L.R. Toscana 85/2016
Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce in Toscana le funzioni regionali e comunali in materia di uso razionale dell’energia, controlli sugli impianti termici, attestati di prestazione energetica e sistema informativo energetico. Riorganizza ARRR S.p.A. come soggetto di supporto operativo. Contiene norme transitorie fino al 2018 e previsioni finanziarie per gli esercizi 2017-2018.
Disposizioni regionali su efficienza energetica, controlli impianti termici e riorganizzazione di ARRR S.p.A.
Disposizioni regionali su efficienza energetica, controlli energetici e ARRR S.p.A.
La legge interviene principalmente sulla disciplina toscana in materia di energia, con particolare attenzione al contenimento dei consumi, alla certificazione energetica degli edifici, ai controlli sugli impianti termici e al riordino delle funzioni affidate ad ARRR S.p.A. Opera nel solo territorio della Regione Toscana e coordina la normativa regionale con il quadro statale in materia di prestazione energetica nell’edilizia.
Riassetto delle funzioni regionali in materia energetica
La Regione viene rafforzata come soggetto titolare delle funzioni di controllo, vigilanza, organizzazione e gestione del sistema della certificazione energetica. In particolare:
- effettua i controlli sul rispetto degli obblighi di contenimento dei consumi energetici negli impianti di climatizzazione e applica le sanzioni;
- vigila sugli attestati di prestazione energetica e sanziona le irregolarità;
- organizza le attività di certificazione energetica degli edifici, includendo riconoscimento dei certificatori, archiviazione, tenuta e controllo degli attestati;
- applica le sanzioni previste dalla disciplina regionale e statale richiamata.
Dal momento indicato dalla legge, la Regione si avvale di ARRR S.p.A. per l’esercizio di tali funzioni e per i relativi controlli, vigilanza e accertamento.
Ridefinizione delle competenze dei comuni
La legge riformula il ruolo dei comuni, che esercitano le funzioni connesse alle verifiche e ai controlli sugli obblighi relativi:
- alle relazioni tecniche di rendimento energetico;
- agli attestati di prestazione energetica.
Vengono abrogate alcune precedenti attribuzioni comunali, così da concentrare il sistema su un modello più uniforme di gestione regionale.
Sistema di riconoscimento di certificatori e ispettori
La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti abilitati a svolgere:
- ispezioni sugli impianti termici;
- attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Il sistema è gestito nel sistema informativo regionale sull’efficienza energetica e consiste in elenchi dei soggetti riconosciuti. La Regione promuove inoltre programmi di qualificazione, formazione e aggiornamento professionale.
Disciplina del rendimento energetico degli edifici e della documentazione tecnica
Per gli interventi edilizi soggetti alla normativa sul rendimento energetico:
- gli interventi devono essere progettati e realizzati per contenere i consumi di energia, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalla normativa statale;
- nei casi previsti, al comune va trasmessa la relazione tecnica di progetto;
- il regolamento regionale può individuare casi con requisiti alternativi, quando il rispetto di quelli standard sia tecnicamente difficile o eccessivamente oneroso;
- un decreto dirigenziale disciplina il contenuto della relazione e la trasmissione telematica.
Attestato di prestazione energetica e sistema informativo regionale
Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione energetica previsti dalla normativa statale. L’attestato:
- è trasmesso tramite il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
- sostituisce l’attestato di qualificazione energetica quando entrambi dovrebbero essere trasmessi;
- deve essere richiamato nella certificazione edilizia prevista dalla legge urbanistica regionale, quando dovuta.
La Regione istituisce il sistema informativo regionale, che comprende archivio APE, elenchi dei soggetti riconosciuti e catasto degli impianti di climatizzazione, accessibile ai comuni e alimentato anche dai distributori di combustibile ed energia elettrica con dati annuali su ubicazione, titolarità e consumi.
Accesso al sistema informativo
Possono accedere al sistema, secondo modalità regionali di amministrazione elettronica:
- proprietari degli immobili;
- soggetti certificatori;
- manutentori degli impianti termici;
- organismi ispettivi;
- notai per gli adempimenti connessi ai trasferimenti immobiliari;
- comuni e unioni di comuni.
Sanzioni, controlli e sospensione dall’accesso al sistema
La legge disciplina specifiche sanzioni amministrative:
- da 1.000 a 6.000 euro per i distributori che non trasmettono i dati previsti al sistema informativo;
- da 60 a 360 euro per l’omesso invio del rapporto di controllo dell’impianto termico;
- in caso di mancato pagamento della sanzione di cui sopra, il manutentore è sospeso dall’accesso al sistema fino alla regolarizzazione.
Per attestati di prestazione energetica e relazione tecnica di rendimento energetico continuano ad applicarsi le sanzioni previste dalla normativa statale richiamata.
Regolamento regionale di attuazione
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Giunta regionale deve approvare uno o più regolamenti di attuazione per disciplinare:
- requisiti minimi di prestazione energetica e prescrizioni specifiche alternative;
- modalità di attestazione della prestazione energetica;
- conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici;
- termini e modalità di trasmissione dei rapporti di controllo;
- procedimento sanzionatorio;
- modalità e tempi di trasmissione dei dati dei distributori.
Contributi, oneri e copertura finanziaria
Viene riorganizzato il sistema economico della disciplina energetica:
- la Giunta regionale determina il contributo dovuto dai soggetti tenuti a trasmettere l’attestato di prestazione energetica;
- con la stessa deliberazione sono stabiliti anche gli oneri dovuti da certificatori, manutentori, ispettori e altri soggetti abilitati, a copertura del sistema informativo;
- i contributi e gli oneri sono incassati dalla Regione e corrisposti ad ARRR S.p.A. secondo le modalità stabilite.
La legge prevede inoltre stime di entrata e di spesa per il 2017 e 2018 e la relativa copertura sul bilancio regionale, con oneri successivi demandati alla legge di bilancio.
Riorganizzazione di ARRR S.p.A.
La società ARRR S.p.A. viene ridefinita come società a supporto dei soci, nel rispetto della disciplina sulle società in house. Il suo oggetto sociale si amplia fino a comprendere, oltre alle attività in materia di rifiuti e bonifiche, anche funzioni centrali in materia energetica, tra cui:
- sviluppo e gestione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica;
- gestione del sistema di riconoscimento di certificatori e ispettori;
- controllo degli attestati di prestazione energetica;
- accertamento e ispezione degli impianti termici;
- attività di informazione, formazione, supporto tecnico e promozione di buone pratiche di efficienza energetica.
Sono inoltre disciplinati gli organi amministrativi, la partecipazione delle autorità dei rifiuti e la norma finanziaria della società.
Differimento del riordino delle società energetiche provinciali
Per il riordino delle società energetiche provinciali e delle partecipazioni nelle quali la Regione è subentrata, il termine previsto è differito al 31 dicembre 2018. Entro tale data devono confluire in ARRR S.p.A. le società interessate, secondo il piano di razionalizzazione.
Disposizioni transitorie sui controlli, sui rapporti e sui catasti
La legge contiene un articolato regime transitorio:
- fino al 31 dicembre 2016 i comuni con più di 40.000 abitanti continuano a esercitare i controlli sugli impianti termici e a ricevere i rapporti di controllo;
- dal 1° gennaio 2017 le risorse relative ai controlli non ancora effettuati sono trasferite alla Regione;
- i contratti in essere con soggetti affidatari dei controlli continuano fino a scadenza naturale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
- fino al 31 dicembre 2017 sono individuati, per determinati territori, i soggetti ai quali trasmettere i rapporti di controllo;
- il Comune di Grosseto mantiene in deroga le funzioni di controllo sugli impianti termici e i relativi contributi fino al 31 dicembre 2018;
- i comuni devono mettere a disposizione della Regione i dati sui propri impianti termici per il trasferimento nel sistema informativo regionale.
Clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire alla commissione consiliare competente sull’attuazione della legge:
- entro un anno dall’entrata in vigore, con dati su contributi, impianti censiti, controlli e sanzioni riferiti agli anni 2015 e 2016, criticità e stato del sistema informativo;
- a conclusione della fase transitoria e comunque entro il 30 giugno 2018, con i dati dell’anno precedente e le eventuali criticità;
- dal 1° gennaio 2019, con cadenza biennale.
Disposizioni finali e prima applicazione
Fino all’adozione dei regolamenti regionali continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, la normativa statale in materia di prestazione energetica e il regolamento regionale vigente sugli impianti termici. Per il periodo iniziale sono previste anche regole specifiche sui controlli di efficienza energetica e sul contributo massimo applicabile per il 2017 e 2018.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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