Sentenza n. 15521/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della nota del 15.09.2025 prot. n. QI 184093 emessa da Roma Capitale Dipartimento Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia Privata U.O. Condono Edilizio e da Risorse per Roma S.p.a. avente per oggetto: “Istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 0/601579 presentata per opere realizzate in Roma, Via Nanchino n. 49”. Vostro rif. Prot. QI 139993 del 30.09.2025” ricevuta via pec in data 15.09.2025; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente agli atti sopra indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del 15 settembre 2025 che, in risposta a un’istanza di riesame, ha confermato la determinazione degli oneri concessori e il diniego della riduzione per prima casa relativi a un’istanza di condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui Roma Capitale e Risorse per Roma S.p.A. avevano confermato gli oneri relativi alla pratica di condono. Ha contestato, anzitutto, il mancato riconoscimento della riduzione prevista per la prima casa, sostenendo che l’immobile fosse da sempre l’abitazione principale della famiglia e contestando la rilevanza della proprietà di altri immobili in capo al richiedente originario. Ha inoltre dedotto contraddittorietà e illogicità, poiché il beneficio sarebbe stato riconosciuto in altre due procedure di condono relative al medesimo immobile. Infine, ha contestato la volumetria imponibile utilizzata per il calcolo, sostenendo che una parte fosse già stata computata nella concessione edilizia originaria e che, pertanto, il contributo sul costo di costruzione dovesse essere rideterminato. Ha denunciato violazione delle norme sul condono e sugli oneri, difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione. Roma Capitale ha eccepito l’inammissibilità, assumendo che la nota fosse meramente confermativa di atti precedenti non impugnati; Risorse per Roma ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di Risorse per Roma S.p.A., rilevando che la società aveva svolto l’intera attività istruttoria e adottato la nota insieme al Comune. Ha invece accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da Roma Capitale. Le questioni sugli oneri e sulla riduzione per prima casa erano già state esaminate e definite con le comunicazioni del 24 ottobre 2014, del 4 febbraio 2015 e del 30 maggio 2016, mai tempestivamente impugnate. La nota del 15 settembre 2025 non ha riaperto il procedimento, svolto una nuova istruttoria o rinnovato la ponderazione degli interessi, ma si è limitata a ribadire le determinazioni pregresse; è quindi un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito delle censure sulla riduzione per prima casa e sul calcolo della volumetria. Spese compensate.
Massime di principio
- Un atto successivo è meramente confermativo e non è autonomamente impugnabile quando l’amministrazione si limita a ribadire le conclusioni di un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria, nuova motivazione o rinnovata ponderazione degli interessi.
- La natura meramente confermativa o, al contrario, autonomamente lesiva dell’atto successivo va determinata esaminandone il contenuto e l’attività che ne ha preceduto l’adozione, verificando se vi siano stati nuovi approfondimenti istruttori e una nuova valutazione degli interessi e degli elementi di fatto e di diritto.
- Un’istanza di riesame e la successiva nota che si limita a confermare determinazioni amministrative già adottate e non tempestivamente impugnate non consentono di riaprire i termini per contestare quelle determinazioni.
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