L.R. FVG 3/2001
Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Friuli-Venezia Giulia disciplina lo sportello unico per le attività produttive, con procedimenti unici fondati su conferenza di servizi o autocertificazione, termini stringenti e controlli successivi. Interviene anche su VIA e lavori pubblici per casi eccezionali, oltre a prevedere abrogazioni normative. Molte disposizioni finanziarie e di semplificazione sono riferite al 2001-2003 o a fattispecie ormai concluse.
Sportello unico per le attività produttive e semplificazione procedimenti regionali
Sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa
La legge disciplina, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, l’organizzazione coordinata delle funzioni amministrative relative agli insediamenti produttivi, introducendo uno sportello unico comunale come punto di riferimento per imprese e amministrazioni. Il provvedimento mira anche a semplificare procedimenti regionali, procedure di VIA e, in casi eccezionali, i procedimenti per lavori pubblici.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione di attività produttive, nonché la localizzazione, rilocalizzazione e avvio di impianti produttivi di beni e servizi. Sono ricompresi anche gli impianti relativi ad attività agricole, commerciali, artigiane, turistiche e alberghiere, bancarie e finanziarie, oltre ai servizi di telecomunicazioni e alle opere interne ai fabbricati d’impresa, con rilascio della concessione edilizia ove necessaria.
Principi generali del procedimento unico
Il procedimento è unico, si applica a soggetti privati e pubblici e si fonda su:
- uno sportello unico presso una struttura organizzativa unica responsabile dell’intero procedimento;
- trasparenza e apertura alle osservazioni dei portatori di interessi diffusi;
- uso dell’autocertificazione nei casi ammessi;
- possibilità di conferenza di servizi quando non si ricorra all’autocertificazione o quando il progetto contrasti con lo strumento urbanistico;
- collaudo da parte di soggetti abilitati indipendenti dall’impresa;
- permanenza dei poteri di vigilanza e controllo delle amministrazioni competenti.
L’istruttoria investe in particolare profili urbanistico-paesaggistici, sanitari, ambientali e di sicurezza, includendo tutela sismica, idraulica, idrogeologica e vincoli forestali.
Esclusioni e ambiti già regolati
Restano fermi:
- la normativa in materia di valutazione di compatibilità e impatto ambientale;
- la normativa regionale sulla programmazione commerciale;
- le fattispecie in cui l’attività può iniziare con semplice comunicazione o denuncia di inizio attività.
Sono inoltre salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento rifiuti già previste da normativa regionale specifica.
Assistenza alle imprese e banca dati informativa
La Regione promuove servizi di assistenza alle imprese mediante raccolta e diffusione, anche telematica, di informazioni su insediamento produttivo, normative applicabili, strumenti agevolativi e attività dello sportello unico. Le funzioni sono svolte dallo sportello unico e anche da Camere di commercio, associazioni di categoria e centri di assistenza tecnica.
È istituita una banca dati regionale, informatizzata e accessibile telematicamente, per fornire informazioni sugli adempimenti autorizzatori, sui dati utili disponibili a livello regionale e sulle attività promozionali. Le modalità di gestione e accesso sono demandate a regolamento da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Rapporti tra amministrazioni e semplificazione dei procedimenti regionali
La Regione promuove intese con uffici statali periferici, Province, Comuni e altri soggetti pubblici per individuare i procedimenti di competenza dello sportello unico, semplificarli, interconnettere informaticamente i soggetti coinvolti e fissare termini per i pareri e le autorizzazioni.
Per i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico, la legge prevede regolamenti di esecuzione entro 90 giorni, previo parere della Commissione consiliare competente. Tali regolamenti devono rispettare i tempi di risposta fissati dalla legge e possono comportare l’abrogazione delle disposizioni incompatibili espressamente indicate.
Sportello unico comunale: istituzione, gestione e funzioni
I Comuni istituiscono lo sportello unico, singolarmente o in forma associata, anche tramite convenzioni con Camere di commercio, consorzi industriali, Ente zona industriale di Trieste e distretti industriali. In prima applicazione i Comuni devono stabilire, entro 60 giorni, la forma di gestione.
Se esistono patti territoriali o contratti d’area, la gestione può essere attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o contratto. La struttura deve essere unica e il funzionario preposto è responsabile dell’intero procedimento.
Lo sportello unico:
- coordina tutti i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi;
- predispone strumenti per la gestione telematica;
- garantisce accesso gratuito alle informazioni e agli archivi informatici;
- rende disponibili i dati sulle domande presentate e sul relativo stato;
- esprime, su richiesta, un parere preliminare di conformità entro 60 giorni;
- assicura assistenza e diffusione informativa;
- assume la responsabilità della completezza formale della domanda, con una sola richiesta di integrazione istruttoria in caso di incompletezza.
La Regione può concedere incentivi ai Comuni per lo sportello unico associato e per la formazione del personale.
Procedimento mediante conferenza di servizi
Il procedimento tramite conferenza di servizi si applica quando l’interessato non usa l’autocertificazione o nei casi in cui questa non sia ammessa.
La domanda è unica e va presentata allo sportello unico competente. Lo sportello richiede eventuali integrazioni una sola volta, entro 10 giorni, e trasmette la documentazione alle amministrazioni interessate, che devono esprimersi entro i termini di settore o, comunque, entro 90 giorni; per opere soggette a VIA il termine è di 120 giorni, prorogabile di ulteriori 60 per giustificati motivi.
Se una amministrazione esprime diniego, il procedimento si chiude; l’interessato può chiedere entro 20 giorni la convocazione della conferenza per individuare condizioni superabili. Se decorrono inutilmente i termini, il responsabile chiede la conferenza entro 5 giorni.
La conferenza redige verbale che sostituisce autorizzazioni, nulla osta e pareri tecnici nei casi previsti. Il procedimento si conclude in 5 mesi, ovvero in 9 mesi per opere soggette a VIA.
Progetti in contrasto con gli strumenti urbanistici
Se il progetto contrasta con gli strumenti urbanistici:
- il sindaco o l’organo competente emette il diniego o sospende il procedimento, se il contrasto è pieno;
- se il progetto è conforme alle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza, può operare la conferenza di servizi con partecipazione della Regione e la determinazione può costituire proposta di variante urbanistica;
- se lo strumento urbanistico non prevede aree sufficienti, il responsabile può convocare la conferenza, con pubblico avviso e possibilità di intervento dei portatori di interessi;
- dopo l’approvazione della variante, la concessione edilizia è subordinata alla stipula di una convenzione per le opere di urbanizzazione primaria.
Procedimento mediante autocertificazione
Il procedimento per autocertificazione si avvia con domanda unica allo sportello unico, eventualmente comprensiva della richiesta di concessione edilizia, accompagnata da autocertificazioni di professionisti abilitati e del legale rappresentante dell’impresa.
Non è consentito ricorrere all’autocertificazione per impianti o fattispecie particolarmente sensibili, tra cui materiali nucleari, armamenti, depositi costieri e oli minerali, rifiuti disciplinati dal d.lgs. 22/1997, rischi di incidenti rilevanti e casi in cui la normativa richiede necessariamente specifiche autorizzazioni.
Lo sportello unico trasmette la domanda alle amministrazioni competenti entro 10 giorni e avvia contestualmente il procedimento edilizio. Gli uffici possono chiedere un’unica integrazione entro 30 giorni; oltre tale termine non possono richiedere altri documenti sui fatti già documentati. L’interessato può essere convocato per audizione e può essere raggiunto un accordo vincolante sul progetto modificato.
Per impianti a struttura semplice, definiti con allegato modificabile con decreto, la realizzazione si intende autorizzata se entro 45 giorni non perviene dissenso motivato né viene convocata l’audizione, restando ferma la necessità della concessione edilizia o del silenzio-assenso edilizio nei casi previsti.
Se emerge falsità nelle autocertificazioni, il procedimento è sospeso, gli atti sono trasmessi alla Procura della Repubblica e, se la falsità è accertata dopo l’inizio dei lavori e fino all’agibilità, il sindaco ordina la riduzione in pristino a spese dell’impresa.
Il procedimento si conclude entro 60 giorni, salvo sospensioni per integrazioni, audizioni o accertamenti; decorso inutilmente il termine, la realizzazione si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni, fermo l’obbligo di comunicare l’inizio dei lavori.
Controlli, conformità e collaudo
Lo sportello unico verifica la regolarità formale delle autocertificazioni e gli uffici competenti controllano la conformità agli strumenti urbanistici, ai piani territoriali e ai vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e storico-artistici.
I controlli riguardano anche prevenzione incendi, sicurezza degli impianti, apparecchi a pressione, GPL, sicurezza sul lavoro, emissioni atmosferiche, scarichi e immissioni, inquinamento acustico ed elettromagnetico, industrie insalubri e contenimento energetico.
Quando il collaudo è previsto, esso è eseguito da soggetti abilitati indipendenti dall’impresa; la data è fissata tra il 10° e il 45° giorno dalla richiesta. In mancanza, il collaudo può essere eseguito dall’impresa, che ne comunica l’esito allo sportello unico.
Il certificato positivo consente la messa in funzione degli impianti fino agli ulteriori atti amministrativi richiesti. Restano fermi i poteri di controllo della Regione e degli enti competenti, che vengono registrati nell’archivio informatico.
Spese e diritti
Le spese e i diritti previsti dalle leggi statali e regionali sono posti a carico dell’interessato anche nei procedimenti di autocertificazione, per le attività di verifica. Lo sportello unico riscuote gli importi e li riversa alle amministrazioni che hanno svolto attività nel procedimento.
Semplificazione della valutazione di impatto ambientale
La legge modifica la disciplina regionale della VIA introducendo una presentazione più strutturata dello studio di impatto ambientale, con obbligo di pubblicazione dell’avviso su quotidiano locale e diffusione informatica dell’annuncio.
Sono rafforzati:
- l’esame preliminare della documentazione entro 20 giorni;
- la possibilità di chiedere una sola integrazione;
- la partecipazione del pubblico con osservazioni entro 20 giorni dalla pubblicazione;
- il parere della Commissione tecnico-consultiva VIA;
- la decisione finale della Giunta regionale entro 30 giorni dal parere;
- la pubblicazione e notifica del provvedimento finale, anche agli interessati e agli organi di controllo.
È istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA presso la Direzione regionale dell’ambiente, con composizione mista tecnico-istituzionale e durata triennale per alcuni componenti. È previsto inoltre che l’Amministrazione regionale renda pubbliche in rete le informazioni essenziali sulle istruttorie in corso.
Lavori pubblici in eventi o situazioni eccezionali
Per eventi o situazioni eccezionali che richiedano lavori pubblici tempestivi, la legge introduce un capo speciale che consente, in deroga alle norme vigenti, procedure accelerate quando non siano utilmente esperibili i procedimenti ordinari.
L’eccezionalità è deliberata dalla Giunta regionale con parere della competente Commissione consiliare. La disciplina si applica anche agli interventi connessi alle Universiadi invernali 2003 e ai progetti finanziati dal Fondo regionale per gli anni 2000-2002.
È istituita la Conferenza regionale dei lavori pubblici, chiamata a valutare i progetti, determinare la spesa ammissibile e assumere i provvedimenti di competenza. Per interventi con vincoli paesaggistici, idrogeologici, in aree boscate o protette, o soggetti a VIA o ad autorizzazioni ambientali, è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi.
La Conferenza opera su progetto preliminare, poi su progetto definitivo per le autorizzazioni finali e, in presenza di vincoli, con documentazione integrativa. Il provvedimento finale sostituisce le determinazioni della conferenza di servizi e, nei casi previsti, anche le autorizzazioni degli enti statali o il nulla osta paesaggistico; la concessione edilizia o l’accertamento di compatibilità urbanistica si fondano sul provvedimento finale.
La concessione del finanziamento è disposta dal dirigente competente o dall’organo concedente sulla base della spesa ammissibile valutata favorevolmente dalla Conferenza.
Rapporti con gli strumenti urbanistici nei lavori pubblici
Se l’opera non è conforme agli strumenti urbanistici, il Comune esprime assenso o dissenso con deliberazione del Consiglio comunale. L’assenso vale come adozione della variante urbanistica; il successivo provvedimento favorevole della Conferenza approva la variante.
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, l’ente attuatore può chiedere entro 30 giorni l’attivazione della Conferenza; in tal caso il procedimento in corso viene archiviato.
Fino alla costituzione formale della nuova Commissione tecnico-consultiva VIA continua a operare il previgente Comitato Tecnico Regionale. Sono inoltre abrogati specifici articoli della legge regionale sulla VIA e molte disposizioni regionali elencate negli allegati B e C, che restano applicabili solo ai rapporti sorti durante la loro vigenza e alla conclusione dei relativi procedimenti.
Regime temporale e deprecazione pratica
Gran parte delle norme contiene termini riferiti alla fase iniziale di attuazione del 2001, a procedure transitorie, a finanziamenti o a eventi specifici come le Universiadi invernali 2003 e i programmi 2000-2002. Pur essendo la legge formalmente storica del sistema regionale, molte sue disposizioni originarie risultano oggi superate da modifiche successive o riferite a fattispecie non più attuali; nel complesso il testo ha rilevanza soprattutto ricostruttiva e di coordinamento storico della disciplina."
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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