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Regolamento

R.R. Lombardia 5/2008

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 'Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 'Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo''

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Lombardia 6 dicembre 2008, n. 5 modifica il r.r. 12 aprile 2003, n. 5 sulla promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo. Introduce la procedura telematica per le domande di qualifica, aggiorna le regole sulle manifestazioni fieristiche concomitanti e abroga alcune disposizioni del regolamento del 2003. Le modifiche si applicano dalla loro entrata in vigore e operano nel testo coordinato del r.r. 5/2003.

Modifiche al regolamento lombardo sul sistema fieristico

Modifiche al regolamento sul sistema fieristico lombardo

Il regolamento regionale Lombardia 6 dicembre 2008, n. 5 interviene sul regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5, che disciplina l’attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 in materia di promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo. Il provvedimento introduce alcuni adeguamenti procedurali e modifica la disciplina delle manifestazioni fieristiche concomitanti.

Procedura telematica per il riconoscimento o la conferma della qualifica fieristica

Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale viene prevista l’utilizzazione della procedura telematica. Le istanze devono essere presentate esclusivamente sulla modulistica approvata con decreto della Direzione generale competente.

Manifestazioni fieristiche concomitanti

La disciplina delle manifestazioni fieristiche concomitanti viene riformulata per i casi in cui non si raggiunga un accordo tra le parti. In tale ipotesi, alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non viene attribuita alcuna qualifica e non viene inserita nel calendario fieristico regionale, salvo che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • effettiva sussistenza dei requisiti previsti per le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
  • conformità della sede espositiva scelta ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali.

Resta comunque salvo il diritto dell’organizzatore della manifestazione concomitante di svolgere la propria fiera in qualsiasi periodo.

Abrogazioni e coordinamento del testo

Il regolamento abroga alcune previsioni del r.r. 5/2003, in particolare:

  • la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1;
  • l’articolo 17;
  • l’articolo 23.

È inoltre abrogato e sostituito il comma 3 dell’articolo 16, mentre il comma 4 dello stesso articolo è sostituito con la clausola di salvaguardia del diritto a svolgere comunque la fiera. Il testo richiama espressamente il rinvio al regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5, quale testo coordinato con le modifiche introdotte.

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