Sentenza del 15/01/2016 n. 557 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. Il primo motivo riguardava la presunta violazione del diritto di difesa: gli avvisi di fissazione dell'udienza erano stati notificati presso la Cancelleria della Corte, dopo che il difensore domiciliatario si era trasferito senza comunicare il nuovo indirizzo, nonostante fossero individuabili altri recapiti professionali. Il secondo motivo denunciava un asserito errore di fatto relativo alla mancata contestazione, nei precedenti gradi, della struttura societaria a ristretta base e dei rapporti di parentela tra i soci; secondo i ricorrenti, il punto centrale era invece la mancata percezione degli utili.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha chiarito che, anche contro le sentenze della Cassazione, la revocazione è ammessa solo per un errore di fatto percettivo, interno al giudizio di legittimità, evidente, decisivo, essenziale ed estraneo ai punti controversi già esaminati. Non sono sufficienti un errore di diritto, una diversa valutazione delle prove o un’errata interpretazione dei fatti. Il primo motivo contestava la valutazione giuridica della validità della notifica in Cancelleria al difensore trasferito senza comunicazione; il secondo censurava invece la valutazione delle risultanze processuali, non un’inesatta percezione documentale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato disposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 391-bis c.p.c.
Disciplina la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, nei limiti e per i presupposti previsti dalla legge.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l’errore deve consistere in un’alterata percezione materiale e non in una diversa valutazione giuridica o probatoria.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Art. 366, comma 2, c.p.c.
È richiamato, insieme all’art. 377 c.p.c., per ritenere valida la notificazione in Cancelleria dell’avviso di udienza al difensore domiciliatario che abbia trasferito lo studio senza comunicare il nuovo indirizzo.
Art. 377, comma 2, c.p.c.
Concorre a fondare la regola secondo cui, in mancanza di comunicazione del nuovo domicilio professionale, la notificazione dell’avviso di udienza può essere effettuata presso la Cancelleria della Corte.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato, dichiarato inammissibile o improcedibile.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Cassazione è un rimedio eccezionale: non consente di ottenere una nuova valutazione del diritto applicato, delle prove o dei fatti già esaminati.
- L’errore revocatorio deve essere una svista percettiva oggettiva, immediatamente verificabile confrontando la sentenza con gli atti, e non una contestazione del ragionamento seguito dal giudice.
- La doglianza relativa alla notifica o alla partecipazione all’udienza deve dimostrare uno specifico errore materiale o percettivo; contestare la regola giuridica applicata dal giudice non è sufficiente per la revocazione.
- Il difensore deve comunicare tempestivamente il trasferimento dello studio e il nuovo domicilio processuale; in mancanza, la notifica in Cancelleria può essere considerata valida secondo le regole processuali applicabili.
- Nei giudizi riguardanti società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili e la loro imputazione proporzionale ai soci può costituire una presunzione, ma la sua contestazione deve essere svolta nei gradi di merito e non può essere normalmente recuperata tramite revocazione.
- Il rigetto della revocazione comporta ordinariamente la condanna alle spese e, quando previsto, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 122 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 140 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 15 gen 2016Sentenza del 15/01/2016 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →