Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1238

Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro uniforme per il PEPP, prodotto pensionistico individuale volontario, complementare ai regimi pensionistici nazionali e pensato per essere semplice, trasparente, portabile e distribuito in tutta l’Unione. Stabilisce chi può offrirlo, come va registrato presso EIOPA, quali informazioni precontrattuali e periodiche devono essere fornite, quali limiti di costo si applicano al PEPP di base e quali regole presidiano investimenti, trasferimenti, portabilità e decumulo. La disciplina è fortemente imperniata sulla tutela del risparmiatore, su regole di governance e su poteri di vigilanza e di intervento delle autorità nazionali ed europee.

Disciplina il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), definendone registrazione, distribuzione, portabilità, trasferimento, obblighi informativi, regole di investimento, vigilanza e sanzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei PEPP commercializzati nell’Unione europea con tale denominazione. Riguarda i fornitori e distributori di PEPP appartenenti alle categorie abilitate dall’articolo 6, paragrafo 1 (enti creditizi, imprese di assicurazione vita, EPAP autorizzati, imprese di investimento con gestione di portafoglio, OICVM/società di gestione e GEFIA UE), nonché i risparmiatori e beneficiari di PEPP. La disciplina opera a livello UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per le materie non armonizzate restano fermi il diritto settoriale dell’Unione, le norme nazionali di attuazione e le altre leggi nazionali applicabili. Restano espressamente esclusi dall’armonizzazione, tra l’altro, i sistemi pensionistici pubblici, la competenza nazionale sull’organizzazione dei sistemi pensionistici, nonché le norme nazionali in materia contrattuale, sicurezza sociale, lavoro e fiscalità, salvo specifiche disposizioni del regolamento.

Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

Il regolamento istituisce un quadro uniforme per la creazione, la registrazione, la distribuzione e la vigilanza del PEPP, ossia un prodotto pensionistico individuale volontario, complementare ai regimi pubblici, aziendali o professionali esistenti. La finalità dichiarata è favorire il risparmio pensionistico di lungo periodo, migliorare la portabilità tra Stati membri, aumentare la trasparenza e accrescere la tutela degli investitori, anche nel contesto dell’Unione dei mercati dei capitali.

Finalità e contesto regolatorio

Il legislatore europeo muove dall’esigenza di convogliare il risparmio delle famiglie verso investimenti di lungo termine, in risposta all’invecchiamento demografico, alla mobilità dei lavoratori e alla frammentazione del mercato dei prodotti pensionistici individuali. Il PEPP è concepito come prodotto semplice, sicuro, trasparente, favorevole ai consumatori e portabile a livello di Unione; il regolamento armonizza solo le caratteristiche essenziali, lasciando agli Stati membri la disciplina di molte condizioni della fase di accumulo e di decumulo, nonché della fiscalità e degli incentivi nazionali.

Ambito di applicazione e fonti applicabili

L’articolo 1 delimita il regolamento alle norme uniformi su registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei PEPP commercializzati nell’Unione. L’articolo 3 precisa che, per le materie non armonizzate, si applicano il diritto settoriale dell’Unione, le relative norme nazionali di attuazione e le altre leggi nazionali applicabili ai PEPP.

Restano quindi rilevanti, per gli operatori italiani, le discipline di settore applicabili ai diversi fornitori: credito, assicurazioni vita, EPAP, OICVM, imprese di investimento e GEFIA UE. Il regolamento non incide sulle norme di diritto internazionale privato, né sulle discipline nazionali in materia contrattuale, di sicurezza sociale, di lavoro e tributaria, salvo gli specifici rinvii contenuti nel testo.

Soggetti abilitati e registrazione del PEPP

Solo alcune imprese finanziarie autorizzate o registrate possono chiedere la registrazione di un PEPP: enti creditizi, imprese di assicurazione vita, EPAP autorizzati anche per prodotti pensionistici individuali e separatamente segregati, imprese di investimento con gestione di portafoglio, imprese di investimento o società di gestione OICVM e GEFIA UE (articolo 6). La domanda va presentata all’autorità competente nazionale e deve contenere, tra l’altro, le clausole contrattuali standard, le informazioni sul richiedente, la struttura di gestione del rischio, l’elenco degli Stati membri di commercializzazione, l’identità del depositario ove previsto, il PEPP KID e l’indicazione degli Stati membri per i quali è garantibile l’apertura immediata di un sottoconto.

L’autorità competente verifica la completezza entro 15 giorni lavorativi e decide entro tre mesi dalla domanda completa. Se la decisione è positiva, comunica l’esito a EIOPA, che iscrive il prodotto nel registro pubblico centrale entro cinque giorni lavorativi. La registrazione è valida in tutta l’Unione e consente immediatamente la fornitura e la distribuzione del PEPP.

Contratto PEPP e denominazione protetta

Il contratto PEPP deve disciplinare il prodotto in conformità delle norme applicabili e contenere almeno gli elementi elencati all’articolo 4: descrizione del PEPP di base, opzioni alternative di investimento, regole di modifica dell’opzione di investimento, eventuale copertura dei rischi biometrici, forme di prestazione, portabilità, trasferimento, costi, condizioni della fase di accumulo e della fase di decumulo per il sottoconto nazionale e condizioni di restituzione di eventuali vantaggi o incentivi. La denominazione "prodotto pensionistico individuale paneuropeo" o "PEPP" è riservata ai prodotti registrati dall’EIOPA.

Fornitura transfrontaliera e portabilità

Il regolamento valorizza la dimensione paneuropea del prodotto. I fornitori possono offrire PEPP in libera prestazione dei servizi o in libertà di stabilimento, previo rispetto delle regole settoriali e notifica dell’intenzione di aprire un sottoconto per lo Stato membro ospitante. Per EPAP e GEFIA UE sono previste regole procedurali aggiuntive di notifica tra autorità d’origine e ospitante.

La portabilità è uno degli assi portanti della disciplina: il risparmiatore che trasferisce la residenza in un altro Stato membro ha diritto a continuare a versare sul conto PEPP esistente e a conservare i benefici e gli incentivi connessi alla continuità dell’investimento. Ogni PEPP è articolato in sottoconti nazionali, destinati a riflettere le condizioni fiscali e regolamentari dello Stato membro di residenza; il primo sottoconto si apre al momento della conclusione del contratto. Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento, i fornitori devono offrire sottoconti per almeno due Stati membri.

Se non esiste un sottoconto per il nuovo Stato membro di residenza, il risparmiatore può scegliere il trasferimento immediato e gratuito verso un altro fornitore che lo offra oppure continuare a versare sull’ultimo sottoconto aperto. Il regolamento prevede inoltre la possibilità di partenariati tra fornitori per garantire la portabilità.

Distribuzione, consulenza e regole di correttezza

L’attività di distribuzione deve svolgersi in modo onesto, imparziale e professionale, nell’esclusivo interesse del cliente PEPP. A seconda della categoria di operatore, si applicano le discipline di settore relative a distribuzione assicurativa, MiFID II o altre regole pertinenti, integrate dal regolamento. È consentita la distribuzione sia di PEPP creati dall’operatore sia di PEPP creati da terzi, se il diritto settoriale lo permette.

Prima della conclusione del contratto, il fornitore o distributore deve individuare richieste ed esigenze pensionistiche del cliente, fornire informazioni oggettive e prestare consulenza personalizzata. Se il PEPP di base non include almeno una garanzia del capitale, occorre spiegare per iscritto i motivi della raccomandazione e i rischi aggiuntivi. Le persone fisiche che prestano consulenza devono possedere conoscenze e competenze adeguate, da valutarsi secondo criteri pubblicati dagli Stati membri.

Informazioni precontrattuali: PEPP KID

Il PEPP KID è il documento centrale di disclosure precontrattuale. Deve essere redatto prima dell’offerta, pubblicato sul sito del fornitore e fornito al cliente in tempo utile prima dell’assunzione di obblighi contrattuali. Deve essere autonomo e chiaramente distinto dalla documentazione commerciale, redatto in linguaggio chiaro e comprensibile, nelle lingue richieste nello Stato membro di distribuzione, e, su richiesta, in formato accessibile ai soggetti con disabilità visiva.

Il contenuto minimo è molto dettagliato: identificazione del prodotto e del fornitore, natura pensionistica di lungo termine e possibilità di rimborso limitate, descrizione del prodotto e del mercato di riferimento, garanzie o tecniche di attenuazione del rischio, forme di erogazione, copertura biometrica se prevista, portabilità e sottoconti, conseguenze del riscatto anticipato e della sospensione dei versamenti, rischio-rendimento, scenari di performance, protezione in caso di insolvenza del fornitore, costi e impatto cumulato, requisiti specifici del sottoconto dello Stato membro di residenza, nonché modalità di reclamo.

L’EIOPA deve elaborare norme tecniche di regolamentazione sulla forma, sul contenuto e sulle metodologie di calcolo dei rischi e dei costi; per alcuni profili i progetti dovevano essere trasmessi alla Commissione entro il 15 agosto 2020.

Informazioni nel corso del rapporto e prospetto delle prestazioni

Durante la fase di accumulo il fornitore deve mettere annualmente a disposizione del risparmiatore un prospetto delle prestazioni del PEPP, documento personalizzato che riporta, tra l’altro, dati personali, data di inizio della fase di decumulo per ciascun sottoconto, identificazione del contratto, proiezioni pensionistiche, contributi versati nei 12 mesi precedenti, costi diretti e indiretti, eventuali tecniche di garanzia o attenuazione del rischio, valore del conto, risultati passati e sintesi della politica ESG.

Due mesi prima dell’inizio della fase di decumulo, o su richiesta, vanno fornite informazioni sulle opzioni di erogazione e sulla possibilità di cambiarle. Durante la fase di decumulo il beneficiario riceve informazioni annuali sulle prestazioni dovute e sulle forme di erogazione. Se il risparmiatore continua a contribuire o assume rischio di investimento nella fase di decumulo, il prospetto deve continuare a essere fornito.

Regole di investimento e PEPP di base

Le attività corrispondenti al PEPP devono essere investite secondo il principio della "persona prudente", con priorità al migliore interesse a lungo termine dell’insieme dei risparmiatori, adeguata diversificazione, prevalenza di investimenti su mercati regolamentati, uso prudente dei derivati e divieto di esposizioni eccessive o concentrazioni di rischio. È espressamente richiesta la considerazione dei fattori ESG e vietato investire in giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o in paesi terzi ad alto rischio ai fini antiriciclaggio.

I fornitori possono offrire fino a sei opzioni di investimento; il PEPP di base è l’opzione standard, sicura, fondata su garanzia del capitale o su tecnica di attenuazione del rischio equivalente. I costi e le commissioni del PEPP di base non possono superare l’1 % del capitale accumulato annuo. La Commissione deve rivedere ogni due anni l’adeguatezza di tale tetto, mentre l’EIOPA deve specificare criteri tecnici sui tipi di costi rilevanti.

Tutela dell’investitore, reclami e risoluzione alternativa delle controversie

Per i fornitori EPAP, OICVM e GEFIA UE è obbligatoria la nomina di uno o più depositari con funzioni di custodia e vigilanza secondo la disciplina OICVM. Il regolamento consente la copertura dei rischi biometrici, ma ne affida la concreta disciplina alla normativa settoriale; quando la copertura è prestata da fornitori non assicurativi, è richiesta la cooperazione con imprese di assicurazione responsabili per tale garanzia.

I fornitori e i distributori devono predisporre procedure efficaci di gestione dei reclami, applicabili in ciascuno Stato membro in cui operano, con risposta entro 15 giorni lavorativi e, al massimo, entro 35. Devono inoltre informare il cliente sull’organismo ADR competente. I consumatori e le associazioni di consumatori possono presentare denunce alle autorità competenti, anche tramite l’autorità del proprio Stato di residenza nei casi transfrontalieri.

Trasferimento presso altro fornitore

Il diritto al trasferimento è autonomo rispetto alla portabilità. Il risparmiatore può trasferire il conto PEPP verso un altro fornitore nello stesso o in altro Stato membro, in linea di principio dopo almeno cinque anni dalla stipula o dall’ultimo trasferimento, salvo frequenza maggiore consentita dal fornitore. Il trasferimento può essere in denaro o, per i gestori di portafogli individuali, anche in natura con consenso scritto del ricevente.

La procedura è avviata dal fornitore ricevente, che richiede al trasferente l’esecuzione delle operazioni necessarie; il trasferente trasmette il prospetto delle prestazioni aggiornato, l’elenco delle attività in natura, cessa di ricevere nuovi versamenti, trasferisce le somme o attività e chiude il conto se non vi sono obbligazioni pendenti. Le informazioni necessarie devono essere scambiate senza addebiti al risparmiatore; le commissioni a suo carico per la chiusura del conto non possono superare lo 0,5 % degli importi o del valore delle attività trasferite. Il risparmiatore è protetto dalle perdite derivanti da inadempimenti dei fornitori nella procedura di trasferimento.

Fase di decumulo e forme di erogazione

Le condizioni della fase di decumulo sono lasciate in larga parte agli Stati membri, con possibilità di prevedere età minima, periodo massimo di adesione prima dell’età pensionabile e casi di rimborso anticipato per particolari difficoltà. I fornitori devono offrire una o più forme di erogazione: rendita, somma unica, prelievo o combinazioni. Il risparmiatore sceglie la forma al momento della stipula e all’apertura di un nuovo sottoconto e può modificarla nei momenti previsti dall’articolo 59, gratuitamente.

Gli Stati membri possono adottare misure per privilegiare determinate forme di erogazione, inclusi limiti alle somme una tantum. Per il PEPP di base, al momento dell’inizio della fase di decumulo il fornitore deve offrire una pianificazione previdenziale personalizzata e una raccomandazione sulla forma di erogazione più adeguata.

Vigilanza, interventi di prodotto e cooperazione tra autorità

Le autorità competenti dello Stato membro di origine vigilano continuativamente sul rispetto del regolamento; EIOPA coordina il monitoraggio e assicura coerenza applicativa. Le autorità dispongono di tutti i poteri di vigilanza e indagine necessari. Se emergono gravi timori per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria, le autorità nazionali possono vietare o limitare la commercializzazione o distribuzione di un PEPP, purché la misura sia proporzionata, non discriminatoria e preceduta da consultazione delle altre autorità interessate, salvo urgenza.

EIOPA può adottare a sua volta misure di intervento di prodotto a livello dell’Unione, con riesame almeno trimestrale. Le misure dell’EIOPA prevalgono su quelle nazionali precedenti. Il regolamento prevede un intenso scambio di informazioni tra autorità competenti ed EIOPA, anche tramite norme tecniche di attuazione.

Sanzioni e pubblicità delle decisioni

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni amministrative e altri provvedimenti effettivi, proporzionati e dissuasivi. Il regolamento indica un nucleo minimo di condotte sanzionabili: registrazione fraudolenta, uso della denominazione PEPP senza registrazione, violazione degli obblighi di portabilità e di informativa, mancata osservanza della governance e omissioni del depositario. Le autorità devono poter irrogare, tra l’altro, dichiarazioni pubbliche, ordini di cessazione, interdizioni temporanee e sanzioni pecuniarie di importo elevato: almeno 5 milioni di euro per le persone giuridiche, o fino al 10 % del fatturato annuo, e almeno 700.000 euro per le persone fisiche.

Le decisioni sanzionatorie vanno pubblicate sul sito dell’autorità, salvo casi in cui ciò pregiudichi stabilità dei mercati o indagini in corso. Le autorità devono inoltre trasmettere annualmente a EIOPA informazioni aggregate sulle sanzioni e, se previste sanzioni penali nazionali, dati anonimi e aggregati sulle relative indagini e condanne.

Delega, valutazione finale ed entrata in vigore

La Commissione riceve poteri delegati limitati nel tempo per integrare il regolamento su alcune materie tecniche, con delega rinnovabile e revocabile da Parlamento e Consiglio. Dopo cinque anni dalla data di applicazione e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve valutare il funzionamento del regolamento, con relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su registrazione, portabilità, trasferimenti, costi, diffusione del prodotto, uso dei fattori ESG, reclami, consulenza e interventi di vigilanza.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica 12 mesi dopo la pubblicazione degli atti delegati previsti per specificare talune regole tecniche. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e rapporto con altre norme

L’articolo 1 delimita il regolamento alle norme uniformi su registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei PEPP. L’articolo 2 definisce le nozioni chiave: prodotto pensionistico individuale, PEPP, risparmiatore, beneficiario, conto PEPP, sottoconto, distribuzione, consulenza, trasferimento, PEPP di base, tecniche di attenuazione del rischio e fattori ESG. L’articolo 3 chiarisce che, per le materie non disciplinate dal regolamento, si applicano il diritto settoriale UE, le misure nazionali di recepimento e le altre leggi nazionali applicabili.

Contratto PEPP e contenuto minimo

L’articolo 4 impone che il contratto PEPP disciplini il prodotto in conformità delle norme applicabili e contenga almeno: descrizione del PEPP di base, eventuali opzioni alternative di investimento, regole per modificare l’opzione di investimento, copertura dei rischi biometrici se prevista, forme di erogazione e relativa modificabilità, servizio di portabilità e di trasferimento, costi complessivi, condizioni della fase di accumulo e di decumulo per il sottoconto nazionale, nonché le eventuali condizioni di restituzione di vantaggi o incentivi.

Registrazione, registro centrale e denominazione protetta

Il PEPP può essere fornito e distribuito solo se registrato nel registro pubblico centrale EIOPA (articoli 5, 7, 9 e 13). Possono chiedere la registrazione solo i soggetti autorizzati indicati all’articolo 6, paragrafo 1. La domanda va presentata all’autorità competente nazionale con documentazione contrattuale, informazioni sull’offerente, gestione del rischio, Stati membri di commercializzazione, depositario ove previsto, PEPP KID e Stati membri per i quali è assicurabile l’apertura immediata di un sottoconto. L’autorità competente valuta la completezza entro 15 giorni lavorativi e decide entro 3 mesi dalla domanda completa; EIOPA iscrive il prodotto entro 5 giorni lavorativi dalla notifica. La denominazione "PEPP" è riservata ai prodotti registrati. La registrazione vale in tutta l’Unione e le modifiche rilevanti vanno comunicate senza ritardo.

Soggetti abilitati e distribuzione transfrontaliera

L’articolo 6 limita i richiedenti della registrazione a enti creditizi, imprese di assicurazione vita, EPAP autorizzati anche per prodotti individuali e separatamente segregati, imprese di investimento con gestione di portafoglio, imprese di investimento o società di gestione OICVM, e GEFIA UE. L’articolo 10 consente ai fornitori di distribuire anche PEPP non propri se il diritto settoriale lo consente; intermediari assicurativi e imprese di investimento abilitate alla consulenza possono distribuire PEPP non creati da loro. Gli articoli 14 e 15 disciplinano la prestazione in libera prestazione dei servizi o libertà di stabilimento, con notifica tra autorità e regole speciali per EPAP e GEFIA UE. L’articolo 16 attribuisce all’autorità dello Stato membro ospitante poteri di segnalazione e, in casi gravi, di intervento, inclusa la limitazione della distribuzione.

Portabilità e sottoconti nazionali

Gli articoli 17-21 riconoscono al risparmiatore il diritto alla portabilità quando trasferisce la residenza in un altro Stato membro: può continuare a versare contributi sul conto PEPP esistente e conservare i vantaggi/incentivi collegati. Il PEPP è articolato in sottoconti nazionali, aperti secondo le condizioni dello Stato membro di residenza; il primo sottoconto si apre alla conclusione del contratto. I fornitori devono offrire, entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento, sottoconti per almeno due Stati membri. Se non esiste un sottoconto per il nuovo Stato membro di residenza, il risparmiatore può ottenere trasferimento immediato e gratuito verso un altro fornitore che lo offra, oppure continuare sul sottoconto precedente. La portabilità richiede una notifica tra autorità competenti e può avvalersi di partenariati tra fornitori.

Obblighi di distribuzione, correttezza e product governance

L’articolo 22 impone di agire in modo onesto, imparziale e professionale. L’articolo 23 coordina il regime di distribuzione con le norme MiFID II, IDD e relativa normativa attuativa, a seconda della categoria di operatore. L’articolo 24 consente la fornitura elettronica dei documenti e, su richiesta, su altro supporto durevole. L’articolo 25 introduce obblighi di approvazione, controllo e riesame del prodotto: definizione del mercato di riferimento, analisi dei rischi, coerenza della strategia distributiva e accesso dei distributori alle informazioni sul prodotto.

Informativa precontrattuale: PEPP KID

Gli articoli 26-33 disciplinano il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID), da redigere e pubblicare prima dell’offerta. Il documento deve essere autonomo, chiaro, conciso, non commerciale, coerente con la documentazione contrattuale e disponibile nelle lingue richieste nello Stato membro di distribuzione. Deve contenere, tra l’altro, identità del fornitore, natura del prodotto, profilo rischio-rendimento, perdite massime, scenari di performance, costi, eventuali garanzie, informazioni sulla portabilità e sui sottoconti, modalità di reclamo e indicazione delle conseguenze del riscatto anticipato o della cessazione dei versamenti. Sono previsti obblighi di aggiornamento almeno annuale e responsabilità del fornitore per documenti fuorvianti o inesatti. L’EIOPA elabora norme tecniche di regolamentazione su formato, contenuto, metodologie di rischio/costi e condizioni di consegna.

Consulenza prima della conclusione del contratto

L’articolo 34 richiede che, prima della stipula, il fornitore o distributore individui richieste ed esigenze pensionistiche del cliente, fornisca informazioni oggettive e una raccomandazione personalizzata sul PEPP più adatto. Se il PEPP di base non offre almeno una garanzia sul capitale, occorre spiegare per iscritto i motivi della raccomandazione e i rischi aggiuntivi. Chi presta consulenza deve raccogliere informazioni su conoscenze, esperienza, situazione finanziaria, capacità di sopportare perdite, obiettivi e tolleranza al rischio; le persone fisiche che consigliano devono possedere conoscenze e competenze adeguate.

Informazioni periodiche e segnalazioni di vigilanza

Gli articoli 35-40 impongono un prospetto annuale delle prestazioni del PEPP con dati personalizzati, proiezioni pensionistiche, contributi, costi sostenuti, eventuali tecniche di attenuazione del rischio, valore del conto, risultati passati e informazioni ESG. Due mesi prima della fase di decumulo vanno fornite informazioni su opzioni di erogazione e possibilità di modificarle; durante il decumulo i beneficiari ricevono comunicazioni annuali. L’articolo 40 prevede obblighi di reporting verso le autorità competenti su sottoconti, portabilità, trasferimenti e altre informazioni necessarie alla vigilanza, con ulteriori specificazioni tramite atti delegati e tecnici.

Regole di investimento, opzioni e PEPP di base

Gli articoli 41-47 impongono l’investimento secondo il principio della "persona prudente", con attenzione al migliore interesse a lungo termine, ai fattori ESG, alla sicurezza, liquidità, redditività, diversificazione e divieto di investire in giurisdizioni non cooperative fiscali o paesi terzi ad alto rischio AML. I fornitori offrono fino a sei opzioni di investimento; il risparmiatore sceglie all’adesione e può cambiarle, di regola, dopo almeno cinque anni e poi ogni cinque anni, gratuitamente. Il PEPP di base è l’opzione standard sicura: deve prevedere garanzia del capitale all’inizio della fase di decumulo e, se del caso, durante essa, oppure una tecnica di attenuazione del rischio equivalente; i costi e commissioni sono limitati all’1 % del capitale accumulato annuo. L’EIOPA deve specificare i criteri tecnici per le tecniche di attenuazione del rischio e la Commissione deve riesaminare periodicamente il tetto di costo. Le condizioni di accumulo, salvo quanto armonizzato, restano fissate dagli Stati membri.

Tutela dell’investitore: depositario, rischi biometrici, reclami e ADR

L’articolo 48 impone ai fornitori di cui alle categorie EPAP, OICVM/SGR e GEFIA UE la nomina di uno o più depositari e rinvia alla disciplina OICVM per funzioni e responsabilità. L’articolo 49 consente la copertura dei rischi biometrici, soggetta alla normativa settoriale, anche tramite cooperazione con imprese di assicurazione. Gli articoli 50 e 51 richiedono procedure efficaci di gestione reclami e meccanismi ADR conformi alla direttiva 2013/11/UE, con termini di risposta fino a 15 giorni lavorativi e, eccezionalmente, 35. I consumatori possono presentare reclami anche tramite l’autorità del proprio Stato di residenza nei casi transfrontalieri.

Trasferimento presso altro fornitore

Gli articoli 52-56 riconoscono il diritto al trasferimento verso un altro fornitore, nello stesso o in altro Stato membro, durante la fase di accumulo e anche nella fase di decumulo, salvo il caso di rendita vitalizia. Il trasferimento può avvenire in denaro o, per i gestori di portafogli individuali, anche in natura con consenso del fornitore ricevente. La richiesta è avviata dal fornitore ricevente; il trasferente deve trasmettere informazioni e chiudere il conto. La frequenza di trasferimento è in linea di principio quinquennale, salvo maggiore frequenza consentita dal fornitore. I costi di trasferimento a carico del risparmiatore sono limitati allo 0,5 % degli importi o del valore delle attività trasferite; il risparmiatore è tutelato dalle perdite causate da inadempimenti nella procedura, con responsabilità del fornitore salvo circostanze eccezionali.

Fase di decumulo e forme di prestazione

Gli articoli 57-60 demandano agli Stati membri la disciplina della fase di decumulo e delle condizioni di erogazione dei sottoconti nazionali, inclusa l’età minima e le ipotesi di rimborso anticipato in casi particolari. Le forme di erogazione possono essere rendita, somma unica, prelievo o combinazioni; il risparmiatore sceglie al contratto e al momento dell’apertura di un nuovo sottoconto, e può modificarle in specifici momenti (un anno prima dell’inizio, all’inizio della fase di decumulo e al trasferimento), gratuitamente. Gli Stati membri possono privilegiare talune forme, anche ponendo limiti alle somme una tantum. Per il PEPP di base, all’inizio della fase di decumulo va offerta una pianificazione previdenziale personalizzata con raccomandazione sulla forma di erogazione ottimale.

Vigilanza, interventi di prodotto e cooperazione

Gli articoli 61-66 attribuiscono la vigilanza continua alle autorità competenti dello Stato membro di origine del fornitore, mentre EIOPA coordina il monitoraggio e la coerenza dell’applicazione. Le autorità dispongono di poteri di vigilanza e indagine. Possono vietare o limitare la commercializzazione/distribuzione di PEPP in presenza di gravi timori per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria, dopo consultazione delle autorità interessate e con misure proporzionate; in casi urgenti possono intervenire provvisoriamente. EIOPA può adottare analoghi interventi a livello UE, con riesame almeno trimestrale. È prevista cooperazione stretta tra autorità e scambio di informazioni, anche tramite norme tecniche di attuazione.

Sanzioni, pubblicazione e dati personali

Gli articoli 67-70 impongono agli Stati membri di prevedere sanzioni amministrative e altre misure effettive, proporzionate e dissuasive; per le persone giuridiche sono previste sanzioni minime di almeno 5.000.000 EUR o fino al 10 % del fatturato annuo totale, e per le persone fisiche almeno 700.000 EUR, oltre alla possibilità di sanzioni pari almeno al doppio del vantaggio ottenuto. Le sanzioni riguardano, tra l’altro, registrazione fraudolenta, uso indebito della denominazione PEPP, mancata portabilità, violazioni della governance e inadempimenti del depositario. Le decisioni sanzionatorie sono pubblicate salvo eccezioni per stabilità dei mercati o indagini in corso. Il regolamento disciplina anche il trattamento dei dati personali rinviando al GDPR, alla direttiva ePrivacy e al regolamento 2018/1725 per EIOPA.

Delega, valutazione ed entrata in vigore

L’articolo 72 conferisce alla Commissione poteri delegati per 4 anni dal 14 agosto 2019, rinnovabili tacitamente, con facoltà di revoca da Parlamento e Consiglio. L’articolo 73 prevede una valutazione quinquennale della Commissione, con relazione al Parlamento e al Consiglio, anche su registrazione, portabilità, trasferimento, costi, diffusione del PEPP, ESG, reclami, consulenza e utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio. L’articolo 74 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione 12 mesi dopo la pubblicazione degli atti delegati richiesti per specificare alcune norme tecniche. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemercati dei capitaliservizi finanziaripensionitutela del consumatorevigilanza prudenziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.