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Sentenza

Sentenza n. 5486/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202506437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria dei beneficiari degli assegni di cura a valere sul Fondo per le non autosufficienze e delibera del Coordinamento istituzionale d’Ambito del 22 luglio 2025, recante i criteri di riparto e la riduzione degli importi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno contestato la determinazione dell’assegno di cura in € 720 mensili per la figlia minore, già beneficiaria nelle annualità precedenti e riconosciuta come persona con disabilità gravissima. Hanno chiesto l’annullamento della graduatoria e degli atti presupposti e l’accertamento del diritto a ricevere per il 2025, con imputazione al progetto FNA 2023, l’importo massimo di € 1.200 mensili, oltre alla maggiorazione del 10%, deducendo la violazione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, del Piano sociale regionale, degli artt. 2 e 3 del d.m. 26 settembre 2016 e della d.G.R.C. n. 70/2024, nonché travisamento dei fatti. Hanno inoltre denunciato la violazione dell’allegato B della d.G.R.C. n. 121/2023, come modificato dalla d.G.R.C. n. 70/2024, e del legittimo affidamento, sostenendo che la minore, allettata h24 e beneficiaria di cure domiciliari di terza fascia, dovesse essere inserita automaticamente tra i beneficiari e ricevere l’importo massimo e la maggiorazione. Il Comune ha difeso la riduzione lineare del 40%, richiamando il percorso di cure domiciliari integrate e il PAI attivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha respinto la tesi secondo cui la precedente erogazione dell’assegno comporterebbe un diritto al rinnovo o l’inserimento automatico nella graduatoria: le graduatorie sono autonome per ciascuna annualità, il beneficio non è garantito in assoluto ed è subordinato alle risorse disponibili; la previsione regionale sulla mancata rivalutazione dei beneficiari pregressi riguarda la programmazione annuale dei fabbisogni degli Ambiti, non esonera dalla valutazione delle singole domande. Ha invece accolto le censure relative alla formazione della graduatoria: la d.G.R.C. n. 70/2024 impone di graduare le domande considerando congiuntamente le condizioni sociali e quelle economiche, anche tramite le schede SVAMA/SVAMDI e l’ISEE, e di applicare le specifiche riduzioni e maggiorazioni previste. Il Comune aveva applicato riduzioni lineari del 40% senza documentare l’applicazione individualizzata di tali criteri, né la graduatoria esponeva i relativi elementi. Sono quindi stati annullati, entro questi limiti, gli atti impugnati, facendo salve le successive determinazioni comunali; il TAR non ha riconosciuto direttamente il diritto all’importo massimo né alla maggiorazione richiesta. Spese a carico del Comune, liquidate in € 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022

    L’offerta di servizi di cui all’art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.

    L’assegno di cura è qualificabile come contributo integrativo dell’indennità di accompagnamento e non esaurisce le forme di assistenza economica e sociosanitaria previste per le persone con disabilità.

  • allegato B, paragrafo 2.2, d.G.R.C. Campania n. 70/2024

    Dunque, la lettura della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 è inequivoca nel senso di imporre in sede di assegnazione la contestuale valutazione sia delle condizioni sociali svantaggiate che delle condizioni economiche svantaggiate in conformità alla ratio dell’assegno di cura che è sostanzialmente finalizzato alla permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.

    Nell’assegnazione e nella graduazione degli assegni di cura l’Ambito deve valutare congiuntamente il bisogno sociale e quello economico, secondo i criteri regionali e sulla base degli elementi previsti, applicando inoltre le specifiche riduzioni e maggiorazioni.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    In data 25.2.2026 è stata documentata l’avvenuta integrazione del contraddittorio in adempimento dell’ordinanza collegiale di questa Sezione n. -OMISSIS-, con la quale peraltro era stata fissata la trattazione del merito ex art. 55 comma 10 c.p.a.

    La norma è richiamata per la fissazione della trattazione del merito nell’ambito della fase cautelare; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Il beneficio economico destinato alle persone con disabilità gravissima, pur riconosciuto in via prioritaria, non è garantito in modo assoluto, essendo condizionato dalla disponibilità delle risorse; l’erogazione nelle annualità precedenti non fonda un diritto al rinnovo né un affidamento tutelabile alla conservazione del contributo.
  • Le graduatorie degli assegni di cura sono autonome per ciascuna annualità. Le indicazioni regionali sulla mancata rivalutazione di beneficiari già valutati riguardano gli adempimenti di programmazione del fabbisogno degli Ambiti e non eliminano la necessità di valutare le domande individuali in relazione alle risorse assegnate.
  • Nel graduare le domande per l’assegno di cura, l’amministrazione deve applicare i criteri regionali considerando congiuntamente le condizioni sociali e quelle economiche del beneficiario, rendendo verificabile in graduatoria o negli atti istruttori l’applicazione dei criteri e delle specifiche riduzioni e maggiorazioni.
  • Una riduzione lineare degli importi, non accompagnata dalla dimostrazione dell’applicazione dei criteri individuali di graduazione previsti dalla disciplina regionale, rende illegittima la graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativi
RamiServizi pubblici
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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