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Circolare

Circolare INAIL n. 22 del 3 aprile 2008

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto "milleproroghe" 2008 in materia di riscossione coattiva, con focus sulla rateazione dei crediti iscritti a ruolo. La competenza a concedere le dilazioni viene attribuita agli agenti della riscossione, fino a 72 rate mensili, con garanzia obbligatoria per importi superiori a 50.000 euro e possibilità di presentare istanza anche dopo l’avvio dell’esecuzione forzata. Vengono inoltre chiarite le istruzioni operative transitorie per le domande già presentate all’Inail, gli effetti sul DURC, e ulteriori modifiche su notifica delle cartelle, indicazione del responsabile del procedimento e termini per le comunicazioni di inesigibilità.

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni in materia di riscossione coattiva

Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni in materia di riscossione coattiva

La circolare n. 22 del 3 aprile 2008 illustra gli effetti della legge di conversione del decreto "milleproroghe" 2008 sulla riscossione coattiva dei crediti Inail, con particolare attenzione alla rateazione dei crediti iscritti a ruolo. Oltre a ridefinire la competenza a concedere le dilazioni, il documento fornisce istruzioni operative transitorie, chiarimenti sul raccordo con la disciplina del DURC e ulteriori novità in tema di cartelle di pagamento e comunicazioni di inesigibilità.

Nuova disciplina della rateazione dei crediti iscritti a ruolo

La principale innovazione riguarda il trasferimento della competenza a concedere la rateazione dagli enti creditori agli agenti della riscossione. Per le somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, il debitore può ottenere una dilazione fino a un massimo di 72 rate mensili, purché versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La disciplina dell’art. 19 del DPR 602/1973 viene estesa integralmente anche agli enti pubblici previdenziali.

Garanzie e limiti economici

Per gli importi superiori a 50.000 euro la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia secondo le forme previste dalla normativa vigente. La circolare richiama anche il caso dell’ipoteca volontaria di primo grado, per la quale è necessaria l’autorizzazione dell’ente creditore. In relazione all’Inail, tale autorizzazione deve essere rilasciata dalle Unità territoriali quando richiesta dagli agenti della riscossione.

Domanda di rateazione e fase esecutiva

La nuova disciplina consente al debitore di presentare domanda di rateazione anche dopo l’inizio della procedura esecutiva, superando il precedente vincolo che imponeva la richiesta prima dell’esecuzione. La procedura esecutiva, come ricordato dalla circolare, inizia con il pignoramento.

Crediti non iscritti a ruolo

Per i titoli non iscritti a ruolo non vi sono modifiche sostanziali: restano ferme le istruzioni già impartite dall’Istituto per il frazionamento dei debiti, in particolare quelle della circolare Inail n. 44 del 23 luglio 2004. Le nuove disposizioni riguardano dunque esclusivamente i crediti iscritti a ruolo.

Istruzioni operative transitorie

Dal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall’Inail devono essere presentate agli agenti della riscossione, che le gestiscono secondo le regole di Equitalia e applicando il tasso di dilazione previsto per i debiti previdenziali. Per le domande già presentate all’Istituto tra il 1° marzo 2008 e la data della circolare, ancora non definite e riferite a casi particolarmente urgenti, le sedi possono concludere il procedimento secondo la disciplina previgente, cioè con versamento dell’acconto e concessione fino a 60 rate mensili. In tali casi, però, la garanzia fideiussoria deve essere richiesta per importi superiori a 50.000 euro e non più a 26.000 euro.

Le istanze successive alla data della circolare, se erroneamente presentate all’Istituto, devono essere trasmesse immediatamente al competente agente della riscossione. Il debitore deve essere avvertito che la domanda si considera presentata solo dalla data di ricezione da parte di quest’ultimo. La circolare segnala inoltre che è in corso di definizione una procedura informatizzata per lo scambio dei dati tra Inail ed Equitalia mediante tracciati record.

Effetti della rateazione sul DURC

La nuova disciplina deve essere coordinata con le regole sul Documento Unico di Regolarità Contributiva. La circolare precisa che l’impresa è considerata regolare solo quando esiste un provvedimento di accoglimento della rateazione; la semplice presentazione dell’istanza non è sufficiente a dimostrare la regolarità contributiva.

È inoltre rilevante che l’Istituto venga a conoscenza tempestivamente sia dei provvedimenti di concessione della rateazione sia degli eventuali inadempimenti. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione. Di conseguenza, deve essere attestata l’irregolarità contributiva previa diffida a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Per i crediti iscritti a ruolo, la regolarizzazione deve avvenire esclusivamente versando quanto dovuto all’agente della riscossione.

Gestione delle informazioni e urgenze particolari

In attesa dell’attivazione dei flussi telematici per la verifica dei piani di rateazione e dei pagamenti effettuati, la circolare ammette, per casi eccezionali di urgenza, accordi con i locali agenti della riscossione per acquisire i provvedimenti di concessione o revoca anche in formato cartaceo. Ciò consente all’Istituto di operare nell’immediato pur in assenza dell’infrastruttura informatica definitiva.

Ulteriori modifiche sulla riscossione coattiva

Il provvedimento interviene anche sul termine di notifica della cartella di pagamento. La riduzione da 11 a 5 mesi, prevista dalla finanziaria 2008, viene rinviata: il nuovo termine si applicherà ai ruoli consegnati dal 31 ottobre 2009 e non più dal 1° aprile 2008.

Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella deve contenere a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. Per l’Inail, il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è individuato nel dirigente responsabile dell’Unità territoriale che rende esecutivo il ruolo mediante il visto; la procedura informatica sarà adeguata per riportare nome e cognome del responsabile.

Comunicazioni di inesigibilità e discarico automatico

La circolare dà conto anche della proroga relativa alle comunicazioni di inesigibilità. Gli agenti della riscossione possono presentarle entro il 30 settembre 2010 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e, entro lo stesso termine, integrare quelle già presentate. Il termine triennale per il discarico automatico decorre quindi dal 1° ottobre 2010. Per i ruoli consegnati dal mese di ottobre 2007 si applica il termine ordinario di decorrenza triennale.

Punti principali

Nuova competenza sulla rateazione dei crediti iscritti a ruolo

La legge di conversione del decreto "milleproroghe" 2008 trasferisce agli agenti della riscossione il potere di concedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi. La dilazione può arrivare fino a 72 rate mensili, in presenza di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore. L’art. 19 del DPR 602/1973 viene esteso integralmente anche agli enti pubblici previdenziali.

Garanzia per importi superiori a 50.000 euro

Per i debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 50.000 euro la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nelle forme previste dalla normativa vigente. La circolare precisa che, in caso di ipoteca volontaria di primo grado, è necessaria l’autorizzazione dell’ente creditore; per l’Inail tale autorizzazione dovrà essere rilasciata dalle Unità territoriali se richiesta dagli agenti della riscossione.

Rateazione dopo l’inizio della procedura esecutiva

Una novità rilevante è la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateazione anche successivamente all’avvio della procedura esecutiva, che inizia con il pignoramento. Viene quindi superato il precedente vincolo che imponeva la richiesta prima dell’esecuzione.

Crediti non iscritti a ruolo

Per le richieste di frazionamento relative a titoli non iscritti a ruolo resta applicabile la disciplina previgente e continuano a valere le istruzioni già emanate con la circolare Inail n. 44 del 23 luglio 2004, poiché le nuove disposizioni non hanno modificato tale ambito.

Istruzioni operative per le domande presentate dal 1° marzo 2008

Dal 1° marzo 2008 le istanze di rateazione relative a somme iscritte a ruolo dall’Inail devono essere presentate agli agenti della riscossione, che le gestiscono secondo le regole di Equitalia e applicando il tasso di dilazione previsto per i debiti previdenziali. Per le domande urgenti già presentate all’Istituto tra il 1° marzo 2008 e la data della circolare, le sedi possono concludere il procedimento applicando le regole previgenti, con versamento di acconto e fino a 60 rate mensili, ma con garanzia fideiussoria obbligatoria oltre 50.000 euro. Le domande successive devono essere trasmesse subito al competente agente della riscossione, informando il debitore che la domanda si considera presentata alla data di ricezione da parte di quest’ultimo.

Effetti sul DURC e decadenza dal beneficio

La circolare coordina la nuova disciplina con quella del DURC: l’azienda è regolare solo in presenza di un provvedimento di accoglimento della rateazione, mentre la sola presentazione dell’istanza non basta. Se il debitore non paga la prima rata o, successivamente, due rate, decade automaticamente dal beneficio della dilazione. In tal caso deve essere attestata l’irregolarità contributiva, previa diffida a regolarizzare entro 15 giorni, con pagamento delle somme dovute esclusivamente all’agente della riscossione per i debiti iscritti a ruolo.

Gestione delle informazioni e supporto transitorio

In attesa dei flussi telematici che consentiranno lo scambio dei dati sulle rateazioni e sui relativi inadempimenti, la circolare prevede la possibilità, per casi eccezionali di urgenza, di acquisire dai locali agenti della riscossione i provvedimenti di concessione o revoca anche in formato cartaceo.

Ulteriori innovazioni: notifica della cartella e responsabile del procedimento

Il termine di notifica della cartella, ridotto dalla finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi, viene differito: la nuova decorrenza si applicherà ai ruoli consegnati dal 31 ottobre 2009 e non più dal 1° aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella deve contenere a pena di nullità l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e notificazione della cartella. Per l’Inail, il responsabile dell’iscrizione a ruolo è il dirigente responsabile dell’Unità territoriale che rende esecutivo il ruolo con il visto.

Comunicazioni di inesigibilità e discarico automatico

La circolare segnala anche la modifica del termine per le comunicazioni di inesigibilità: gli agenti della riscossione possono presentarle entro il 30 settembre 2010 per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 e possono integrare entro lo stesso termine le comunicazioni già presentate. Il termine triennale per il discarico automatico decorre quindi dal 1° ottobre 2010; il termine ordinario si applica ai ruoli consegnati dal mese di ottobre 2007.

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