Sentenza n. 1214/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso orale con cui il Questore l’aveva invitata a tenere una condotta conforme alla legge, avvertendola che, in caso di violazione, sarebbe stata proposta l’applicazione di una misura di prevenzione personale ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 159/2011. Ha dedotto, in particolare, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e insufficienza della motivazione, sostenendo che il provvedimento fosse fondato sul mero richiamo a una proposta del Commissariato di pubblica sicurezza, a un procedimento penale pendente e a generiche frequentazioni con soggetti gravati da precedenti penali, senza autonoma e puntuale valutazione degli elementi di fatto, della loro attualità e della loro significatività ai fini della prognosi di pericolosità sociale. Ha inoltre denunciato la violazione degli artt. 1, 3, 13, 25,
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l’avviso orale come provvedimento monitorio, di natura amministrativa e lato sensu preventiva, che invita il destinatario a modificare la propria condotta e non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi della libertà personale. Per la sua adozione non è necessario l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né di fatti costituenti reato, essendo sufficiente un quadro di elementi circostanziati, anche indiziari, complessivamente idoneo a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011. Il giudice ha ritenuto adeguata la motivazione, poiché correlata alle gravi contestazioni formulate nei confronti della ricorrente, e ha escluso che gli elementi valorizzati dall’amministrazione fossero generici o inconferenti o che emergessero una manifesta illogicità o una carenza istruttoria. Ha riconosciuto all’autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità tecnica nella valutazione della pericolosità sociale, limitando il sindacato giurisdizionale ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Ha inoltre respinto le censure costituzionali e convenzionali, rilevando che le misure di prevenzione non hanno natura sanzionatoria né incidono direttamente e immediatamente sulla libertà personale in senso stretto, sono assistite da garanzie procedimentali e soggette al controllo giurisdizionale. Ha escluso la violazione degli artt. 25 e 102 Cost., poiché l’avviso orale costituisce esercizio di un potere amministrativo di prevenzione distinto dalla funzione giudiziaria. Infine, ha ritenuto legittimo che il Questore abbia utilizzato segnalazioni e informazioni provenienti dagli organi di polizia, purché la valutazione finale sia propria e non meramente automatica; nel caso concreto non è stata dimostrata un’adesione acritica. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.
La norma disciplina l’avviso orale quale provvedimento monitorio e preventivo, adottabile sulla base di indizi e di una motivazione che ne espliciti le ragioni.
art. 1 d.lgs. 159/2011
I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Individua le categorie soggettive cui possono riferirsi le misure di prevenzione; l’appartenenza può essere desunta da un quadro complessivo di elementi di fatto anche indiziari.
artt. 4 e 5 d.lgs. 159/2011
Sono richiamati quali disposizioni che disciplinano la successiva eventuale proposta di applicazione di una misura di prevenzione personale dinanzi al tribunale competente.
art. 13 Cost.
Non risulta violato dall’avviso orale, che non incide direttamente e immediatamente sulla libertà personale in senso stretto e non sostituisce il controllo dell’autorità giudiziaria sulle misure più invasive.
art. 111 Cost.
La disciplina delle misure di prevenzione resta compatibile con le garanzie giurisdizionali, essendo il provvedimento amministrativo sottoposto al sindacato del giudice amministrativo nei limiti propri del controllo sulla discrezionalità tecnica.
art. 6 CEDU
Il provvedimento è ritenuto compatibile con le garanzie convenzionali in ragione della natura non sanzionatoria dell’avviso orale e della possibilità di controllo giurisdizionale.
art. 25 Cost.
Non è violato perché l’avviso orale è esercizio di un potere amministrativo tipizzato e non attribuisce all’amministrazione funzioni giurisdizionali.
art. 97 Cost.
Non emergono violazioni dei principi di imparzialità e buon andamento quando l’autorità procedente utilizza informazioni qualificate degli organi di polizia ma formula una valutazione finale propria e non automatica.
art. 102 Cost.
Non è violato, poiché il potere amministrativo di prevenzione resta distinto e separato dalla funzione giudiziaria.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è un provvedimento monitorio e amministrativo di prevenzione, che invita il destinatario a modificare la propria condotta e non applica direttamente una misura restrittiva della libertà personale.
- Per l’adozione dell’avviso orale non è necessario l’accertamento della responsabilità penale dell’interessato né l’esistenza di fatti definitivamente qualificati come reati; è sufficiente un quadro complessivo di elementi circostanziati, anche indiziari, idoneo a fondare una ragionevole prognosi di pericolosità sociale riconducibile alle categorie dell’art. 1 d.lgs. 159/2011.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale appartiene alla discrezionalità tecnica dell’autorità di pubblica sicurezza; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o carenza della motivazione e dell’istruttoria.
- Il Questore può fondare l’avviso orale su segnalazioni e informazioni provenienti dagli organi di polizia, purché la decisione contenga una valutazione finale effettivamente propria e non costituisca un recepimento meramente automatico della proposta istruttoria.
- La legittimità dell’avviso orale deve essere valutata con riferimento agli elementi disponibili al momento della sua adozione; eventuali pronunce o fatti favorevoli sopravvenuti non determinano, retroattivamente, l’illegittimità dell’atto.
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