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Sentenza

Sentenza del 13/07/2016 n. 14276 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e delle sanzioni, emesso a seguito della revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. La revoca derivava dall'alienazione di un terreno edificabile che, al momento del trasferimento, non era assoggettato a un piano particolareggiato o a un piano urbanistico attuativo. In Cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, l'omessa pronuncia sulla contestata determinazione della base imponibile e, dall'altro, l'omessa o insufficiente motivazione circa la possibilità che le prescrizioni del PRG fossero sufficientemente dettagliate da equivalere a un piano attuativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato: non vi era omessa pronuncia, poiché la CTR aveva rideterminato la pretesa fiscale utilizzando il valore dichiarato nell'atto invece del valore accertato dall'Ufficio; l'eventuale contestazione avrebbe dovuto riguardare la motivazione sul merito della rideterminazione, non un error in procedendo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la CTR aveva motivato adeguatamente sull'assenza di un piano urbanistico attuativo idoneo a imporre ai privati gli oneri di pubblica utilità richiesti. La Corte ha ritenuto che la contribuente mirasse a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Ufficio non aveva depositato difese scritte.

Norme richiamate

  • L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3

    Le agevolazioni fiscali relative ai trasferimenti di aree edificabili presuppongono il rispetto delle condizioni urbanistiche previste dalla norma. In particolare, il terreno deve risultare inserito in un contesto pianificatorio sufficientemente definito, riconducibile a un piano particolareggiato o a un piano attuativo equivalente.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione, poiché la CTR aveva comunque esaminato la questione relativa alla base imponibile.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente di ricorrere per cassazione per errori processuali, tra cui l'omessa pronuncia. La Corte ha precisato che una contestazione attinente alla valutazione del merito o al ricalcolo della base imponibile non può essere impropriamente qualificata come error in procedendo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio di omessa o insufficiente motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti. È configurabile solo in presenza della totale omissione di elementi decisivi o di una motivazione obiettivamente carente e logicamente incomprensibile.

  • Cass. n. 21165/2013

    L'erronea qualificazione del vizio denunciato rispetto alle diverse ipotesi dell'art. 360 c.p.c. può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 24148/2013; Cass. ordinanza n. 91/2014

    Il controllo sulla motivazione non può trasformarsi in una revisione del convincimento del giudice di merito. La censura è ammissibile solo quando manchi del tutto il percorso logico o siano stati completamente ignorati elementi decisivi.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali connesse al trasferimento di terreni edificabili possono essere subordinate all'esistenza, al momento rilevante, di una pianificazione urbanistica attuativa concreta e sufficientemente dettagliata; la semplice destinazione edificatoria del PRG può non essere sufficiente.
  • Per dimostrare l'equipollenza tra PRG e piano particolareggiato o piano attuativo occorre verificare se le prescrizioni urbanistiche consentano effettivamente l'edificazione e disciplinino anche gli oneri di urbanizzazione, la viabilità, il verde pubblico e gli altri obblighi di interesse generale.
  • In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle risultanze urbanistiche o probatorie già esaminate dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia totalmente mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • Una critica alla quantificazione della base imponibile deve essere formulata come censura di merito o di motivazione, quando ammissibile, e non come omessa pronuncia se il giudice ha comunque esaminato e deciso la questione.
  • Quando l'avviso di accertamento viene annullato o ridimensionato, il giudice tributario può determinare la pretesa entro i limiti risultanti dagli atti e, nel caso concreto, ha ritenuto utilizzabile il valore dichiarato dalle parti.

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