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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento con il quale il Comune di Sestri Levante ha aggiudicato al Consorzio la procedura aperta espletata per l’affidamento della gara-OMISSIS-per i lavori di copertura finale della discarica comunale per -OMISSIS-lotto A e lotto B -OMISSIS- e, comunque, la graduatoria finale, tutti i verbali di gara relativi alle sedute pubbliche ed alle sedute riservate, ivi compresi quelli in data -OMISSIS- e tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque correlati; - con richiesta di aggiudicazione del contratto alla ricorrente, previa eventuale dichiarazione di inefficacia di quello nelle more stipulato ex artt. 121 e 122 CPA e subentro nel contratto medesimo ai sensi degli artt. 122-124 CpA e – in caso di impossibilità di subentro – con salvezza della domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente; In via subordinata: - della determinazione della Stazione Appaltante e i connessi atti su indicati, disponendo poi il Tribunale la rinnovazione della procedura di valutazione con salvezza ove possibile dei segmenti procedimentali anteriori a tale valutazione, con aggiudicazione del contratto alla ricorrente previa eventuale dichiarazione di inefficacia di quello nelle more stipulato ex artt. 121 e 122 CPA e subentro nel contratto medesimo ai sensi degli artt. 122-124 CpA e – in caso di impossibilità di subentro – con salvezza della domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente; In via ulteriormente subordinata: - del bando di gara per le ragioni esposte nel quinto motivo di ricorso (violazione della disciplina in tema di criteri minimi ambientali), con conseguente annullamento dell’aggiudicazione alla controinteressata;

Giustizia amministrativa202501499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione a un consorzio stabile della procedura aperta per i lavori di copertura finale della discarica comunale, nonché graduatoria, verbali e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti, l'aggiudicazione in proprio favore, l'eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro, ovvero il risarcimento per equivalente. In subordine ha chiesto la rinnovazione della valutazione e, ulteriormente, l'annullamento del bando per mancata previsione dei criteri minimi ambientali. Le censure riguardavano: l'asserita mancanza di un utile minimo nell'offerta dell'aggiudicatario; l'inattendibilità delle dichiarazioni relative all'esperienza in lavori analoghi; l'indicazione incompleta dei curricula del personale e dei mezzi; la mancata previsione nel bando dei criteri ambientali minimi.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto non fondate le censure. Quanto all'utile, ha osservato che il ribasso dell'aggiudicatario era stato formulato sul computo metrico previsto dalla gara, sulla base dei prezzi del Prezzario regionale, i quali comprendono una quota del 10% per utile e del 15% per spese generali; considerando anche la natura non tassativa e prudenziale del Prezzario, l'offerta conservava comunque un utile minimo indicato nel provvedimento, sufficiente a escluderne prima facie l'inattendibilità. Quanto all'esperienza, il disciplinare effettivamente applicabile, diverso da quello erroneamente allegato dalla ricorrente, richiedeva soltanto l'indicazione di lavori pregressi, senza imporre importi pari a quello dell'appalto, l'indicazione della categoria prevalente o la specificazione delle modalità di esecuzione diretta o in subappalto; i lavori indicati dal consorzio risultavano quindi attendibili e valutabili. L'incompletezza dei curricula e dei mezzi non era prevista a pena di esclusione e aveva inciso sul punteggio, che era stato basso. La censura sui criteri ambientali minimi è stata ritenuta inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente mediante impugnazione immediata del bando. L'istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha verificato l'assenza dei presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per ottenere, in caso di accoglimento, la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato.

  • artt. 122-124 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per il subentro nel contratto o, in subordine, per le conseguenze risarcitorie.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'offerta economica non è prima facie inattendibile per la sola circostanza che il ribasso riduca le componenti di utile e spese generali desunte da un prezzario, quando il prezzario non abbia natura tassativa e l'offerta conservi comunque un margine minimo di utile idoneo a escludere l'assenza di remuneratività.
  • La verifica della conformità dell'offerta ai requisiti esperienziali deve essere compiuta sulla base del disciplinare effettivamente applicabile, non di una versione erroneamente prodotta dalla parte; se la lex specialis richiede soltanto l'indicazione di lavori pregressi, non possono essere imposti in via interpretativa ulteriori requisiti relativi all'importo dei lavori, alla categoria prevalente o alle modalità di esecuzione.
  • L'omessa o incompleta indicazione di curricula e mezzi non comporta l'esclusione quando la lex specialis non la preveda a pena di esclusione, potendo tale elemento incidere soltanto sulla valutazione qualitativa e sul punteggio dell'offerta.
  • La censura relativa all'illegittimità immediatamente percepibile del bando per mancata previsione di criteri minimi ambientali deve essere proposta mediante tempestiva impugnazione del bando; la sua deduzione soltanto dopo l'aggiudicazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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