Ordinanza n. 15921/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale che ha indetto il concorso per l’ammissione alle Scuole di specializzazione di area medica per l’a.a. 2025/2026, graduatoria nazionale e provvedimenti di assegnazione
Esito
La controversia
I ricorrenti, partecipanti al concorso nazionale, contestano la valutazione del quesito n. 34 sulla profilassi antitromboembolica per una donna di trent’anni alla prima gravidanza, senza altri fattori di rischio e con eterozigosi occasionale per la variante del fattore V di Leiden. La Commissione nazionale ha indicato come corretta la risposta «eparina a basso peso molecolare dopo il parto», mentre i ricorrenti hanno scelto «nessuna profilassi» e ne sostengono la correttezza scientifica, richiamando linee guida nazionali e internazionali e consulenze tecniche. Chiedono l’attribuzione di 1,25 punti aggiuntivi ciascuno, la migliore posizione in graduatoria e l’annullamento degli atti di indizione, approvazione della graduatoria e assegnazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né l’istanza cautelare: ha ritenuto che gli atti disponibili non consentano di ricostruire le ragioni tecnico-scientifiche della risposta individuata come corretta, né le linee guida assunte a parametro. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca di depositare entro venti giorni una relazione documentata sulle ragioni della scelta, l’indicazione e il testo delle linee guida richiamate, i verbali della Commissione e gli ulteriori elementi istruttori relativi alla predisposizione, validazione ed eventuale riesame del quesito. Ha inoltre ordinato ai ricorrenti di integrare il contraddittorio verso i candidati che li precedono nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito istituzionale ministeriale, secondo le modalità prescritte. La pubblicazione deve avvenire entro venti giorni e la prova degli adempimenti essere depositata entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. L’ulteriore discussione dell’istanza cautelare è rinviata alla camera di consiglio del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, necessario, anche al fine di decidere sull’istanza cautelare proposta, ordinare al Ministero dell’Università e della Ricerca di depositare in giudizio, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza
Il TAR dispone l’acquisizione di documentazione e chiarimenti istruttori dall’amministrazione per poter valutare la controversia e decidere sull’istanza cautelare.
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