Salta al contenuto
Decreto ministeriale MEF

DECRETO 13 gennaio 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze

Definizione delle modalità per la deduzione delle erogazioni liberali effettuate in favore dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra».

Decreti del MEFCod. G.U. 26A00686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto stabilisce le prove documentali necessarie per dedurre dal reddito complessivo delle persone fisiche le erogazioni liberali in denaro alla Chiesa d’Inghilterra e agli enti e opere controllati, destinate a culto, istruzione, assistenza e beneficenza, fino a 1.032,91 euro. Le modalità si applicano alle erogazioni effettuate dal 1° gennaio 2022; i documenti vanno conservati ed esibiti su richiesta degli uffici finanziari entro i termini di accertamento previsti dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973.

Documentazione per dedurre le erogazioni liberali alla Chiesa d’Inghilterra

Documentazione per la deduzione delle erogazioni liberali alla Chiesa d’Inghilterra

Il decreto disciplina i documenti necessari affinché le persone fisiche possano dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro destinate alla Chiesa d’Inghilterra e agli enti e opere da essa controllati. La deduzione è ammessa, per le finalità previste, entro il limite di 1.032,91 euro.

Ambito e decorrenza

La disciplina riguarda le erogazioni effettuate a favore dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra» e degli enti e opere da essa controllati, per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Si applica alle erogazioni versate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Documenti comprovanti il versamento

La prova dell’erogazione dipende dal mezzo di pagamento utilizzato:

  • per il versamento su conto corrente postale intestato all’Associazione, occorrono l’attestazione o la ricevuta del versamento, con indicazione della causale;
  • per bonifici e altri mezzi di pagamento bancari o postali, occorre la ricevuta dell’azienda di credito che attesti l’accredito dell’importo, per la causale indicata, sul conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione;
  • per i pagamenti con assegno bancario, occorre una quietanza liberatoria intestata all’Associazione, redatta su stampati appositi predisposti e numerati dalla stessa. La quietanza deve riportare il numero progressivo, cognome e nome del donante, comune di residenza, importo e causale dell’erogazione. Può essere rilasciata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione in Italia oppure da altri soggetti da essa incaricati.

Conservazione ed esibizione

Chi effettua le erogazioni deve conservare i documenti comprovanti il pagamento ed esibirli, su richiesta degli uffici finanziari, entro i termini previsti dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.