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Sentenza

Sentenza n. 9096/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 616/2025, pubblicata il 23 aprile 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 2167/2024.

Giustizia amministrativa202601169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione di buoni di spesa per la formazione professionale del docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 616/2025, divenuta definitiva e regolarmente notificata al Ministero. La pronuncia del giudice ordinario aveva dichiarato il diritto della docente a ottenere buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale, per gli anni scolastici indicati nella motivazione e per l'importo complessivo di euro 1.500,00, condannando l'amministrazione a emetterli secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di mera forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a spiegare le ragioni dell'inerzia; il Collegio ha quindi ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati da Cass. n. 13533/2001. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, essendo stata ritenuta non ancora attuale; il TAR ha tuttavia precisato che essa potrà essere richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Considerata la reiterata inerzia dell'amministrazione in controversie analoghe, il Collegio ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiamato quale disposizione modificativa del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni.

  • art. 5 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015

    Individua le modalità attraverso le quali devono essere emessi i buoni di spesa per la formazione professionale del docente, secondo quanto stabilito dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 614-bis c.p.c.

    Non espressamente citato nel testo, ma richiamato attraverso l'istituto delle penalità di mora, la cui applicazione è stata ritenuta non necessaria allo stato e astrattamente possibile in caso di persistente inottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione nell'adempimento giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione.
  • L'amministrazione convenuta in ottemperanza, a fronte della specifica allegazione dell'inadempimento, deve fornire chiarimenti o elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o a spiegare le ragioni dell'eventuale mancato adempimento; la mera costituzione formale non è sufficiente.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendo il giudice limitarsi a verificarne l'attuazione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di infruttuosa scadenza del termine.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente in ogni giudizio di ottemperanza: può essere negata quando non sussistano allo stato i relativi presupposti, restando possibile una successiva richiesta in caso di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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