Sentenza del 06/02/2017 n. 1116 - Comm. Trib. Prov. Milano
Riscossione delle imposte - Ritardato rimborso - Danni nelle obbligazioni pecuniarie costituite da crediti di imposta - Risarcimento ex art. 1224 - Esclusione - Onere della prova a carico del contribuente - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il ritardo nel rimborso del credito d’imposta gli avesse causato un danno ulteriore rispetto agli interessi eventualmente riconosciuti, chiedendo il risarcimento ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c. Il danno veniva collegato alla mancata disponibilità del denaro, alla qualità di imprenditore e al fenomeno inflattivo, ritenuto fatto notorio.
La decisione
La domanda risarcitoria è stata esclusa perché, per i crediti d’imposta, opera la disciplina speciale dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 e non trovano applicazione automatica gli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c. L’art. 1224, comma 2, c.c. deve essere interpretato restrittivamente: il contribuente deve provare in modo rigoroso il danno concretamente subito per l’indisponibilità della somma. Non è sufficiente allegare la qualità di imprenditore o invocare genericamente l’inflazione.
Norme richiamate
Art. 1224, comma 1, c.c.
La disciplina ordinaria degli interessi moratori non si applica automaticamente ai crediti d’imposta, soggetti alla normativa speciale tributaria.
Art. 1224, comma 2, c.c.
Il risarcimento del maggior danno da ritardo richiede una prova concreta e rigorosa del pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità del denaro; non bastano allegazioni generiche o il richiamo all’inflazione.
Art. 1284 c.c.
La disciplina generale degli interessi non prevale sulla disciplina speciale prevista per i rimborsi tributari.
Art. 2697 c.c.
L’onere di provare il danno grava sul contribuente che lo invoca. Occorre dimostrare sia l’effettiva esistenza del pregiudizio sia il suo collegamento causale con il ritardo dell’Amministrazione.
Art. 44 del d.P.R. n. 602/1973
Prevede la disciplina speciale relativa agli interessi sui rimborsi d’imposta; tale specialità esclude l’applicazione automatica delle regole civilistiche generali sulle obbligazioni pecuniarie.
Massime di principio
- Il ritardo nel rimborso di un credito d’imposta non dà automaticamente diritto al risarcimento del maggior danno oltre agli interessi previsti dalla disciplina tributaria.
- Chi chiede il risarcimento deve indicare e provare concretamente come la mancata disponibilità della somma abbia prodotto un danno patrimoniale specifico.
- La qualità di imprenditore, il generico richiamo all’inflazione o la semplice durata del ritardo non sono sufficienti, da soli, a dimostrare il danno.
- In presenza di una disciplina tributaria speciale, le norme civilistiche generali sulle obbligazioni pecuniarie devono essere applicate con cautela e in modo restrittivo.
- Per sostenere una domanda simile è opportuno documentare, ad esempio, costi finanziari effettivamente sostenuti, finanziamenti contratti, interessi pagati o occasioni concrete di investimento perdute, purché causalmente collegati al ritardo.
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