Sentenza del 15/01/2016 n. 570 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ai fini IRPEG, ILOR e IVA per gli anni d’imposta 1994, 1995 e 1996, con rettifica di costi ritenuti riferiti a operazioni inesistenti o non inerenti. La società ha contestato, tra l’altro, la carenza di motivazione degli avvisi, l’errata attribuzione dell’onere della prova, l’omessa valutazione delle proprie prove, l’inesistenza o la reale esecuzione delle opere fatturate, la decadenza dell’Ufficio e il disconoscimento di costi fatturati da una terza società. L’Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha contestato la motivazione relativa alla quantificazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. I motivi della contribuente non contenevano quesiti di diritto adeguati né, per le censure motivazionali, il necessario momento di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c.; il primo motivo era inoltre carente di autosufficienza perché non trascriveva il contenuto degli avvisi di accertamento. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del quesito di diritto, pur censurando sostanzialmente l’applicazione delle regole sulla continuazione delle sanzioni. Sono rimaste quindi ferme le statuizioni della sentenza impugnata, compresa la legittimità degli accertamenti e la sanzione complessiva di Euro 440.047,50. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Impone, a pena di inammissibilità, la formulazione di un quesito di diritto per i motivi fondati sugli artt. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., e la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per i motivi relativi a vizi della motivazione.
Il ricorso per cassazione deve esporre quesiti specifici e pertinenti; quesiti generici o astratti e l’assenza del momento di sintesi per i vizi motivazionali comportano l’inammissibilità del motivo.
Art. 360 c.p.c.
La sentenza richiama i numeri 1, 2, 3, 4 e 5.
I motivi di ricorso devono essere ricondotti a uno specifico vizio di legittimità e formulati secondo i requisiti processuali applicabili al momento della proposizione.
Art. 115 c.p.c.
La contribuente ne invocava la violazione.
La censura relativa alla valutazione delle prove non è stata esaminata nel merito perché il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto dei requisiti formali del ricorso.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52
La contribuente richiamava il termine biennale di decadenza.
La questione della decadenza dell’Ufficio non è stata esaminata nel merito, poiché il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, commi 1, 3 e 5
Disciplina il meccanismo della continuazione delle sanzioni per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi.
La contestazione dell’Agenzia sulla quantificazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per mancanza del quesito di diritto, senza una decisione sul merito dell’applicazione della continuazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le contestazioni già formulate nei precedenti gradi: ogni motivo deve indicare con precisione la norma violata, la questione decisiva e il risultato giuridico richiesto.
- Quando la sentenza è soggetta all’art. 366-bis c.p.c., applicabile alle decisioni pubblicate nel periodo previsto dalla norma, la mancanza di un quesito di diritto specifico o del momento di sintesi per il vizio motivazionale comporta l’inammissibilità, senza esame del merito.
- Le censure relative alla motivazione di un atto tributario devono rispettare il principio di autosufficienza: occorre riportare nel ricorso il contenuto essenziale dell’avviso e indicare puntualmente quali elementi renderebbero insufficiente la motivazione.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente fatti e prove come un giudice di merito; le contestazioni sulla valutazione del processo verbale o delle prove devono essere trasformate in una precisa violazione di legge o in un vizio motivazionale ammissibile.
- Un ricorso incidentale dell’Amministrazione può essere dichiarato inammissibile con le stesse conseguenze formali del ricorso principale se, dietro la denuncia di un vizio motivazionale, viene prospettata in realtà una violazione di legge senza formulare il quesito richiesto.
- Quando entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili, la sentenza impugnata resta sostanzialmente ferma; le spese possono essere compensate in ragione dell’esito complessivo della lite.
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