Cassazione Civile, Ordinanza n. 03425/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRPEF non corrisposta su compensi da lavoro dipendente erogati nell'anno 2002 e soggetti a tassazione separata. Dopo un primo annullamento dell'atto e un precedente intervento della Cassazione che aveva già affermato la necessità dell'avviso bonario in caso di liquidazione dell'imposta su redditi a tassazione separata, la causa è stata rinviata alla CTR, che ha confermato l'annullamento della cartella e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali in euro 4.200 complessivi per tre giudizi (appello, cassazione e rinvio). Il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione del d.m. n. 55/2014, dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., perché la CTR aveva liquidato un importo unitario senza distinguere le spese dei singoli gradi, senza motivare la riduzione rispetto alle note spese e al di sotto dei minimi tabellari; con un secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio, con distinta indicazione per ciascun grado e con applicazione dei criteri tabellari pertinenti, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione cumulativa e non motivata operata dalla CTR, soprattutto perché inferiore ai minimi del solo grado di appello e non distinguente i diversi gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella di pagamento
d.m. 14 marzo 2014, n. 55
la liquidazione delle spese deve avvenire entro i parametri tabellari; il giudice non può discostarsi senza adeguata motivazione e non può ridurre oltre il 50% i valori medi nei casi disciplinati dalle modifiche del 2018
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale norma sulla condanna alle spese nel processo tributario
art. 92 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina della regolazione delle spese e alla necessità di motivazione delle scelte del giudice
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo per nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, primo comma, c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 2233, comma secondo, c.c.
indicato come limite che impedisce liquidazioni simboliche non consone al decoro professionale
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
Massime di principio
- In materia di spese processuali, il giudice deve liquidare distintamente compensi e spese per ciascun grado di giudizio; la determinazione cumulativa e indistinta dell'importo complessivo impedisce il controllo sulla correttezza della liquidazione ed è illegittima.
- Se la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice può discostarsene, ma deve indicare in modo adeguato e controllabile le ragioni della riduzione o dell'eliminazione delle singole voci.
- La liquidazione del compenso difensivo deve rispettare i parametri tariffari vigenti: entro i minimi e massimi tabellari il potere discrezionale del giudice è in linea di principio insindacabile, ma ogni ulteriore scostamento richiede una motivazione specifica.
- La liquidazione non può scendere a importi meramente simbolici o comunque incompatibili con il decoro professionale dell'avvocato.
- Quando una controversia si sviluppa in più gradi successivi, la statuizione sulle spese deve consentire la verifica del rispetto dei parametri per ciascun grado e la corretta regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
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