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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22428/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2002, della quale la società contribuente assumeva di essere venuta a conoscenza solo in occasione di una successiva procedura esecutiva. In primo grado la cartella era stata annullata; in appello la Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l'appello principale dell'agente della riscossione sia quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo inesistente la notifica della cartella perché, risultando la consegna del plico a persona addetta alla ricezione atti, non era stato inviato l'avviso raccomandato previsto dall'art. 7 della legge n. 890 del 1982. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe deciso sulla base dell'art. 7 l. n. 890/1982 mentre la censura originaria riguardava l'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973; 2) violazione del giudicato interno/implicito, sostenendo che la questione del mancato invio della raccomandata informativa non sarebbe stata devoluta in appello dalla contribuente; 3) nullità della sentenza per avere la CTR applicato d'ufficio una disciplina non evocata dalle parti e per motivazione apparente; 4) violazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 7 l. n. 890/1982, deducendo che la notifica della cartella eseguita direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona alla data risultante dall'avviso e non richiede raccomandata informativa; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore della controparte rimasta contumace in appello. L'Agenzia delle Entrate, dopo l'ordine di integrazione del contraddittorio, ha depositato un controricorso con ricorso incidentale, ma senza prova della notificazione alle altre parti, con conseguente declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il controricorso e il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate per difetto di prova della notificazione alle altre parti, nonché inammissibile la memoria di costituzione depositata dalla società contribuente. Nel merito ha accolto il quarto motivo del ricorso principale dell'agente della riscossione, ritenendo corretta la notifica della cartella ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e non necessario, in tale ipotesi, l'invio della raccomandata informativa prevista dalla legge n. 890/1982. I primi tre motivi e il quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, sez. dist. di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 legge n. 890 del 1982

    "il portalettere deve inviare a quest'ultimo un avviso a mezzo lettera raccomandata, con cui comunica l'avvenuta consegna"

    La CTR aveva ritenuto applicabile questa disciplina alla notifica della cartella e aveva tratto dalla mancata raccomandata informativa la conseguenza dell'inesistenza della notifica; la Cassazione ha invece escluso che tale norma governi la notifica della cartella eseguita direttamente ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    "in caso di notifica diretta a mezzo del servizio postale, la notificazione si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o da una delle altre persone abilitate alla ricezione"

    Per la notifica diretta della cartella da parte del concessionario/agente della riscossione si applica la disciplina del servizio postale ordinario; non è necessaria una successiva raccomandata informativa e la consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario non impedisce il perfezionamento della notifica, salvo querela di falso sull'estraneità assoluta del sottoscrittore.

  • art. 370 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate perché non risultava provata la notificazione alle altre parti, applicando la disciplina processuale vigente ratione temporis.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale proposto con il controricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di prova della notificazione alle altre parti, secondo la disciplina applicabile al giudizio introdotto prima del 1° gennaio 2023.

  • art. 35, commi 6 e 7, d.lgs. n. 149 del 2022

    Le modifiche agli artt. 370 e 371 c.p.c. si applicano solo ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023; non rileva che il controricorso o il ricorso incidentale siano stati depositati dopo tale data in un processo già pendente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dopo l'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno nel processo tributario, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato in tema di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme alle norme processuali per denunciare vizi della sentenza di appello, ma senza esame autonomo per effetto dell'assorbimento.

  • artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati nel terzo motivo per contestare la motivazione e la corretta applicazione delle regole del processo tributario, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per sostenere il vizio di motivazione apparente, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla motivazione della sentenza, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese in favore della parte contumace; la Corte ha ricordato che non può essere pronunciata condanna alle spese a favore del contumace vittorioso, ma il motivo è stato comunque assorbito.

Massime di principio

  • Nella notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si applica la disciplina del servizio postale ordinario; non è necessario l'invio della raccomandata informativa previsto dalla legge n. 890/1982 per le notifiche effettuate secondo quel diverso regime.
  • La consegna dell'avviso di ricevimento a persona diversa dal destinatario non rende di per sé invalida o inesistente la notifica della cartella quando la notificazione sia stata eseguita ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973; l'eventuale contestazione circa l'assoluta estraneità del sottoscrittore va provata con querela di falso.
  • Nel giudizio di cassazione introdotto prima del 1° gennaio 2023 continuano ad applicarsi le forme previgenti degli artt. 370 e 371 c.p.c. per controricorso e ricorso incidentale, anche se tali atti siano depositati dopo l'integrazione del contraddittorio disposta in corso di causa.
  • La domanda o eccezione non esaminata resta assorbita quando il motivo idoneo a definire la controversia viene accolto; le ulteriori censure non richiedono decisione autonoma.
  • Non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della parte rimasta contumace e vittoriosa che non abbia svolto attività processuale da cui siano derivati costi rimborsabili.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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