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Sentenza

Sentenza del 25/03/2019 n. 3345 - Comm. Trib. Prov. Catania

Controllo automatizzato 36 ter - obbligo di comunicazione preventiva - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un controllo formale automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. Il contribuente ha contestato la legittimità dell'atto conseguente al controllo, sostenendo che l'Amministrazione non avesse dimostrato la notifica della comunicazione preventiva relativa all'esito del controllo. Tale comunicazione è necessaria perché il controllo ex art. 36-ter non si limita a verificare i dati indicati nella dichiarazione, ma può riguardare anche documenti e atti esterni alla dichiarazione e nella disponibilità del contribuente.

La decisione

La mancata prova della notifica della comunicazione dell'esito del controllo formale comporta l'illegittimità dell'atto impugnato. La comunicazione svolge una funzione di garanzia rafforzata e consente al contribuente di instaurare un contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione dell'atto definitivo. Pertanto, l'impugnazione del contribuente è stata accolta, almeno con riferimento al vizio derivante dall'omessa o non provata comunicazione preventiva.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e impone la comunicazione al contribuente dell'esito del controllo, soprattutto quando l'attività amministrativa richiede la verifica di documenti o elementi esterni rispetto alla dichiarazione.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    La comunicazione preventiva consente al contribuente di conoscere le contestazioni dell'Amministrazione e di fornire chiarimenti o documenti prima dell'emissione dell'atto. Nel procedimento ex art. 36-ter tale garanzia assume particolare rilevanza.

Massime di principio

  • Nel controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, l'Amministrazione deve dimostrare non solo di avere effettuato il controllo, ma anche di avere comunicato al contribuente il relativo esito secondo le modalità previste.
  • La comunicazione preventiva non è un adempimento meramente formale quando il controllo coinvolge documenti o elementi ulteriori rispetto ai dati dichiarati: essa tutela concretamente il diritto di difesa e il contraddittorio.
  • Se l'Amministrazione non prova la notifica della comunicazione dell'esito del controllo, l'atto successivo può essere dichiarato illegittimo per violazione delle garanzie procedimentali.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe verificare la presenza della comunicazione, la sua effettiva notifica e il contenuto, mentre l'Amministrazione deve conservare e produrre la relativa prova documentale.

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