Risoluzione n. 71 del 6/07/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le operazioni con una società lussemburghese identificata con partite IVA di altri Paesi UE restano rilevanti ai fini della comunicazione black list. Nel modello vanno indicati i dati della società effettivamente localizzata nel Paese black list e, separatamente, i diversi codici IVA esteri utilizzati, compilando un quadro per ciascun codice.
Comunicazione operazioni con soggetti black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria
Comunicazione delle operazioni con soggetti black list identificati in Paesi a fiscalità ordinaria
La risoluzione affronta il caso di acquisti di beni effettuati da una società italiana nei confronti di una società lussemburghese che, pur essendo stabilita in Lussemburgo, ha emesso fatture con partite IVA attribuite da altri Stati membri dell’Unione europea. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come debba essere compilata la comunicazione delle operazioni con soggetti stabiliti in Paesi black list ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010.
Il quesito e la soluzione proposta dall’istante
La società istante opera nella progettazione e assistenza alla realizzazione di sistemi informatici e telematici e, nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, ha acquistato beni materiali dalla società ALFA Sarl, di diritto lussemburghese. Le fatture ricevute non riportano la partita IVA lussemburghese, ma numeri di identificazione IVA rilasciati da Regno Unito, Germania e Francia.
Secondo l’istante:
- per ciascuna diversa partita IVA utilizzata da ALFA Sarl dovrebbe essere compilato un distinto Quadro A1;
- nel campo "Codice Iva estero" andrebbe indicata la partita IVA riportata in fattura;
- nel campo "Codice fiscale estero" andrebbe indicata la partita IVA lussemburghese, in quanto codice attribuito dallo Stato di stabilimento;
- al rigo A19 andrebbe riportata la somma degli importi degli acquisti;
- al rigo A20 andrebbe riportata la somma dell’IVA assolta in inversione contabile.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama:
- l’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, che impone ai soggetti passivi IVA la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici compresi negli elenchi di Stati e territori a fiscalità privilegiata di cui ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza applicazione dei limiti soggettivi e oggettivi previsti da tali decreti;
- l’articolo 4 del DM 30 marzo 2010, che richiede l’indicazione, nella comunicazione, del numero di codice fiscale attribuito al soggetto con cui è intercorsa l’operazione dallo Stato di stabilimento, residenza o domicilio, ovvero, in mancanza, di altro codice identificativo.
Orientamento interpretativo dell’Agenzia
L’Agenzia osserva che già la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, poi integrata dalla circolare n. 2/E del 2011, aveva chiarito che sono soggette all’obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico situato in un Paese a fiscalità privilegiata, quando il rappresentante è nominato in un Paese non incluso nella black list.
Secondo la risoluzione, lo stesso principio vale anche quando l’operatore economico ubicato in un Paese black list operi in un Paese a fiscalità ordinaria tramite identificazione diretta, e non tramite rappresentante fiscale. In tal caso, l’operazione deve considerarsi comunque effettuata con il soggetto localizzato nel Paese black list, anche se formalmente riferita a una partita IVA rilasciata in un Paese diverso e a fiscalità ordinaria.
Modalità di compilazione della comunicazione
Nel caso esaminato, l’Agenzia conclude che:
- le operazioni devono essere considerate effettuate nei confronti della società di diritto lussemburghese, indipendentemente dal fatto che le fatture rechino partite IVA rilasciate da altri Stati membri;
- la comunicazione deve quindi essere effettuata secondo le regole ordinarie previste per i soggetti black list;
- nel Quadro A del modello, nei dati anagrafici del soggetto estero, devono essere indicati la sede legale e il codice fiscale della società localizzata nel Paese black list, cioè la società lussemburghese;
- nello spazio relativo al codice IVA devono invece essere indicati i diversi codici IVA rilasciati dai Paesi in cui la società si è identificata ai fini dell’operazione;
- deve essere compilato un quadro distinto per ciascun codice IVA utilizzato.
Esito sostanziale
La risoluzione nega che ai fini della comunicazione rilevi la sola partita IVA estera riportata in fattura quando il soggetto economico effettivo è stabilito in un Paese black list. Ciò che conta è l’identità sostanziale dell’operatore estero e non il codice IVA formalmente utilizzato, con conseguente obbligo di indicare i dati della società lussemburghese e di separare le diverse identificazioni IVA estere nel modello.
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