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Legge

L.R. Toscana 84/2016

Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla l.r. 3/1994.

Normativa regionaleL.R. Toscana 84/2016Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 3/1994 ridefinendo gli ATC, la loro natura associativa, gli organi, la composizione e durata dei comitati di gestione, la centrale unica di committenza per gli affidamenti e le norme transitorie per il passaggio dal vecchio assetto. Molte disposizioni hanno avuto applicazione soprattutto nella fase di prima attuazione del nuovo sistema.

Disciplina degli ambiti territoriali di caccia (ATC) in Toscana e assetto dei relativi organi e procedure

Disciplina degli ambiti territoriali di caccia (ATC) in Toscana

La legge regionale Toscana n. 84 del 2016 ridisegna l’assetto degli ambiti territoriali di caccia, intervenendo sulla l.r. 3/1994. Il provvedimento disciplina la ripartizione del territorio destinato alla caccia programmata, la natura e gli organi degli ATC, le regole di gestione, gli affidamenti contrattuali e il regime transitorio di passaggio al nuovo sistema.

Ripartizione del territorio e delimitazione degli ATC

Nel territorio agro-silvo-pastorale toscano l’esercizio venatorio si svolge in forma programmata negli ATC individuati nell’allegato A della l.r. 3/1994, come inserito dalla legge in esame. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni dell’articolo 26 della l.r. 3/1994.

La modifica dell’allegato A segue regole diverse a seconda dei casi:

  • se gli ATC cambiano per effetto dell’istituzione di nuovi comuni e i territori ricadono nello stesso ATC, l’allegato è modificato con deliberazione della Giunta regionale;
  • negli altri casi, l’allegato è modificato con la legge regionale di istituzione del nuovo comune.

Natura giuridica, funzioni e organi degli ATC

Gli ATC sono qualificati come strutture associative senza scopo di lucro, disciplinate da un proprio statuto e investite di compiti di rilievo pubblicistico connessi all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica del territorio. Tali funzioni sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi del piano faunistico-venatorio.

Gli organi dell’ATC sono:

  • il Presidente;
  • il Comitato di gestione;
  • il Revisore dei conti.

Il Presidente è eletto dal Comitato di gestione, rappresenta l’ATC e convoca e presiede le riunioni del Comitato. Il Comitato approva lo statuto, i regolamenti, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo, secondo uno schema di statuto definito dalla Giunta regionale. Deve inoltre assicurare adeguata pubblicità ai principali provvedimenti, compresi i bilanci, tramite pubblicazione online.

La Regione esercita vigilanza e controllo sull’attività dell’ATC e può impartire direttive specifiche. Il funzionamento degli ATC è demandato a regolamento regionale.

Comitato di gestione: composizione, nomina e durata

Il Comitato di gestione è composto da dieci membri così designati:

  • tre dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti in forma organizzata nel comprensorio;
  • tre dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, in proporzione alla rispettiva consistenza associativa documentata a livello di ATC;
  • due dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata nel comprensorio e riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986, secondo modalità definite dalla Giunta regionale;
  • due individuati dal Consiglio regionale tra sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel comprensorio.

I componenti delle lettere a), b) e c) devono essere scelti tra proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’ATC, cacciatori iscritti o appartenenti ad associazioni ambientali residenti nel comprensorio. Le designazioni sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che nomina il Comitato. Il Comitato è validamente costituito con almeno sei membri nominati.

Non si applica alla nomina del Comitato la disposizione della l.r. 5/2008 che rende inammissibile la designazione priva di un numero pari di nominativi di entrambi i generi.

Il Comitato si riunisce validamente con almeno sei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La durata in carica è di cinque anni. I membri decadono se assenti ingiustificati ad almeno tre riunioni o se revocati dall’organizzazione o associazione che li ha designati.

Il Comitato è responsabile dell’amministrazione dell’ATC e svolge le attività previste dall’articolo 12 della l.r. 3/1994. Al Presidente e ai componenti spetta un’indennità a carico del bilancio dell’ATC, entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale. È inoltre consentita la gestione concordata con ATC contigui, anche per favorire l’interscambio dei cacciatori.

Centrale unica di committenza e affidamenti

Gli ATC devono svolgere in forma accentrata le procedure per l’affidamento di servizi, forniture e incarichi professionali, nel rispetto del d.lgs. 50/2016. Per gli affidamenti di importo superiore a 5.000 euro, gli ATC costituiscono mediante convenzione, entro trenta giorni dalla nomina dei comitati di gestione, un ufficio con funzioni di centrale unica di committenza, individuando nell’accordo l’ATC presso il quale tale ufficio è istituito.

L’ufficio deve acquisire la qualificazione prevista dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016; fino a quel momento ciascun ATC provvede autonomamente agli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici.

Il personale dell’ufficio è quello degli ATC, secondo le modalità stabilite nella convenzione. La responsabilità dell’ufficio è affidata a un soggetto esperto in contratti pubblici, selezionato dalla Giunta regionale con procedura comparativa secondo modalità da essa stessa definite. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il responsabile trasmette trimestralmente una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente. La Giunta disciplina con propria deliberazione modalità e tempi della vigilanza e del controllo sull’attività contrattuale di ciascun ATC. Se nell’esercizio della vigilanza emergono irregolarità, l’ATC presso cui è costituito l’ufficio deve revocare l’incarico del responsabile. Le spese di funzionamento, incluso il compenso del responsabile, sono ripartite tra gli ATC in base al numero dei cacciatori iscritti.

Controllo sostitutivo in caso di mancata convenzione

Se tutti gli ATC non stipulano la convenzione prevista per la centrale unica di committenza, la Regione interviene in via sostitutiva: con deliberazione della Giunta regionale individua l’ATC presso cui costituire l’ufficio e provvede alla sua istituzione mediante nomina di un commissario ad acta ai sensi della l.r. 53/2001.

Disposizioni transitorie di prima applicazione

In prima applicazione non può essere nominato componente del Comitato di gestione chi abbia già svolto tale carica, presso qualunque ATC, per un periodo complessivo superiore a cinque anni, calcolato alla data della designazione. Ai fini del computo rilevano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della legge e quelli svolti per nomina o designazione di soggetti diversi dalla Regione.

Per i procedimenti di nomina dei Comitati di gestione ancora in corso alla data di entrata in vigore del comma aggiuntivo, gli uffici del Consiglio regionale trasmettono la documentazione istruttoria al Presidente della Giunta regionale, che provvede alla nomina entro quindici giorni, salvo ulteriori esigenze istruttorie. La seduta di insediamento dei comitati nominati in prima applicazione si tiene entro quindici giorni dal provvedimento di nomina, nella data e con le modalità indicate nello stesso, ed è finalizzata alla nomina del Presidente dell’ATC.

Soppressione dei vecchi ATC e liquidazione

Gli ATC istituiti con la l.r. 88/2014 sono soppressi con la nomina dei comitati di gestione degli ATC di cui all’allegato A della l.r. 3/1994, istituiti nell’ambito provinciale di riferimento.

Alla data della soppressione, i presidenti dei comitati di gestione e i revisori unici in carica restano per tre mesi con funzioni di liquidatori, al fine di redigere il bilancio finale di esercizio e ricognire patrimonio e rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro dipendente. Per tale attività spetta un’indennità a carico del bilancio dell’ATC in liquidazione, nei limiti fissati dalla Giunta regionale.

Il bilancio finale e l’atto di ricognizione sono trasmessi agli ATC istituiti nell’ambito provinciale di riferimento e alla Regione. I nuovi comitati di gestione, ricevuti gli atti, devono entro trenta giorni individuare e ripartire tra loro rapporti giuridici e patrimonio, secondo una ripartizione:

  • per il 75% in proporzione al numero dei cacciatori iscritti;
  • per il 25% in base al territorio rappresentato.

Se il termine decorre inutilmente, provvede la Regione. Il trasferimento avviene mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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