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Legge

L.R. Valle d'Aosta 16/2017

Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina delle elezioni del Consiglio regionale valdostano: introduce il vincolo del 30% minimo per ciascun genere nelle liste, adegua i rinvii sulle cause di incandidabilità, modifica la presentazione delle candidature e riscrive il sistema di attribuzione dei seggi, con soglia minima e premio di maggioranza. Abroga inoltre alcune norme e tabelle della l.r. 3/1993 e disposizioni della l.r. 22/2007.

Modifiche alla disciplina elettorale del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina elettorale del Consiglio regionale della Valle d’Aosta

La legge regionale interviene sulla disciplina delle elezioni del Consiglio regionale della Valle d’Aosta contenuta nella l.r. 12 gennaio 1993, n. 3, aggiornando criteri di composizione delle liste, requisiti per la candidatura e sistema di assegnazione dei seggi. Le modifiche operano nel solo ambito regionale valdostano.

Composizione delle liste e parità di genere

Viene introdotto un vincolo più preciso sulla rappresentanza di genere nelle liste di candidati al Consiglio regionale. In ogni lista ciascun genere deve essere presente in misura non inferiore al 30 per cento, con arrotondamento all’unità superiore.

Coerentemente con tale nuova soglia, viene sostituito il riferimento alla precedente percentuale del 20 per cento nelle disposizioni sulla presentazione delle liste.

Requisiti di candidabilità e aggiornamento dei rinvii normativi

La legge aggiorna il richiamo normativo relativo alle cause ostative alla candidatura, sostituendo il riferimento alla l. n. 55/1990 con quello al d.lgs. n. 235/2012, che disciplina l’incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo a seguito di sentenze definitive di condanna per determinati delitti non colposi.

Presentazione delle liste e documentazione elettorale

Viene soppressa la previsione contenuta nella disciplina della presentazione delle candidature relativa a un passaggio testuale che menzionava le urne, sia nella rubrica sia nel corpo della disposizione interessata.

Riparto dei seggi e meccanismo elettorale

La norma sostituisce integralmente l’articolo dedicato alla determinazione dei seggi, definendo una procedura articolata in più fasi.

In sintesi:

  • l’Ufficio elettorale regionale calcola la cifra elettorale di ciascuna lista;
  • determina un quoziente dato dalla somma delle cifre elettorali divisa per il numero dei consiglieri da eleggere, eliminando le liste che non raggiungono tale quoziente;
  • individua una soglia minima di partecipazione al riparto, pari al doppio del quoziente;
  • calcola anche la cifra elettorale dei gruppi di liste che presentano un programma comune.

Il riparto dei seggi avviene tra le liste che hanno raggiunto la soglia minima, applicando il quoziente elettorale regionale e l’assegnazione dei resti. Se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale ottiene almeno il 42 per cento dei voti validi considerati e non raggiunge almeno 21 seggi, viene attribuito un premio fino a 21 seggi. Sono poi previste regole specifiche per la distribuzione interna dei seggi nel gruppo e per il riparto dei seggi residui tra le altre liste ammesse.

In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista con minore cifra elettorale; se persiste la parità, si procede a sorteggio.

Abrogazioni

Sono abrogate:

  • l’articolo 50bis della l.r. 3/1993;
  • le tabelle C e D allegate alla l.r. 3/1993;
  • gli articoli 29 e 30 della l.r. 7 agosto 2007, n. 22.

Portata pratica

La legge è una riforma della disciplina elettorale regionale: incide sulle future consultazioni per il Consiglio regionale della Valle d’Aosta e sul relativo conteggio dei seggi, senza contenere una scadenza temporale autonoma. Le disposizioni abrogate e sostituite cessano di avere rilievo applicativo dopo l’entrata in vigore della riforma.

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