondo in conto capitale la copertura è demandata, nelle more della quantificazione degli oneri, alle risorse del fondo per il finanziamento di spese di investimento.

Disposizioni sui consorzi BIM

Per i consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, in attuazione della normativa statale richiamata, gli organi di amministrazione ed esecutivi sono composti da:

  • tre membri nei consorzi fino a 70 comuni;
  • cinque membri nei consorzi con più di 70 comuni.

I consorzi con organi composti in numero superiore devono adeguarsi entro 30 giorni dalle prossime elezioni amministrative e modificare gli statuti entro 3 mesi dalla costituzione degli organi. Al presidente può essere attribuita un’indennità mensile entro il limite del 50% di quella del comune più popoloso dell’ambito, con regole di non cumulabilità e con esclusione dei comuni oltre 30.000 abitanti.

Anticipazioni e sostegno finanziario di iniziative del PRS

Finlombarda S.p.A. è autorizzata, entro i limiti del proprio bilancio o di fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie solo per iniziative funzionali al Programma Regionale di Sviluppo. Può inoltre sostenere tali iniziative nei limiti delle riserve vincolate a finalità regionali. La Giunta regionale determina criteri e modalità operative.

Destinazione della pubblicità istituzionale

Le somme destinate da Regione ed enti individuati dalla Giunta per comunicazione istituzionale devono essere impegnate almeno:

  • per il 20% a favore di giornali quotidiani e periodici;
  • per il 5% a favore dell’emittenza televisiva locale e radiofonica locale.

Entrata in vigore e attualità della legge

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Nel testo consolidato diverse disposizioni risultano espressamente abrogate o superate; la legge, nel suo complesso, ha carattere prevalentemente storico-finanziario e risulta in larga parte non più operativa.

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