Circolare numero 191 del 23-6-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per le sedi periferiche INPS, le modalità di invio delle tabelle annuali degli elementi accessori della retribuzione e degli accordi aziendali che li istituiscono o modificano, ai fini della determinazione della pensionabilità. Dal 1994 gli adempimenti vengono in parte decentrati alle SAP, che devono ricevere la documentazione, trasmetterla via fax alla Direzione Centrale per le Pensioni e notificare alle aziende gli esiti entro termini prestabiliti. Sono inoltre disciplinate le sanzioni civili per omesso o ritardato invio, pari a lire 10.000 per ogni mese o frazione di ritardo, con indicazioni operative per la diffida, il pagamento e l’eventuale recupero coattivo. La circolare distingue infine la gestione delle posizioni pendenti riferite agli anni precedenti e riproduce, in allegato, l’elenco degli elementi accessori considerati utili ai fini della retribuzione pensionabile.
Adempimenti su tabelle e accordi aziendali relativi alle competenze accessorie pensionabili del Fondo autoferrotranvieri
Adempimenti su tabelle e accordi aziendali relativi alle competenze accessorie pensionabili del Fondo autoferrotranvieri
La circolare disciplina gli adempimenti connessi alla comunicazione delle competenze accessorie della retribuzione rilevanti ai fini pensionistici per il personale iscritto al Fondo autoferrotranvieri. Il testo riepiloga la normativa di riferimento, chiarisce il riparto di competenze tra aziende, sedi periferiche INPS e Direzione Centrale per le Pensioni, e definisce le conseguenze sanzionatorie per omissioni o ritardi.
Quadro normativo e finalità dell’intervento
La circolare si colloca in continuità con quanto anticipato dalla circolare n. 194 del 10 agosto 1993, parte II, paragrafo 4.3.1, con la quale era stata formulata riserva di successivi chiarimenti in materia di adempimenti sulle competenze accessorie pensionabili che l’Istituto deve effettuare ai sensi dell’art. 16 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971. L’obiettivo è duplice: da un lato, riepilogare le disposizioni di legge che impongono l’invio degli accordi aziendali e delle tabelle annuali delle competenze accessorie; dall’altro, fornire istruzioni operative di carattere amministrativo e contabile.
Invio delle tabelle annuali degli elementi accessori della retribuzione
L’art. 10, comma 4, della legge n. 889/1971 obbliga tutte le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a trasmettere all’Istituto le tabelle aggiornate degli elementi accessori della retribuzione entro il 30 giugno di ogni anno, termine che la norma prevede anche per le denunce contributive. La circolare osserva che, a seguito del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 7 gennaio 1994, con cui è stata approvata la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 35 del 24 maggio 1991 in materia di delegificazione delle modalità e dei termini di presentazione delle denunce annuali degli assicurati al Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri, e tenuto conto del decentramento di alcuni adempimenti alle SAP, le tabelle possono dal 1994 essere presentate congiuntamente ai modelli 01/M e 03/M nel termine delegificato.
Per le denunce relative al 1993, il termine di presentazione è stato fissato dalla circolare n. 136 del 6 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
Trasmissione degli accordi aziendali in materia retributiva
L’art. 18 della legge n. 889/1971 prevede che le aziende trasmettano all’Istituto, entro un mese dalla data di stipula o approvazione, gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori della retribuzione. Tali accordi incidono sulla retribuzione da assumere a base per la liquidazione del trattamento pensionistico, perché gli elementi così introdotti sono riconosciuti pensionabili con effetto dalla decorrenza stabilita dagli stessi accordi, ferme restando le limitazioni dell’art. 17 della legge.
Riparto delle competenze tra Direzione centrale e sedi periferiche
La determinazione degli elementi accessori pensionabili resta accentrata presso la Direzione Generale - Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio Fondi Speciali di Previdenza Marinara, Trasporti e Volo. La circolare, però, decentrando alle sedi periferiche i rapporti con le aziende del settore autoferrotranviario, attribuisce alle SAP la gestione operativa dell’acquisizione della documentazione, della trasmissione alla Direzione Centrale e della comunicazione degli esiti alle aziende.
Le SAP devono quindi tenere un’apposita evidenza amministrativa per ciascuna azienda, così da verificare annualmente se siano state trasmesse le tabelle degli elementi accessori unitamente ai modelli 01/M e 03/M.
Procedura operativa per l’invio delle tabelle delle competenze accessorie
Dal 1994 le aziende autoferrotranviarie devono inviare le tabelle delle competenze accessorie alle sedi periferiche presso cui versano i contributi. Ricevuta la documentazione, le SAP devono trasmetterla immediatamente via fax alla Direzione Centrale per le Pensioni, che provvede ad assumere le determinazioni sulla pensionabilità o meno degli elementi indicati. La Direzione Centrale comunica poi l’esito alle SAP, le quali devono notificare alle aziende le determinazioni tramite lettera raccomandata A/R entro il termine massimo di sei mesi dalla data di originaria trasmissione delle tabelle.
Procedura operativa per gli accordi aziendali
A partire dal 1994, le aziende devono inviare alle SAP competenti anche gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori entro un mese dalla stipula o approvazione. Le SAP devono inoltrare tali accordi alla Direzione Generale con le stesse modalità previste per le tabelle, affinché siano effettuate le valutazioni di competenza. Anche in questo caso, le determinazioni assunte devono essere comunicate alle aziende dalle sedi interessate.
È inoltre espressamente previsto che contro le determinazioni dell’Istituto in materia di elementi retributivi pensionabili sia ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza del Fondo autoferrotranvieri, richiamandosi le istruzioni già fornite con la circolare n. 194 del 10 agosto 1993, paragrafo 9.
Sanzioni civili per omissione o ritardo nell’invio
Ai sensi dell’art. 11 della legge n. 889/1971, in combinato disposto con l’art. 18 della stessa legge, è prevista una sanzione civile per le aziende che non adempiano nei termini prescritti all’invio delle tabelle e degli accordi aziendali. La sanzione è pari a lire 10.000 per ogni mese o frazione di mese di ritardo e continua a maturare fino al pagamento effettivo.
Per l’omesso invio delle tabelle, decorso il termine fissato per la presentazione dei modelli 03/M e 01/M, le SAP devono mettere in mora le aziende inadempienti con lettera raccomandata A/R, richiamando l’obbligo di invio e intimando contestualmente il versamento della sanzione. Per il ritardo nell’invio degli accordi aziendali, le SAP devono applicare la medesima sanzione e inviare l’apposito invito al pagamento.
Modalità di pagamento, contabilizzazione e recupero coattivo
Il versamento delle sanzioni deve essere eseguito mediante il bollettino di conto corrente postale previsto per le "Riscossioni varie", indicando sul retro la causale precompilata "Art. 11/889 - Fondo ET", in analogia con quanto già disposto per le sanzioni relative ai modelli O1/M dalla circolare n. 170 del 25 giugno 1991.
L’ufficio amministrativo deve conservare copia della lettera di diffida fino alla ricezione del versamento, che va imputato dall’ufficio competente per la contabilità al conto ETR 24/20. Se il mancato pagamento perdura e l’importo supera lire 100.000, si procede al recupero in via legale mediante memorizzazione nell’archivio "recupero crediti" con apertura di un’inadempienza "51". Anche in questo caso le sanzioni devono essere imputate al conto ETR 24/20. Nel mod. Ul13 deve comparire la dicitura "sanzioni ex L. 889/71 art.11".
La circolare precisa inoltre che la sanzione civile in esame si sovrappone alle sanzioni per il mancato invio dei modelli 03/M e 01/M e non può essere oggetto di condono, perché non deriva da un’omissione connessa al versamento o alla denuncia dei contributi.
Gestione delle posizioni pendenti e fase transitoria
Le nuove modalità operative si applicano dalla scadenza dell’obbligo di invio delle tabelle relative al 1993 e degli accordi stipulati nel corso del 1994. Per le tabelle del 1992 e per gli accordi aziendali stipulati nel 1993, la documentazione già inoltrata è gestita direttamente dalla Direzione Generale, che provvede anche all’accertamento e alla determinazione delle eventuali sanzioni per omesso o tardivo invio.
Se la Direzione Generale riscontra il mancato invio delle tabelle relative al 1992 o agli anni precedenti, segnala la circostanza alla sede competente affinché questa applichi le sanzioni civili secondo la procedura ordinaria.
Adempimenti delle SAP e comunicazione alle aziende
Per consentire il riscontro sul rispetto degli obblighi documentali, ciascuna SAP deve trasmettere tempestivamente un elenco delle aziende del settore che, dal decentramento dell’attività di riscossione e recupero della contribuzione fino al 31 dicembre 1992, hanno iscritto il personale al Fondo di previdenza autoferrotranvieri.
Le disposizioni della circolare devono essere portate con la massima urgenza a conoscenza delle aziende del settore con cui le sedi intrattengono rapporti connessi all’accertamento, riscossione e recupero dei contributi dovuti al Fondo Trasporti, in coerenza con le circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990. Alle aziende deve inoltre essere inviata la lettera-circolare allegata, contenente i chiarimenti sugli elementi accessori pensionabili.
Elenco degli elementi accessori considerati utili ai fini pensionistici
L’allegato A alla circolare riporta le voci accessorie della retribuzione classificabili come utili ai fini della retribuzione pensionabile. Tra queste figurano, in sintesi:
- indennità di agente unico;
- indennità di mensa;
- indennità per carico, scarico e trasporto di bagagli, merci ed effetti postali;
- indennità di maneggio denaro per impiegati addetti a riscossioni e pagamenti, se corrisposta in modo fisso e continuativo;
- compenso per supero nastro lavorativo;
- maggiorazione per lavoro notturno;
- indennità di turno;
- indennità aggiuntiva per prestazioni domenicali per gli agenti che svolgono la normale turnazione nella giornata di domenica;
- indennità di funzione ai quadri, limitatamente all’importo di cui alla lett. a), punto 6, A.N. 2 ottobre 1989;
- nuovo 3 elemento salariale;
- assegno ad personam ex art. 3, terzo capoverso, A.N. 2 ottobre 1989;
- trattamento sostitutivo A.P.A. (A.N. 2 ottobre 1989);
- C.A.U. per la parte residua;
- diaria ridotta e relativa pernottazione per il personale viaggiante dei servizi interurbani delle aziende ferroviarie e di navigazione interna;
- indennità di trasferta e diaria ridotta per il solo personale viaggiante delle autolinee extraurbane addetto a turni fissi e continuativi con ricorrente spostamento fuori sede per costanti esigenze di servizio.
Per alcune voci contrassegnate con asterisco, in occasione dell’invio dell’elencazione deve essere precisato anche l’importo mensile o giornaliero.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare interviene a integrazione dei chiarimenti già riservati con la circolare n. 194 del 10 agosto 1993, con l’obiettivo di riepilogare il quadro normativo dell’art. 16 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971 e di fornire istruzioni operative su invio delle tabelle, trasmissione degli accordi aziendali, determinazione della pensionabilità e applicazione delle sanzioni civili.
Invio delle tabelle degli elementi accessori della retribuzione
L’art. 10, comma 4, della legge n. 889/1971 impone alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di trasmettere all’Istituto le tabelle aggiornate degli elementi accessori della retribuzione entro il 30 giugno di ogni anno. Dal 1994, per effetto della delegificazione intervenuta e del decentramento di alcuni adempimenti alle SAP, tali tabelle possono essere presentate insieme ai modelli 01/M e 03/M nel termine delegificato. Per le denunce di competenza dell’anno 1993 il termine è stato fissato al 31 ottobre 1994.
Accordi aziendali in materia retributiva
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 889/1971, le aziende devono inviare all’Istituto, entro un mese dalla stipula o approvazione, gli accordi aziendali che istituiscono o modificano gli elementi accessori della retribuzione. Tali accordi rilevano ai fini dell’inclusione delle relative voci nella retribuzione pensionabile, con effetto dalla decorrenza stabilita negli accordi stessi e nei limiti posti dall’art. 17 della medesima legge.
Decentramento degli adempimenti alle Sedi periferiche
La determinazione degli elementi accessori pensionabili resta in capo alla Direzione Generale - Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio Fondi Speciali di Previdenza Marinara, Trasporti e Volo. Tuttavia, i rapporti con le aziende del settore autoferrotranviario, per quanto riguarda la ricezione della documentazione e le comunicazioni operative, sono decentrati alle SAP, che devono tenere apposita evidenza amministrativa delle aziende e dell’avvenuto invio della documentazione.
Procedura per le tabelle delle competenze accessorie
Le aziende autoferrotranviarie devono inviare le tabelle alle Sedi periferiche presso cui versano i contributi. Le SAP, ricevuta la documentazione, devono trasmetterla immediatamente via fax alla Direzione Centrale per le Pensioni, che assume le determinazioni sulla pensionabilità e comunica l’esito alle SAP. Queste ultime devono poi notificare alle aziende le determinazioni mediante lettera raccomandata A/R entro il termine massimo di sei mesi dalla data di originaria trasmissione delle tabelle.
Procedura per gli accordi aziendali
Dal 1994 le aziende devono inviare gli accordi aziendali alle SAP competenti entro un mese dalla stipula o approvazione. Le SAP devono inoltrare gli accordi alla Direzione Generale per le valutazioni sulla natura dell’elemento retributivo e sulla sua pensionabilità, quindi comunicare alle aziende le determinazioni assunte. Contro tali determinazioni è ammesso ricorso al Comitato di Vigilanza del Fondo autoferrotranvieri.
Sanzioni civili per omissione o ritardo
L’art. 11 della legge n. 889/1971, in combinato disposto con l’art. 18, prevede sanzioni civili per il mancato o tardivo invio delle tabelle e degli accordi. La sanzione è fissata in lire 10.000 per ogni mese o frazione di mese di ritardo e continua a maturare fino all’effettivo pagamento. Le SAP devono diffidare le aziende inadempienti con raccomandata A/R e richiedere il versamento contestuale alla trasmissione della documentazione.
Modalità di pagamento, contabilizzazione e recupero
Il pagamento delle sanzioni deve avvenire con il bollettino di conto corrente postale per le "Riscossioni varie", indicando sul retro la causale precompilata "Art. 11/889 - Fondo ET". L’Ufficio amministrativo conserva copia della diffida fino all’arrivo del versamento, da imputare al conto ETR 24/20. Se il debito supera lire 100.000 senza pagamento, si procede al recupero legale tramite l’archivio "recupero crediti" con apertura di un’inadempienza "51". Nel mod. Ul13 deve essere riportata la dicitura "sanzioni ex L. 889/71 art.11".
Esclusione del condono e rapporto con altre sanzioni
La circolare precisa che la sanzione civile per omesso o ritardato invio delle tabelle e degli accordi si sovrappone alle sanzioni previste per il mancato invio dei modelli 03/M e 01/M e non può formare oggetto di condono, poiché non deriva da omissioni connesse al versamento e alla denuncia dei contributi.
Gestione delle posizioni pendenti
Le nuove istruzioni si applicano dalla scadenza dell’obbligo di invio delle tabelle relative al 1993 e degli accordi stipulati nel 1994. Per le tabelle del 1992 e gli accordi aziendali del 1993, la documentazione già inoltrata è gestita direttamente dalla Direzione Generale, che provvede anche all’accertamento delle eventuali sanzioni. Se risultano mancati invii per il 1992 o per anni precedenti, la Direzione Generale segnala la situazione alla sede competente per l’applicazione delle sanzioni civili.
Censimento delle aziende e comunicazione alle sedi
Per consentire il riscontro sul rispetto degli obblighi documentali, ogni SAP deve trasmettere tempestivamente un elenco delle aziende del settore che, dal decentramento della riscossione e del recupero contributivo fino al 31 dicembre 1992, hanno iscritto personale al Fondo di previdenza autoferrotranvieri. Le disposizioni devono essere comunicate con urgenza alle aziende interessate, insieme alla lettera-circolare allegata con i chiarimenti sugli elementi accessori pensionabili.
Elenco degli elementi accessori pensionabili
L’allegato A riporta gli elementi accessori della retribuzione classificati come utili ai fini della pensione. Tra essi figurano, a titolo esemplificativo, indennità di agente unico, di mensa, per carico/scarico/trasporto bagagli e merci, maneggio denaro se fissa e continuativa, supero nastro lavorativo, lavoro notturno, turni, prestazioni domenicali, indennità di funzione per quadri nei limiti indicati, nuovo 3 elemento salariale, assegno ad personam ex A.N. 2 ottobre 1989, trattamento sostitutivo A.P.A., C.A.U. per la parte residua, diaria ridotta e pernottazione per personale viaggiante ferroviario e di navigazione interna, e indennità di trasferta/diaria ridotta per personale viaggiante delle autolinee extraurbane alle condizioni indicate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 giu 1994Circolare numero 192 del 23-6-1994
- Circolare · 24 giu 1994Circolare numero 193 del 24-6-1994
- Circolare · 27 giu 1994Circolare numero 195 del 27-6-1994
- Circolare · 27 giu 1994Circolare numero 194 del 27-6-1994
- Circolare · 18 giu 1994Circolare numero 190 del 18-6-1994
- Circolare · 28 giu 1994Circolare numero 200 del 28-6-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →