Sentenza del 25/03/2019 n. 3345 - Comm. Trib. Prov. Catania
Controllo automatizzato 36 ter - obbligo di comunicazione preventiva - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un controllo formale automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'atto conseguente al controllo, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato la notifica della comunicazione preventiva relativa all'esito del controllo. Tale comunicazione è necessaria perché il controllo ex art. 36-ter non si limita a verificare i dati indicati nella dichiarazione, ma può riguardare anche documenti e atti esterni alla dichiarazione e nella disponibilità del contribuente.
La decisione
La mancata prova della notifica della comunicazione dell'esito del controllo formale comporta l'illegittimità dell'atto impugnato. La comunicazione svolge una funzione di garanzia rafforzata e consente al contribuente di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto definitivo. Pertanto, l'impugnazione del contribuente è stata accolta, almeno con riferimento al vizio derivante dall'omessa o non provata comunicazione preventiva.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e impone la comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, soprattutto quando l'attività amministrativa richiede la verifica di documenti o elementi esterni rispetto alla dichiarazione.
Principio del contraddittorio endoprocedimentale
La comunicazione preventiva consente al contribuente di conoscere le contestazioni dell'Amministrazione e di fornire chiarimenti o documenti prima dell'emissione dell'atto. Nel procedimento ex art. 36-ter tale garanzia assume particolare rilevanza.
Massime di principio
- Nel controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, l'Amministrazione deve dimostrare non solo di avere effettuato il controllo, ma anche di avere comunicato al contribuente il relativo esito secondo le modalità previste.
- La comunicazione preventiva non è un adempimento meramente formale quando il controllo coinvolge documenti o elementi ulteriori rispetto ai dati dichiarati: essa tutela concretamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
- Se l'Amministrazione non prova la notifica della comunicazione dell'esito del controllo, l'atto successivo può essere dichiarato illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare la presenza della comunicazione, la sua effettiva notifica e il contenuto, mentre l'Amministrazione deve conservare e produrre la relativa prova documentale.
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