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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2873 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, deducendo la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, degli artt. 3 e 53 della Costituzione e della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies. Contestavano la scelta dell’Amministrazione finanziaria di procedere con accertamento analitico anziché induttivo, nonostante l’inattendibilità delle scritture contabili, e lamentavano l’irragionevolezza del risultato, che determinava una redditività del 37% per un’impresa operante prevalentemente nel settore degli appalti pubblici, mentre l’Agenzia stessa aveva indicato per imprese similari una redditività congrua del 4%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, sebbene l’Amministrazione disponga di discrezionalità nella scelta del metodo di accertamento, tale scelta non può arrecare un concreto pregiudizio al contribuente né condurre a risultati manifestamente incongrui rispetto alla realtà economica dell’impresa. La redditività del 37% è stata ritenuta apparentemente irragionevole alla luce della prevalenza di commesse pubbliche, della scarsa possibilità di occultare i ricavi, dei dati di settore e della stessa valutazione dell’Agenzia delle entrate, che aveva indicato il 4% come percentuale congrua. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39

    Disciplina i metodi di accertamento dei redditi d’impresa. L’Amministrazione può scegliere il metodo analitico o induttivo quando ricorrono i relativi presupposti, ma la scelta è sindacabile quando produce un risultato concretamente pregiudizievole, irragionevole o incongruo.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, TUIR

    Prevede l’imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone ai soci, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    Consente l’accertamento parziale sulla base di elementi idonei a fondare una rettifica del reddito o delle imposte dovute.

  • Costituzione, art. 3

    Richiama il principio di uguaglianza, utilizzato dai ricorrenti per contestare l’irragionevolezza del risultato dell’accertamento.

  • Costituzione, art. 53

    Sancisce il principio di capacità contributiva. Un accertamento fondato su risultati economicamente manifestamente irrealistici può entrare in conflitto con tale principio.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai vizi dell’atto amministrativo, ma la decisione si concentra principalmente sulla congruità sostanziale del metodo e del risultato dell’accertamento.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria dispone normalmente di discrezionalità nella scelta tra accertamento analitico e induttivo; il contribuente non può contestare la scelta solo in astratto.
  • La scelta del metodo diventa però contestabile quando determina un concreto pregiudizio e un risultato manifestamente sproporzionato o incompatibile con la specifica attività economica del contribuente.
  • Il giudice tributario può valutare la metodologia utilizzata e verificare se il reddito ricostruito sia coerente con i dati concreti dell’impresa, con il settore di appartenenza e con gli elementi acquisiti durante il contraddittorio.
  • Per dimostrare l’incongruità dell’accertamento è utile produrre dati comparabili e attendibili, quali margini di imprese similari, studi di settore, dati ufficiali di settore, bilanci e precedenti valutazioni della stessa Amministrazione.
  • La presenza di irregolarità contabili non autorizza automaticamente una ricostruzione del reddito priva di riscontro economico: anche l’accertamento induttivo deve condurre a una stima ragionevole e coerente con la realtà aziendale.
  • Quando l’impresa opera prevalentemente con pubbliche amministrazioni, la possibilità di occultare i ricavi può essere ridotta; questo elemento può rendere particolarmente sospetta una redditività molto elevata e imporre una verifica più rigorosa della rettifica.

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