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Circolare

Circolare numero 192 del 23-6-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce precisazioni applicative sulla riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali spettante ai datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà con riduzione dell’orario superiore al 20% o al 30%. Vengono chiariti il rapporto con altre agevolazioni, le modalità di calcolo del beneficio, il riferimento temporale mensile e l’aggiornamento delle aree territoriali ammesse alle maggiorazioni, con indicazioni operative sul codice di autorizzazione "ON" e sulle regolarizzazioni.

Chiarimenti sulla riduzione contributiva per i contratti di solidarietà ex art. 5, comma 2, D.L. n. 148/1993

Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà ex art. 5, comma 2, D.L. n. 148/1993

La circolare interviene per fornire chiarimenti applicativi sulla riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale riconosciuta ai datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984, con riduzione dell’orario superiore al 20% o, in misura più elevata, al 30%. Il documento si concentra soprattutto sui profili di compatibilità con altre agevolazioni, sulle modalità di calcolo del beneficio e sull’aggiornamento delle aree territoriali interessate dalle aliquote maggiorate.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l’art. 5, comma 2, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. La norma prevede che i datori di lavoro che stipulino accordi di solidarietà con riduzione dell’orario superiore al 20% beneficino di una riduzione della contribuzione dovuta per i lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale. La misura ordinaria è pari al 25%, elevata al 30% per le imprese operanti nelle aree individuate dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%, la riduzione sale rispettivamente al 35% e al 40%. L’applicazione decorre dal 10 marzo 1993 e non oltre la scadenza del contratto di solidarietà, comunque fino al 31 dicembre 1995.

Compatibilità con altre agevolazioni contributive

Sul punto la circolare ribadisce l’orientamento già espresso nelle precedenti circolari n. 148 del 5 luglio 1993 e n. 195 dell’11 agosto 1993: le riduzioni per contratti di solidarietà sono in linea generale alternative a qualsiasi forma di riduzione contributiva, fiscalizzazione e sgravio prevista dall’ordinamento.

In seguito a un chiarimento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la circolare precisa tuttavia che la fiscalizzazione degli oneri sociali ha assunto carattere strutturale e definitivo per ogni settore. Ne consegue che non vi sono ostacoli all’applicazione delle riduzioni per contratti di solidarietà sui contributi già ridotti per effetto della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Resta invece ferma l’incompatibilità con:

  • gli sgravi degli oneri sociali previsti per i territori del Mezzogiorno;
  • altre riduzioni contributive previste dall’ordinamento, tra cui quelle per i contratti di formazione e lavoro;
  • l’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991;
  • l’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993;
  • ulteriori fattispecie analoghe indicate a titolo esemplificativo.

Modalità di calcolo della riduzione

La circolare affronta i dubbi emersi in merito al modo di determinare la riduzione dell’orario contrattuale. Viene esclusa la possibilità di effettuare una media tra lavoratori interessati e non interessati al trattamento di integrazione salariale. La verifica deve essere compiuta sul singolo lavoratore interessato alla riduzione dell’orario.

La riduzione contributiva si applica quindi sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario. La misura della riduzione segue la percentuale di riduzione dell’orario effettivamente concordata:

  • 25% in via ordinaria, se la riduzione è superiore al 20%;
  • 35% se la riduzione supera il 30%;
  • 30% e 40% rispettivamente nelle aree territoriali agevolate dell’obiettivo 1 e 2.

La circolare evidenzia inoltre che il legislatore ha inteso garantire ampia flessibilità nell’organizzazione del lavoro durante il periodo di crisi, anche in relazione alla possibilità di modulare la riduzione dell’orario sul giorno, sulla settimana, sul mese o sull’anno, e di organizzare la prestazione in modo non uniforme tra i lavoratori o le unità produttive.

Periodo di riferimento e gestione in denuncia contributiva

Il riferimento temporale per l’applicazione della riduzione è il periodo di paga. La motivazione è collegata alla regola generale per cui l’obbligazione contributiva sorge in base alla retribuzione spettante al singolo lavoratore per ciascun periodo di paga.

Di conseguenza, la riduzione contributiva va applicata nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario effettivamente svolto da ogni lavoratore in quel mese. In concreto, ogni mese il datore di lavoro ha diritto alla riduzione della contribuzione a proprio carico per ciascun lavoratore che, in quel mese, abbia prestato attività con orario ridotto in misura superiore al 20% o al 30% rispetto all’orario contrattuale.

Eventuali erogazioni ultramensili a carico del datore di lavoro seguono la sorte contributiva collegata all’orario di lavoro svolto nel mese di corresponsione delle competenze.

Aree territoriali: obiettivo 1

La circolare aggiorna le aree rilevanti ai fini della maggiorazione della riduzione contributiva. Le aree dell’obiettivo 1 sono quelle già indicate nelle precedenti istruzioni, con la precisazione che, a seguito del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, la Regione Abruzzi resta compresa fino al 31 dicembre 1996.

Le aree dell’obiettivo 1 rimangono quindi:

  • Abruzzi, fino al 31 dicembre 1996;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia.

Aree territoriali: obiettivo 2 e decorrenza dal 1 gennaio 1994

Le aree dell’obiettivo 2 sono state ridefinite dalla Commissione delle Comunità Europee il 20 gennaio 1994, con decorrenza dal 1 gennaio 1994 e validità sino al 1996. La circolare segnala che tali aree risultano modificate rispetto alla precedente individuazione: alcune restano confermate, altre cessano di rientrare nell’obiettivo 2 e altre sono incluse ex novo.

La circolare raccomanda alle sedi la massima attenzione verso le zone che non fanno più parte dell’obiettivo 2, perché le imprese operanti in tali territori, dal gennaio 1994, non hanno più diritto alla elevazione della riduzione contributiva al 30% e 40%, anche se il contratto di solidarietà era già stato stipulato.

Per tali imprese, da gennaio 1994 la riduzione applicabile torna ad essere quella generale del:

  • 25%, se la riduzione dell’orario è superiore al 20%;
  • 35%, se la riduzione dell’orario è superiore al 30%.

Per le imprese che dal 1 gennaio 1994 non hanno più diritto alla maggiorazione, deve essere eliminato con effetto dalla stessa data il codice di autorizzazione "ON". Lo stesso codice deve essere attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1994, alle imprese operanti nelle nuove zone incluse nell’obiettivo 2.

Regolarizzazioni e casi non conformi

Le situazioni già poste in essere in modo difforme dalle nuove indicazioni devono essere regolarizzate dalle imprese nei termini e secondo la normativa dettata dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, con applicazione della procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

La circolare richiama infine l’allegato con l’elenco delle aree dell’obiettivo 2 e riporta la necessità di seguire l’aggiornamento comunitario delle zone ammissibili al contributo, ai fini della corretta attribuzione delle agevolazioni contributive per i contratti di solidarietà.

Punti principali

Compatibilità con altre agevolazioni

La circolare ribadisce che la riduzione contributiva per i contratti di solidarietà è, in linea generale, alternativa a qualsiasi altra riduzione contributiva, fiscalizzazione o sgravio previsto dall’ordinamento. Fa eccezione la fiscalizzazione degli oneri sociali, che il Ministero del Lavoro ha ritenuto ormai strutturale e quindi cumulabile con la riduzione prevista per i contratti di solidarietà. Restano invece confermate le incompatibilità con gli sgravi per il Mezzogiorno e con altre agevolazioni, come quelle per i contratti di formazione e lavoro e altre riduzioni citate dalla normativa.

Modalità di calcolo della riduzione

Il beneficio non va calcolato facendo una media tra lavoratori interessati e non interessati al trattamento: la riduzione dell’orario contrattuale deve essere verificata per ciascun dipendente coinvolto. La riduzione contributiva si applica ai contributi dovuti per ogni lavoratore interessato all’abbattimento d’orario. La misura ordinaria è del 25% o del 35% se la riduzione dell’orario supera rispettivamente il 20% o il 30%; nelle aree agevolate dell’obiettivo 1 e 2 tali aliquote salgono al 30% e 40%.

Periodo di riferimento e applicazione mensile

Il riferimento temporale è il periodo di paga, poiché l’obbligazione contributiva sorge in base alla retribuzione spettante al singolo lavoratore per ciascun periodo. Di conseguenza, la riduzione si applica nella denuncia contributiva del mese in cui il lavoratore ha effettivamente operato con orario ridotto. Eventuali competenze ultramensili seguono il regime contributivo collegato all’orario osservato nel mese di corresponsione.

Aree territoriali e aggiornamento dei benefici

Vengono confermate le aree dell’obiettivo 1, con la precisazione che la Regione Abruzzi è ammessa fino al 31 dicembre 1996, insieme a Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Per l’obiettivo 2 le aree sono ridefinite con decorrenza 1 gennaio 1994; le imprese che operano in zone uscite dall’obiettivo 2 perdono dal gennaio 1994 il diritto alla maggiorazione al 30% e 40% e devono eliminare il codice di autorizzazione "ON". Nelle nuove aree dell’obiettivo 2, invece, il codice va attribuito con effetto dal 1 gennaio 1994.

Regolarizzazioni e adempimenti operativi

Le situazioni non conformi alle nuove indicazioni devono essere sanate dalle imprese secondo la normativa sulle regolarizzazioni contributive richiamata dalla circolare e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La circolare richiama espressamente l’attenzione delle sedi sulla corretta gestione del codice di autorizzazione e sull’aggiornamento delle posizioni contributive in base alla collocazione territoriale dell’impresa.

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