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Ordinanza

Ordinanza n. 525/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento in parte qua: - della deliberazione commissariale, adottata con i poteri del consiglio comunale, 29.9.2023 n. 75 di approvazione del Piano Urbanistico Comunale componente strutturale del Comune di Villaricca con le modifiche apportate a seguito delle osservazioni di cui alle deliberazioni 6.7.2023 n. 59 e 29.9.2023 n. 74; - delle annesse Valutazione Ambientale Strategica e Sintesi non tecnica e tecnica e delle elaborazioni integrative costituenti gli studi specialistici composti da: elaborato QC_Quadro Conoscitivo; elaborato QS_Quadro Strutturale; V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica; elaborati agronomici; elaborati geologici e di ogni altro premesso connesso e conseguenziale ed in particolare, per quanto di ragione: a) della citata deliberazione di commissariale, adottata con i poteri della giunta comunale, pareri al riguardo pervenuti e di adozione dei predetti P.U.C. - con le modifiche apportate a apportate a seguito delle osservazioni di cui alla deliberazione 6.7.2023 n. 59 - Valutazione Ambientale Strategica, Sintesi non tecnica e tecnica ed elaborazioni integrative; b) della menzionata deliberazione commissariale adottata con i poteri della giunta comunale 6.7.2023 n. 59 recante esame e controdeduzioni alle osservazioni al P.U.C. secondo quanto indicato nella relazione e nella schedatura di valutazione effettuata dal Responsabile 5.7.2023 prot. n. 684; c) delle appena citate nota 5.7.2023 prot. n. 684, relazione e schedatura di valutazione; d) della deliberazione commissariale 24.2.2023 n. 21 di adozione della proposta di piano strutturale del PUC, comprensivo del rapporto ambientale e della Valutazione strategica ambientale; e) della relazione di adozione PUC Tecnica 22.2.2023 n. 124; f) della deliberazione commissariale adottata con i poteri della giunta comunale - 21.12.2022 n. 108 di approvazione; g) del parere della Città Metropolitana di Napoli reso con determinazione dirigenziale 15.9.2023 n. 7626; h) del parere 22.9.2023 n. 18467-P, registrato al protocollo comunale in data 22.9.2023 con il n. 13668, reso dalla Soprintendenza Archeologica di Napoli i) del parere 8.9.2023 n. prot. 2023.0425085 reso dalla Regione Campania UOD Genio Civile di Napoli Presidio Protezione Civile; l) o Meridionale, registrato al protocollo comunale in data 22.9.2023 con il n. 13670; m) del parere 4.9.2023 n. prot. 3750/u reso dalla A.S.L. Napoli 2 Nord.

Giustizia amministrativa202305759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio, preso atto del decesso del ricorrente dichiarato dal difensore a verbale, ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. L'interruzione opera dalla data della dichiarazione resa a verbale relativa al verificarsi dell'evento interruttivo. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito dell'impugnazione e non risultano pronunce sulle spese.

TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Urbanistico Comunale del Comune di Villaricca, con relativa Valutazione Ambientale Strategica, atti preparatori, osservazioni e pareri

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in parte qua la deliberazione commissariale di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Villaricca, nonché la relativa Valutazione Ambientale Strategica, gli elaborati tecnici e ambientali, gli atti di adozione e controdeduzione alle osservazioni e i pareri resi dalle amministrazioni coinvolte. Nel corso dell'udienza pubblica il difensore ha dichiarato il decesso del ricorrente, producendo il relativo certificato di morte.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo costituito dal decesso della parte determina l'interruzione del processo, che il giudice deve dichiarare prendendone atto.

  • artt. 299 e seguenti c.p.c.

    Le disposizioni del codice di procedura civile sugli eventi interruttivi sono richiamate, per quanto compatibili, a fondamento dell'interruzione del processo amministrativo conseguente al decesso della parte.

Massime di principio

  • Il decesso della parte ricorrente, dichiarato dal difensore nel corso dell'udienza e documentato in atti, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., con decorrenza dalla data della dichiarazione dell'evento interruttivo.
  • L'interruzione del processo per il decesso della parte non comporta una decisione sul merito della domanda di annullamento, che resta suscettibile di prosecuzione o riassunzione secondo le regole processuali applicabili.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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