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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente affidato, collegato a un conto anticipi, acceso da una società poi fusa per incorporazione in altro soggetto. Una persona fisica aveva prestato fideiussione a garanzia dell’esposizione debitoria della società. In appello era stata respinta la domanda di nullità della fideiussione e rideterminato il saldo del conto, passivo per la correntista. Il ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione e alla dedotta nullità della fideiussione per asserita riconducibilità allo schema ABI censurato dall’Autorità antitrust; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 58 t.u.b., degli artt. 4 e 7 l. n. 130 del 1999, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 111, 15 e 116 c.p.c., contestando il subentro della cessionaria nel credito, l’efficacia della cessione in blocco, la dedotta mancata inclusione del credito tra le sofferenze e la legittimazione della banca cedente a ottenere la statuizione favorevole.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Sul primo ha osservato che il ricorso non rispettava l’onere di specificità e autosufficienza, perché non riproduceva integralmente le allegazioni di primo grado né trascriveva i passaggi rilevanti dell’atto introduttivo e del provvedimento della Banca d’Italia; inoltre il principio di non contestazione opera nel solo giudizio di primo grado e non può fondarsi su allegazioni contenute in comparsa conclusionale. Ha poi ribadito che la nullità derivante dalle clausole ABI riguarda le fideiussioni omnibus, non automaticamente le fideiussioni ordinarie. Sul secondo motivo ha rilevato che la cessione del credito in blocco ex art. 58 t.u.b. e l’inclusione del credito tra quelli ceduti costituiscono accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati; ha inoltre chiarito che la successione a titolo particolare non esclude che la pronuncia possa essere resa nei confronti del cedente, con effetti anche verso il cessionario, e che le censure ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. erano formulate in modo non pertinente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese, con applicazione della condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera nei limiti del primo grado e non consente di fondare in cassazione censure generiche o prive di autosufficienza; il giudice non può porre a base della decisione prove non introdotte dalle parti, salvo i fatti non contestati e il notorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o afferma di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola legale di prova.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l’onere probatorio è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 111 c.p.c.

    In caso di successione nel diritto controverso la pronuncia resta resa nei confronti del dante causa, pur producendo effetti anche verso l’avente causa.

  • art. 58 t.u.b.

    La cessione di crediti in blocco e l’individuazione dei crediti ceduti sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 4 l. n. 130 del 1999

    Richiamato insieme alla disciplina della cartolarizzazione/cessione del credito, senza autonoma ratio decisoria specifica nel provvedimento.

  • art. 7 l. n. 130 del 1999

    Richiamato insieme alla disciplina della cartolarizzazione/cessione del credito, senza autonoma ratio decisoria specifica nel provvedimento.

  • art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990

    Le clausole del modello ABI oggetto di censura antitrust determinano invalidità ed espunzione solo per il modello di fideiussione omnibus cui si riferisce il giudizio anticoncorrenziale.

  • art. 101 TFUE

    È richiamato come base del divieto di intese restrittive della concorrenza a fondamento del giudizio antitrust sulle clausole ABI.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del ricorso sulla base della proposta del consigliere delegato allo spoglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione della violazione del principio di non contestazione richiede un ricorso autosufficiente, con indicazione puntuale delle allegazioni rilevanti, degli atti processuali in cui sono contenute e delle difese avversarie da cui risulterebbe la mancata contestazione.
  • Il principio di non contestazione opera nel giudizio di primo grado, entro il perimetro del thema decidendum e del thema probandum; non può essere utilmente fondato su allegazioni introdotte solo in comparsa conclusionale o su condotte processuali dell’appello.
  • La nullità delle fideiussioni fondata sull’illecito antitrust relativo allo schema ABI riguarda le fideiussioni omnibus e non si estende automaticamente alle fideiussioni ordinarie, che richiedono una specifica allegazione e prova della loro riconducibilità allo schema censurato.
  • Il provvedimento della Banca d’Italia in materia antitrust non è, di per sé, un fatto notorio ai sensi del processo civile; la sua rilevanza processuale richiede specifica allegazione e produzione documentale.
  • In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la verifica dell’avvenuta cessione e dell’inclusione del singolo credito tra quelli ceduti è apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso non impedisce che la pronuncia sia resa nei confronti del cedente, producendo effetti anche verso il cessionario avente causa.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. sono ammissibili in cassazione solo se effettivamente attengono alla regola di acquisizione o al riparto dell’onere della prova, non se mirano surrettiziamente a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussioneCessione del credito
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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