Ordinanza n. 319/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando per l'affidamento di una concessione demaniale marittima relativa a un'area presso la Terrazza del Foro Italico, da destinare a gelateria, caffetteria e punto di ristoro
Esito
Favorevole al resistente (autorità portuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il bando e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione emergono doglianze concernenti, in particolare, l'identità della consistenza dell'area oggetto della nuova concessione rispetto a quella già fruita dalla ricorrente, l'interpretazione e l'applicazione della clausola dell'art. 14 del bando relativa alla decurtazione del punteggio in caso di titolarità di altra concessione demaniale e la dedotta violazione degli artt. 3 e 4, comma 9, l. 118/2022. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso, la cui valutazione è stata lasciata impregiudicata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, confermando le statuizioni del decreto presidenziale n. 236/2026. Ha ritenuto che la consistenza della concessione indicata nel bando coincida perfettamente con quella già fruita dalla ricorrente, sicché l'area deve reputarsi idonea agli usi attuali e futuri previsti dal bando. Ha inoltre rilevato che l'interpretazione temuta della clausola di decurtazione del punteggio non è l'unica possibile e che la clausola non presenta carattere escludente. Le censure relative agli artt. 3 e 4, comma 9, l. 118/2022 non sono state ritenute rilevanti nei confronti della ricorrente, in quanto concessionaria uscente e quindi astrattamente creditrice e potenzialmente debitrice/creditrice di sé stessa, anche alla luce dell'art. 1253 c.c. L'ordinanza non ha definito le ulteriori questioni di rito relative all'ammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha respinto la richiesta di sospensione.
artt. 3 e 4, comma 9, l. 118/2022
Le relative doglianze sono state ritenute non rilevanti nei confronti della partecipante, quale titolare uscente della concessione e potenziale creditrice e debitrice della medesima posizione.
art. 1253 c.c.
Richiamato in relazione alla possibile coincidenza, nella posizione della concessionaria uscente, delle qualità di creditore e debitore.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un bando non può essere accordata quando la clausola contestata ammetta un'interpretazione alternativa ragionevole e non abbia carattere escludente.
- La coincidenza tra la consistenza dell'area oggetto di una nuova concessione demaniale e quella già fruita dal concessionario uscente può deporre, in assenza di elementi contrari, per l'idoneità dell'area agli usi previsti dal bando.
- Le doglianze fondate sugli effetti economici della disciplina delle concessioni demaniali devono essere valutate in concreto rispetto alla posizione del partecipante; esse possono risultare non rilevanti quando il concessionario uscente si trovi astrattamente nella simultanea posizione di creditore e debitore rispetto ai rapporti derivanti dalla concessione.
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