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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-78/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 4 maggio 2023. — ALD Automotive s.r.o. contro DY. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento per i costi di recupero sostenuti dal creditore – Ritardi di pagamento in relazione ai contratti ad esecuzione continuata – Risarcimento forfettario dovuto per ciascun ritardo di pagamento – Obbligo di conferire piena efficacia al diritto dell’Unione – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione – Principi generali del diritto privato nazionale. — Causa C-78/22

Giurisprudenza europea62022CJ0078

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva 2011/7/UE nel senso che il minimo forfettario di 40 euro per costi di recupero matura per ciascun pagamento tardivo, anche se i ritardi riguardano un solo contratto con prestazioni periodiche. La Corte esclude che principi generali del diritto privato nazionale possano portare a negare o ridurre tale importo, poiché ciò contrasterebbe con l'effettività della direttiva. Resta invece ferma la possibilità di un risarcimento ulteriore ragionevole per costi eccedenti il minimo, nei limiti dell'articolo 6, paragrafo 3.

Ritardi di pagamento in un unico contratto ad esecuzione continuata: l'importo forfettario minimo di 40 euro per costi di recupero è dovuto per ciascun ritardo e non può essere ridotto o negato per principi generali nazionali

La questione giuridica

Se, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, l'importo forfettario minimo di 40 euro per i costi di recupero spetti per ciascun ritardo di pagamento anche quando i pagamenti tardivi derivino da un unico contratto con prestazioni periodiche; e se, alla luce dei principi generali del diritto privato nazionale, il giudice nazionale possa negare o ridurre tale importo, specie quando i ritardi riguardino somme modeste, anche inferiori a 40 euro.

Principio di diritto

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, letto con l'articolo 3, impone che l'importo forfettario minimo di 40 euro sia dovuto per ogni singolo ritardo di pagamento relativo a una transazione commerciale, anche se i pagamenti tardivi derivano da un unico contratto ad esecuzione continuata; inoltre, il giudice nazionale non può negare o ridurre tale importo invocando principi generali del diritto privato nazionale, perché ciò pregiudicherebbe la piena efficacia della direttiva, salva solo l'applicazione conforme del diritto interno nei limiti del divieto di interpretazione contra legem.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 3 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 7 direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2, paragrafo 3, legge ceca n. 89/2012
  • Articolo 3 decreto governativo ceco n. 351/2013

Ritardi di pagamento e importo forfettario minimo di 40 euro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrchní soud v Praze in una controversia tra ALD Automotive s.r.o. e l'amministratore giudiziario della società debitrice GEDEM-STAV a.s. La questione centrale concerne l'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con riferimento a contratti che prevedono pagamenti periodici.

Fatti e procedimento principale

ALD e Gedem avevano concluso cinque contratti di locazione di beni mobili. In base alle condizioni contrattuali, ALD emetteva fatture separate per i corrispettivi dovuti; Gedem non pagò 25 importi alla scadenza, per un totale di CZK 206799,13. Nel successivo procedimento di insolvenza, ALD chiese, oltre agli interessi di mora, il risarcimento forfettario delle spese di recupero per CZK 1200 per ciascuno dei 25 importi non pagati.

Il giudice di primo grado riconobbe il forfettario solo una volta per ciascuno dei cinque contratti, e il Vrchní soud v Praze confermò tale impostazione, ritenendo dovuto un solo importo per contratto. La Corte costituzionale ceca annullò poi tale decisione per omesso rinvio pregiudiziale e la causa tornò al giudice del rinvio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE, che ne definisce lo scopo e l'ambito di applicazione;
  • l'articolo 2, punti 1, 4 e 8, che definisce tra l'altro "transazioni commerciali", "ritardo di pagamento" e "importo dovuto";
  • l'articolo 3, paragrafo 1, relativo agli interessi di mora nelle transazioni tra imprese;
  • l'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, sul risarcimento forfettario minimo di 40 euro e sul risarcimento ulteriore dei costi eccedenti;
  • l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), che consente di valutare se una clausola o prassi sia gravemente iniqua anche in presenza di un motivo oggettivo per derogare all'importo forfettario.

Sul piano nazionale, sono menzionati l'articolo 2, paragrafo 3, del codice civile ceco e l'articolo 3 del decreto governativo n. 351/2013, che fissava l'importo minimo dei costi di recupero a CZK 1200 per ciascun credito.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio domandava:

  • se il diritto all'importo forfettario minimo di almeno 40 euro maturi per ciascun ritardo di pagamento anche nei contratti con prestazioni ricorrenti o continue;
  • se un giudice nazionale possa negare tale diritto facendo leva su principi generali del diritto privato nazionale;
  • in caso affermativo, a quali condizioni ciò sarebbe possibile.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte afferma che il diritto all'importo forfettario minimo segue la stessa logica del diritto agli interessi di mora: esso nasce ogni volta che, in una transazione commerciale, un pagamento non è effettuato entro il termine dovuto. Poiché la direttiva si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo, il ritardo va apprezzato per ciascuna transazione considerata singolarmente.

Ne consegue che, anche se un unico contratto prevede pagamenti periodici, il creditore ha diritto al minimo forfettario per ogni pagamento non saldato alla scadenza, purché il ritardo sia imputabile al debitore. La Corte richiama la finalità della direttiva: disincentivare i ritardi e risarcire in modo efficace i costi di recupero, che crescono in proporzione al numero dei pagamenti non effettuati.

La Corte respinge quindi la tesi secondo cui i ritardi multipli in un unico contratto potrebbero essere "assorbiti" in un solo importo forfettario. Una simile soluzione svuoterebbe di effetto utile l'articolo 6 e introdurrebbe una deroga non prevista, incompatibile con la direttiva.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ricorda anzitutto l'obbligo di interpretazione conforme al diritto dell'Unione, che grava sui giudici nazionali anche nelle controversie tra privati, entro il limite del divieto di interpretazione contra legem del diritto interno.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il giudice del rinvio non aveva indicato alcun ostacolo reale all'interpretazione conforme delle norme nazionali. Consentire al giudice di negare o ridurre il minimo forfettario sulla base di principi generali del diritto privato nazionale significherebbe autorizzarlo a sottrarsi all'obbligo di dare piena efficacia all'articolo 6, paragrafo 1, così come interpretato dalla Corte nelle sentenze BFF Finance Iberia e DOMUS-Software.

La Corte precisa inoltre che l'articolo 6, paragrafo 3, relativo al risarcimento ragionevole dei costi eccedenti il minimo, non può essere invocato per comprimere il diritto al forfettario minimo, ma può rilevare solo per la liquidazione di costi ulteriori e non eccessivi.

Decisione

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, in combinato con l'articolo 3, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di 40 euro è dovuto per ciascun ritardo di pagamento in un contratto con prestazioni periodiche;
  • la stessa disposizione, letta con l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), osta a che un giudice nazionale neghi o riduca tale importo in base a principi generali del diritto privato nazionale, anche quando i ritardi riguardino somme modeste o inferiori a 40 euro.

Principio affermato

La direttiva 2011/7 impone un minimo forfettario autonomo e automatico per ogni ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali; il diritto nazionale non può neutralizzarlo invocando clausole generali di equità o buon costume, salvo il solo rispetto dell'interpretazione conforme nei limiti consentiti dal diritto interno.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commercialirisarcimento dei costi di recuperointerpretazione conformediritto civile nazionale

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