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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14482/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione in relazione al reato di evasione del 24/04/2023 (richiamando artt. 546 c.p.p. e 111 Cost.), sostenendo che la Corte d'appello non poteva integrare una motivazione totalmente assente ma doveva rinviare al giudice di primo grado; 2) omessa motivazione sull'elemento soggettivo (dolo) dei due episodi di evasione, con la censura che la volontarietà era stata dedotta apoditticamente dall'elemento materiale; 3) vizio di motivazione nel diniego della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., con la censura che la Corte d'appello non avrebbe effettuato la valutazione globale richiesta e avrebbe considerato ostativo anche un precedente per il quale l'imputato era stato assolto per particolare tenuità; 4) illogicità e carenza di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nel rifiuto di determinare la pena nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: (i) sul primo motivo, la Corte ha ritenuto legittima l'integrazione da parte della Corte d'appello ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p., perché l'appello aveva devoluto anche il merito; la mancanza totale di motivazione è una nullità ma non di inesistenza del provvedimento, e la sua integrazione da parte del giudice d'appello non priva l'imputato di un grado di giudizio quando il merito è devoluto; (ii) sul secondo motivo la censura è stata dichiarata inammissibile per aspecificità e comunque la Corte d'appello ha motivato congruamente sulla volontarietà; (iii) sul terzo motivo è stata respinta la richiesta riguardo all'applicazione dell'art. 131-bis: la Corte d'appello ha correttamente escluso la causa di non punibilità per la gravità degli episodi e ha considerato rilevante, ai fini dell'abitualità, anche una precedente assoluzione ex art. 131-bis; (iv) sul quarto motivo la decisione sui benefici attenuanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che ha richiamato i precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo grado (nove mesi di reclusione) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre all'onere di cui all'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte d'appello, quando l'appello devolve anche il merito, di integrare la motivazione mancante della sentenza di primo grado; la Cassazione ha confermato che tale integrazione è legittima e non comporta perdita di un grado del giudizio se il merito è devoluto

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto dell'atto decisorio e alla motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio portato alla luce in termini tali da imporre la trasmissione al primo giudice

  • art. 111 Cost.

    Invocato dal ricorrente per la presunta lesione del diritto ad un giusto processo con due gradi: la Corte ha osservato che l'art. 111 non garantisce un diritto assoluto a due gradi e che l'integrazione della motivazione non costituisce sottrazione di un grado

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa speciale di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa dalla Corte di merito per la gravità dei fatti; la Cassazione conferma che una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis rileva comunque ai fini dell'accertamento dell'abitualità e non annulla la rilevanza storica del fatto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che l'applicazione o il diniego delle attenuanti è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché motivato logicamente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina l'addebito delle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese

  • Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025 (Ndiaye)

    Richiamata nella motivazione: le Sezioni Unite hanno posto limiti alla sanabilità della totale omissione di motivazione quando l'appello devolve esclusivamente la nullità; se invece è devoluto anche il merito, l'appello consente l'integrazione da parte del giudice d'appello

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024 Diana e altri precedenti)

    Orientamenti della Cassazione affermano che la mancanza assoluta di motivazione è nullità ma non inesistenza e che la Corte d'appello può integrare la motivazione nell'ambito della piena cognizione quando il merito è devoluto

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado omette totalmente la motivazione su un capo, l'appello che devolve anche il merito consente alla Corte d'appello di integrare la motivazione ai sensi dell'art. 604 c.p.p.; la rimessione al primo giudice è invece necessaria se l'appello lamenta esclusivamente la nullità senza devolvere il merito
  • La totale omissione della motivazione è una nullità dell'atto, ma non equivale automaticamente all'inesistenza della decisione: la possibilità di integrazione non viola di per sé il diritto al contraddittorio quando le parti hanno avuto occasione di discutere il merito in appello
  • In Cassazione le censure che non confrontano specificamente la motivazione impugnata (aspecificità) sono tipicamente inammissibili: per contestare l'accertamento di fatto o la valutazione del dolo occorre indicare criticamente i punti motivazionali e non richiedere una semplice diversa valutazione delle risultanze
  • Una sentenza di assoluzione ai sensi di art. 131-bis c.p. non annulla la rilevanza storica del fatto: può essere considerata ai fini della valutazione dell'abitualità o della personalità del soggetto, salvo diversa e motivata valutazione del giudice
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e solo errori logico-giuridici o motivazioni illogiche o contraddittorie permettono il sindacato di legittimità; il giudice non è tenuto a prendere in esame ogni elemento proposto dalla difesa, ma deve indicare le ragioni ostative rilevanti
  • In fase di impugnazione è strategico chiarire sin dall'atto di appello se si devolve anche il merito, poiché ciò incide sulla possibilità che la Corte d'appello integri eventuali carenze motivazionali della sentenza di primo grado

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