Prescrizioni del Garante n. 696 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il reclamo di una persona che chiede a Google la deindicizzazione di 43 URL, rinvenibili in associazione al proprio nominativo, riferiti a articoli di giornale su una vicenda penale ancora pendente. Google aveva già adottato misure manuali su tre URL, mentre per gli altri aveva negato la rimozione, sostenendo l’esistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie. L’Autorità ritiene non sussistenti i presupposti per ulteriori interventi: per tre URL prende atto delle misure già adottate, per i restanti respinge la richiesta perché la vicenda è recente, il procedimento è ancora pendente, non vi sono prove adeguate di definizione/assoluzione e l’interesse pubblico prevale. Inammissibile anche la richiesta di estendere automaticamente la deindicizzazione ad altri motori di ricerca senza preventiva istanza ai rispettivi titolari.
Google LLC: reclamo per deindicizzazione di URL relativi a vicenda giudiziaria; reclamo infondato
Google LLC – reclamo per deindicizzazione di URL relativi a vicenda giudiziaria
Il Garante esamina un reclamo proposto nei confronti di Google LLC per ottenere la deindicizzazione, in associazione al nominativo dell’interessato, di URL che rinviano ad articoli giornalistici su una vicenda penale ancora pendente. Il procedimento è stato avviato ai sensi dell’art. 77 GDPR e il reclamante invoca il diritto all’oblio e la non attualità delle notizie.
Contesto fattuale e posizioni delle parti
L’interessato riferisce di essere stato coinvolto in un procedimento penale per ipotesi di reati contro il patrimonio e di essere stato sottoposto a misura cautelare poi revocata. Sostiene che gli articoli non riflettano gli sviluppi più recenti della vicenda, che contengano anche elementi inesatti circa i capi di imputazione e che la loro reperibilità nei motori di ricerca stia pregiudicando la sua vita personale e professionale, ostacolando il reinserimento lavorativo.
Google, nel riscontro istruttorio, afferma di non poter accogliere la domanda in assenza di informazioni sulla definizione del procedimento penale e di ritenere persistente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie, trattandosi di articoli del 2024 riferiti a condotte di rilievo penale. Rappresenta inoltre di aver già adottato misure manuali su tre URL, in quanto privi di dati identificativi del reclamante o non visualizzabili tra i risultati di ricerca associati al suo nome.
Competenza del Garante e quadro normativo
L’Autorità richiama l’applicabilità del GDPR a Google LLC in ragione delle attività svolte in ambito europeo e afferma la propria competenza ai sensi dell’art. 55, par. 1, GDPR. Richiama altresì l’art. 168 del Codice privacy in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese al Garante, oltre ai criteri elaborati dal WP29 nelle Linee guida del 26 novembre 2014 e alle Linee guida EDPB n. 5/2019 per la valutazione del diritto all’oblio.
Valutazione sui tre URL già oggetto di misure manuali
Per tre degli URL indicati nel reclamo, il Garante prende atto di quanto dichiarato da Google circa l’adozione di misure manuali volte a impedirne il posizionamento nei risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca. Per tali URL ritiene che non vi siano i presupposti per ulteriori provvedimenti.
Valutazione sui restanti URL: prevalenza dell'interesse pubblico
Per i restanti URL, l’Autorità rileva che gli articoli sono di recente pubblicazione e riguardano una vicenda giudiziaria originata da un’inchiesta su un sistema di illecita gestione dei depuratori, con possibili ricadute sull’ambiente e sulla salute pubblica. Il procedimento penale risulta, per stessa ammissione dell’interessato, ancora pendente, e la documentazione prodotta non dimostra in modo pieno la sua definizione né eventuali proscioglimenti.
Il Garante conclude che sussiste un interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda, tenuto conto:
- della gravità dei reati ipotizzati;
- del ruolo imprenditoriale svolto dall’interessato;
- del fatto che le notizie riguardano condotte asseritamente realizzate nell’esercizio della professione e in danno di enti pubblici;
- della recentezza dei fatti e della pendenza del procedimento.
Revoca della misura cautelare e mancato aggiornamento della notizia
L’interessato deduce che gli articoli non riportano la revoca della misura cautelare. Il Garante osserva però che la misura cautelare ha natura provvisoria e strumentale rispetto al procedimento penale e non determina alcun accertamento definitivo della responsabilità. Pertanto, la sola mancata menzione della revoca non giustifica la deindicizzazione, risultando sproporzionata rispetto all’interesse pubblico alla diffusione della notizia.
Richiesta di estensione ad altri motori di ricerca
Quanto alla domanda di estendere la deindicizzazione anche ad altri motori di ricerca indicati dall’interessato, l’Autorità afferma di non poter disporre una rimozione generalizzata dalla rete. Sottolinea che l’interessato avrebbe dovuto rivolgersi previamente ai singoli titolari del trattamento mediante un’istanza di esercizio dei diritti ex artt. 15 e ss. GDPR. In assenza di tale passaggio, non vi sono presupposti per un intervento del Garante su questo profilo.
Esito del provvedimento
In conclusione, il Garante:
- prende atto delle misure già adottate da Google per tre URL, senza ulteriori provvedimenti;
- dichiara infondato il reclamo quanto alla richiesta di deindicizzazione dei restanti URL.
È inoltre ricordata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro i termini di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Oggetto del reclamo e richieste dell'interessato
Il reclamante chiede l’ordine di deindicizzazione, ai sensi dell’art. 17 GDPR, di 43 URL associati al proprio nominativo e riferiti ad articoli di stampa su una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto come imputato. Sostiene che la permanenza online delle notizie lede la sua reputazione e le opportunità lavorative, anche perché gli articoli non sarebbero aggiornati rispetto alla revoca della misura cautelare e ad altri sviluppi processuali.
Riscontro di Google e misure già adottate
Google comunica di non poter accogliere l’istanza per i restanti URL, in assenza di informazioni sulla conclusione del procedimento penale e in ragione dell’interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie. Riferisce inoltre di aver rimosso o escluso tre URL perché privi di dati identificativi del reclamante oppure non visualizzabili nei risultati associati al suo nome.
Valutazione del Garante sul diritto all'oblio
Il Garante richiama gli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, GDPR, nonché le Linee guida WP29 del 26 novembre 2014 e le Linee guida EDPB n. 5/2019. Per i restanti URL considera decisivi la recente pubblicazione degli articoli (2024), la pendenza del procedimento penale, la mancata prova della sua definizione e la gravità dei fatti descritti, riconducibili a ipotesi di reati contro l’ambiente e la salute pubblica. Ritiene quindi prevalente l’interesse pubblico alla conoscibilità della notizia.
Revoca della misura cautelare e attualità della notizia
La revoca della misura cautelare non è ritenuta sufficiente a fondare la deindicizzazione, poiché la misura cautelare ha natura provvisoria e strumentale rispetto al procedimento penale e non incide sull’accertamento definitivo della responsabilità. Il Garante osserva che l’eventuale mancato aggiornamento della notizia non altera il bilanciamento complessivo a favore della conoscibilità delle informazioni.
Richiesta di estensione ad altri motori di ricerca
L’Autorità precisa di non poter disporre una rimozione generalizzata dalla rete di tutti i contenuti riguardanti una persona, in mancanza di una previa istanza ai singoli titolari del trattamento ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR. Anche su questo punto, dunque, non sussistono i presupposti per intervenire. Viene comunque richiamata la possibilità per l’interessato di chiedere, in futuro, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati presso gli editori originari, se la vicenda dovesse evolversi a suo favore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni e divieto del Garante n. 697 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni del Garante n. 695 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 669 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Prescrizioni del Garante n. 726 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Deliberazione n. 684 del 13/11/2025
- Provvedimento · 13 nov 2025Deliberazione n. 674 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →