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Ordinanza

Ordinanza n. 16461/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia – Ufficio XII, prot. m_pi.AOOUSPPV.REGISTRO UFFICIALE.U.0005534 del 20 luglio 2026, con il quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Pavia e dalle correlate graduatorie di istituto per le classi di concorso : A020, A026, A032, A037, A047 e A060, per il biennio 2026/2028; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, gli atti di approvazione e pubblicazione delle graduatorie GPS della provincia di Pavia per le suddette cc.dd.cc. nella parte in cui non includono il ricorrente; nonché, ove interpretati in senso ostativo, dell'art. 6 e dell’art. 7, comma 12 dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 e degli artt. 3 e 6 della medesima Ordinanza; - Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente. E per l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS della provincia di Pavia per le classi di concorso A020, A026, A032, A037, A047 e A060, per il biennio 2026/2028, con il punteggio spettante, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto i), dell'O.M. n. 27/2026, per effetto del titolo di studio conseguito all’estero (Romania) in data 20.12.2022 e della domanda di riconoscimento presentata al Ministero dell'Università e della Ricerca in data 06 giugno 2024, autocertificati nella domanda GPS 2026/2028 per la Provincia di Pavia: Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2026/2027, anche in riferimento al primo turno di nomina di supplenze da GPS per l’a.s. 2026/2027, previsto per fine agosto/inizio settembre 2026. ​

Giustizia amministrativa202609050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla prima fascia delle GPS della provincia di Pavia e dalle correlate graduatorie di istituto, per sei classi di concorso, per il biennio 2026/2028

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalle graduatorie, chiedendo l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’inserimento con riserva e con il punteggio spettante, nonché la possibilità di partecipare alle procedure di scelta delle sedi e di conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027. Ha dedotto di avere conseguito in Romania, il 20 dicembre 2022, un titolo di studio e di avere presentato il 6 giugno 2024 al Ministero dell’Università e della Ricerca domanda di riconoscimento, circostanze autocertificate nella domanda GPS. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, individuabile tra i docenti già collocati nelle graduatorie. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire l’atto italiano di riconoscimento del titolo oppure una relazione dettagliata sullo stato del relativo procedimento, oltre al certificato conclusivo (Adeverinta) rilasciato dal Ministero rumeno.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né deciso nel merito la pretesa all’inserimento in graduatoria. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per presentare memorie sulla possibile inammissibilità derivante dalla mancata notifica ad almeno un controinteressato; ha contestualmente segnalato la possibile definizione con sentenza in forma semplificata. Ha disposto che, nello stesso termine di trenta giorni, siano depositati l’atto di riconoscimento del titolo di studio conseguito nell’Unione europea o una relazione dettagliata sullo stato del procedimento avviato il 6 giugno 2024, nonché il certificato conclusivo (Adeverinta) rilasciato dal competente Ministero rumeno. Il prosieguo della camera di consiglio è stato fissato al 9 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Rilevato, infatti, che la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., quale adempimento essenziale ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio;

    La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità dell’azione ed è necessaria per la rituale instaurazione del contraddittorio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, dunque, di doverne dare relativo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnando conseguentemente loro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su tale questione, contestualmente evidenziando - ove il Collegio acceda a tale rilievo - la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione idonea a incidere sulla decisione, deve darne avviso alle parti e consentire loro di presentare memorie; qui è stato assegnato un termine di trenta giorni.

  • art. 65 c.p.a.

    Ritenuto, altresì, necessario acquisire sin d’ora dalle parti l’atto di riconoscimento, adottato dalle competenti Autorità italiane, del titolo di studio conseguito in altro Paese dell’Unione Europea, legittimante l’inserimento del ricorrente nelle plurime graduatorie di interesse, ovvero una dettagliata relazione circa lo stato del procedimento avviato con l’istanza di riconoscimento del 6 giugno 2024all’uopo formulata dal ricorrente;

    Il Collegio dispone l’acquisizione di documentazione rilevante per accertare il riconoscimento del titolo estero o lo stato del relativo procedimento, ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati individuabili, la cui posizione sarebbe incisa dall’eventuale accoglimento, è condizione di ammissibilità dell’azione ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.
  • Se il ricorso è proposto contro graduatorie e il ricorrente non conosce i nominativi e i recapiti dei controinteressati, l’istanza di accesso agli atti può costituire uno strumento idoneo a individuarli e a consentire la notificazione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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