DECRETO 13 gennaio 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
Definizione delle modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto stabilisce le prove documentali necessarie per dedurre dal reddito complessivo delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro alla Chiesa d’Inghilterra e agli enti e opere controllati, destinate a culto, istruzione, assistenza e beneficenza, fino a 1.032,91 euro. Le modalità si applicano alle erogazioni effettuate dal 1° gennaio 2022; i documenti vanno conservati ed esibiti su richiesta degli uffici finanziari entro i termini di accertamento previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.
Documentazione per dedurre le erogazioni liberali alla Chiesa d’Inghilterra
Documentazione per la deduzione delle erogazioni liberali alla Chiesa d’Inghilterra
Il decreto disciplina i documenti necessari affinché le persone fisiche possano dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro destinate alla Chiesa d’Inghilterra e agli enti e opere da essa controllati. La deduzione è ammessa, per le finalità previste, entro il limite di 1.032,91 euro.
Ambito e decorrenza
La disciplina riguarda le erogazioni effettuate a favore dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra» e degli enti e opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Si applica alle erogazioni versate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Documenti comprovanti il versamento
La prova dell’erogazione dipende dal mezzo di pagamento utilizzato:
- per il versamento su conto corrente postale intestato all’Associazione, occorrono l’attestazione o la ricevuta del versamento, con indicazione della causale;
- per bonifici e altri mezzi di pagamento bancari o postali, occorre la ricevuta dell’azienda di credito che attesti l’accredito dell’importo, per la causale indicata, sul conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione;
- per i pagamenti con assegno bancario, occorre una quietanza liberatoria intestata all’Associazione, redatta su stampati appositi predisposti e numerati dalla stessa. La quietanza deve riportare il numero progressivo, cognome e nome del donante, comune di residenza, importo e causale dell’erogazione. Può essere rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in Italia oppure da altri soggetti da essa incaricati.
Conservazione ed esibizione
Chi effettua le erogazioni deve conservare i documenti comprovanti il pagamento ed esibirli, su richiesta degli uffici finanziari, entro i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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