Sentenza del 01/07/2022 n. 2197 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Notifica - Conoscibilità dell'atto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione della correttezza della notifica dell'atto per mancata conoscibilità effettiva da parte del destinatario; il ricorrente sostiene di non aver potuto prendere conoscenza dell'atto e invoca la rilevabilità dell'irregolarità della notifica
La decisione
il giudice richiama l'art. 1335 c.c. e afferma la presunzione di conoscibilità dell'atto nel momento in cui l'atto giunge all'indirizzo del destinatario; tale presunzione è relativa e può essere superata solo se il destinatario prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia. Di conseguenza, se il resistente dimostra l'avvenuto recapito e il ricorrente non fornisce prova efficace dell'impossibilità senza colpa, la notifica è ritenuta valida
Norme richiamate
art. 1335 codice civile
la proposta, l'accettazione, la revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad un'altra persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia
la disposizione istituisce una presunzione relativa di conoscibilità dell'atto al momento del suo giungere all'indirizzo del destinatario; la presunzione impone al destinatario l'onere probatorio di dimostrare che, senza sua colpa, era impossibilitato a prendere conoscenza dell'atto
Massime di principio
- La presunzione di conoscibilità prevista dall'art. 1335 c.c. è relativa: il destinatario può sempre cercare di superarla fornendo elementi probatori sulla impossibilità di avere notizia senza sua colpa.
- L'onere della prova è a carico del destinatario che contesta la notifica; prove tipiche utili a superare la presunzione includono dichiarazioni giustificate di assenza, certificazioni mediche, documentazione che attesti il cambio di domicilio non comunicato per giustificato motivo, o evidenze di irregolarità nel recapito.
- Se il notificante documenta correttamente il recapito all'indirizzo conosciuto (ricevuta, avviso, attestazione di spedizione/recapito elettronico), la notifica è presumibilmente valida e il ricorrente deve fornire prova rigorosa dell'impossibilità senza sua colpa.
- La nozione di "senza sua colpa" richiede di valutare il comportamento del destinatario: negligenze prevedibili (non aggiornare il domicilio, non ritirare raccomandate senza giustificato motivo) possono escludere la sussistenza della causa esimente.
- In contesti di notificazione elettronica (PEC, domiciliazione digitale) il principio resta analogo: l'avvenuto accesso o la ricevuta elettronica producono la presunzione di conoscibilità, superabile con prova dell'impossibilità effettiva e non colpevole.
- Per la tutela preventiva, il destinatario dovrebbe tempestivamente documentare qualsiasi difficoltà oggettiva a ricevere notifiche e comunicare tempestivamente un domicilio alternativo o protestare formalmente appena viene a conoscenza dell'atto.
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