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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 528 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante sanziona il Comune di Pazzano per avere ritardato l’adempimento di un precedente ordine correttivo del 2021, non aver risposto nei termini a una richiesta di informazioni ex art. 157 Codice e aver mantenuto sul sito istituzionale una sezione privacy incompleta, priva degli elementi essenziali ex artt. 12 e 13 GDPR. Le violazioni, poi sanate, sono state considerate colpose e di gravità media, con applicazione di una sanzione complessiva di 3.960 euro e pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.

Comune di Pazzano: sanzione per inosservanza di un ordine del Garante, mancato riscontro tempestivo a richiesta di informazioni e carenza di informativa/privacy sul sito istituzionale

Comune di Pazzano - inosservanza di ordine del Garante, ritardo nel riscontro e informativa privacy incompleta

Il provvedimento riguarda il Comune di Pazzano ed è adottato in esito a una nuova istruttoria successiva al precedente provvedimento correttivo e sanzionatorio n. 297 del 22 luglio 2021. L’Autorità contesta al Comune l’inosservanza di un ordine già impartito, il ritardo nel riscontro a una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e la mancata predisposizione, sul sito istituzionale, di un’informativa privacy completa e dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati.

Origine del procedimento

Nel 2021 il Garante aveva già rilevato non conformità nella gestione di dati personali pubblicati online dal Comune, irrogando una sanzione di 2.000 euro e ordinando:

  • l’adozione di misure idonee a garantire l’effettivo oscuramento dei dati personali nei documenti pubblicati sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 25 GDPR;
  • la comunicazione all’Autorità dei dati di contatto del RPD e la loro pubblicazione sul sito dell’ente, ai sensi dell’art. 37, par. 7, GDPR.

Nello stesso provvedimento era stata inoltre formulata una richiesta di informazioni ex art. 157 Codice, con termine di 30 giorni per indicare le iniziative adottate.

Esiti delle verifiche successive

Dalle verifiche dell’Ufficio è emerso che il Comune:

  • non aveva riscontrato nei termini la richiesta di informazioni del Garante;
  • non aveva inizialmente comunicato e pubblicato correttamente i dati di contatto del RPD;
  • manteneva sul sito istituzionale una sezione "Informativa privacy" vuota o incompleta, priva degli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.

A seguito delle contestazioni, il Comune ha poi adottato iniziative correttive, tra cui la nomina del RPD, la comunicazione dei dati di contatto al Garante, la pubblicazione sul sito istituzionale e il completamento dell’informativa privacy. Tali adempimenti sono stati però eseguiti in ritardo rispetto agli ordini e ai termini assegnati.

Valutazioni del Garante

Il Garante qualifica le condotte come più violazioni distinte e conferma che il Comune ha:

  • violato l’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, per non aver osservato l’ordine impartito nel precedente provvedimento;
  • violato l’art. 157 del Codice, per non aver riscontrato tempestivamente la richiesta di informazioni;
  • violato gli artt. 12 e 13 GDPR, per non aver fornito agli interessati un’informativa corretta e completa sul sito istituzionale.

L’Autorità osserva che le condotte hanno esaurito i loro effetti, poiché le irregolarità sono state successivamente sanate, ma ciò non esclude la responsabilità per le violazioni commesse.

Sanzione e criteri di calcolo

Ai fini della quantificazione, il Garante richiama gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché l’art. 166 del Codice. Le tre violazioni sono considerate separatamente e vengono valutati, ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR:

  • la natura colposa delle condotte;
  • la successiva regolarizzazione;
  • le dimensioni molto ridotte dell’ente;
  • la limitata disponibilità di personale.

Il livello di gravità è ritenuto medio. La sanzione complessiva è determinata in euro 3.960,00, così ripartiti:

  • euro 1.320,00 per la violazione dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR;
  • euro 1.320,00 per la violazione dell’art. 157 del Codice;
  • euro 1.320,00 per la violazione degli artt. 12 e 13 GDPR.

Dispositivo

Il Garante:

  • ordina al Comune di Pazzano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 3.960,00 entro 30 giorni dalla notifica;
  • dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito web del Garante;
  • dispone l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate.

È inoltre richiamata la facoltà di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione, nei termini previsti dalla normativa richiamata. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e precedente ordine del 2021

Il procedimento nasce dal mancato rispetto, da parte del Comune, del provvedimento correttivo e sanzionatorio n. 297 del 22 luglio 2021. In quel provvedimento il Garante aveva già irrogato una sanzione di 2.000 euro e ordinato di oscurare correttamente dati personali pubblicati online, nonché di comunicare e pubblicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 37, par. 7, GDPR.

Contestazioni successive: mancato riscontro e informativa carente

Dalle verifiche dell’Ufficio è emerso che il Comune non aveva riscontrato entro 30 giorni la richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’art. 157 Codice nel precedente provvedimento. Inoltre, sul sito istituzionale risultava assente una corretta informativa privacy: la sezione dedicata presentava una pagina vuota, con soli titoli, senza gli elementi obbligatori previsti dall’art. 13 GDPR e senza i dati di contatto del RPD.

Adempimenti tardivi del Comune

A seguito delle contestazioni, il Comune ha adottato iniziative correttive: ha nominato il RPD, ha comunicato i dati di contatto al Garante tramite la procedura online, ha poi pubblicato tali dati sul sito istituzionale e ha completato la sezione privacy con le informazioni richieste dagli artt. 12 e 13 GDPR. Il Garante rileva tuttavia che tali adempimenti sono stati tardivi rispetto ai termini assegnati.

Violazioni accertate e norme violate

Il Garante conferma tre violazioni distinte: inosservanza dell’ordine impartito ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR; mancato riscontro alla richiesta di informazioni ex art. 157 Codice; omessa o incompleta informativa agli interessati sul sito, in violazione degli artt. 12 e 13 GDPR.

Sanzione e criteri di quantificazione

Le violazioni sono state considerate separate ai fini sanzionatori. Tenuto conto della natura colposa delle condotte, della successiva rimozione delle irregolarità, delle dimensioni molto ridotte dell’ente e della limitata disponibilità di personale, il Garante ha qualificato la gravità come media e ha determinato tre importi di 1.320 euro ciascuno, per un totale di 3.960 euro, ai sensi degli artt. 83, parr. 1, 2, 3, 5 e 6 GDPR.

Misure accessorie e rimedi

Oltre all’ingiunzione di pagamento entro 30 giorni, il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito ai sensi dell’art. 166, comma 7, Codice e l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate. È richiamata anche la facoltà di definire la controversia con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, nei termini di legge.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprpubblica amministrazionediritti dell'interessatomisure di sicurezza

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