Cassazione Penale, Sentenza n. 17868/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di riconoscimento ed esecuzione in Italia di una condanna rumena, con due motivi principali: 1) violazione di legge per mancato accertamento del motivo di rifiuto previsto dall'art. 13, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 161/2010: il certificato inviato dalle autorità rumene riportava il reato di traffico di armi (per il quale il ricorrente risulta prosciolto) e non faceva riferimento all'uso delle armi nel furto per cui era stato condannato, sicché il ricorrente sosteneva che tale difformità imponeva la consultazione con l'autorità di emissione; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161/2010: secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto ricondurre la fattispecie al reato più grave (art. 624-bis c.p.), adattare la pena al massimo edittale previsto all'epoca del fatto ex art. 2 c.p. e poi applicare le regole italiane (art. 81 c.p.) per la determinazione complessiva della pena, applicando la legge più favorevole al reo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura meramente formalistica: la difformità tra certificato e decisione rumena non era tale da creare incertezza sull'oggetto della domanda né ha inciso sui diritti della difesa o sull'esito del riconoscimento, per cui non era necessario consultare l'autorità emittente. Sul secondo motivo la Corte ha confermato il principio consolidato secondo cui, nel riconoscimento per esecuzione di una sentenza di uno Stato membro, è preclusa la riformulazione dell'istituto della continuazione o la ricaratterizzazione delle singole fattispecie: il giudice italiano è vincolato a rispettare la natura e la durata della pena stabilita nello Stato di condanna e dispone solo di un limitato potere di adattamento ai sensi dell'art. 10, comma 5, d.lgs. 161/2010 qualora la pena sia incompatibile per natura o durata con l'ordinamento italiano. La Corte ha pertanto considerato correttamente la pena come determinata nella sentenza rumena e la sua compatibilità con il diritto italiano, richiamando altresì il principio che per la durata si tiene conto del massimo edittale vigente al momento della decisione di riconoscimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 161 del 2010, art. 13, comma 1, lett. b)
La norma disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento: secondo la Corte il motivo di rifiuto richiede una differenza sostanziale tra certificato e sentenza tale da rendere incerta la domanda; a differenze meramente formali che non incidono sui diritti della difesa o sull'oggetto non va attribuito rilievo impeditivo
d.lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 5
Attribuisce al giudice italiano un limitato potere di adattamento della pena qualora la durata o la natura della pena stabilita nello Stato di condanna sia incompatibile con l'ordinamento italiano; la Corte ha ritenuto che questo potere sia circoscritto e non legittimi una riformulazione della continuazione o della qualificazione dei reati
d.lgs. n. 161 del 2010, art. 10, comma 1, lett. f)
Secondo la giurisprudenza richiamata, il giudice italiano è vincolato a rispettare la durata e la natura della pena stabilita nello Stato di condanna, il che preclude la riformulazione del concetto di continuazione ai fini dell'adattamento della pena
codice penale, art. 2
Invocato dal ricorrente per sostenere un adattamento della pena in base alla legge più favorevole al momento del fatto; la Corte ha invece richiamato l'orientamento che, in materia di cooperazione giudiziaria, per la determinazione della durata rileva il massimo edittale vigente al momento della decisione di riconoscimento, non l'art. 2 c.p. in senso favorevole al ricorrente
codice penale, art. 81
Richiamato dal ricorrente come regola per il calcolo della pena complessiva; la Corte ha osservato che l'applicazione di istituti di diritto interno come la continuazione o concorso materiale non può sostituirsi al vincolo di rispettare la pena determinata dallo Stato emittente salvo il limitato adattamento previsto dal d.lgs. 161/2010
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per la sintesi dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzata per conformare la esposizione dei motivi
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Norma richiamata nella parte finale per gli adempimenti comunicativi della cancelleria previsti in materia di cooperazione giudiziaria
Massime di principio
- Differenze formali tra il certificato di condanna di uno Stato estero e la sentenza straniera non comportano automaticamente il rifiuto del riconoscimento: rilevano solo se la discrepanza è tale da creare incertezza sull'oggetto della domanda o da ledere i diritti della difesa o l'esito del procedimento
- Nel riconoscimento per esecuzione di una sentenza di uno Stato membro, il giudice italiano è vincolato a rispettare la natura e la durata della pena stabilita nello Stato di condanna; non è consentita una riformulazione estesa (es. applicazione dell'istituto della continuazione) che ristrutturi la pena secondo la disciplina interna
- Il potere di adattamento della pena previsto dall'art. 10, comma 5, d.lgs. 161/2010 è limitato e va esercitato solo quando la pena straniera sia incompatibile, per natura o durata, con l'ordinamento italiano; l'adattamento deve rimanere nei limiti strettamente necessari
- Ai fini della verifica della durata compatibile, va considerato il massimo edittale previsto dall'ordinamento italiano al momento della decisione di riconoscimento (non necessariamente al momento del fatto)
- Se sussistono dubbi sostanziali sul contenuto del certificato straniero, la via corretta è chiedere chiarimenti all'autorità emittente; tuttavia l'onere di produrre l'effettiva incidenza della difformità sui diritti processuali o sull'esito grava sul ricorrente in Cassazione
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare non solo la difformità formale ma l'effettivo pregiudizio derivante da tale difformità; altrimenti il motivo è destinato a essere considerato manifestamente infondato
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