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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03425/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relativa a IRPEF non corrisposta su compensi da lavoro dipendente erogati nell'anno 2002 e soggetti a tassazione separata. Dopo un primo annullamento dell'atto e un precedente intervento della Cassazione che aveva già affermato la necessità dell'avviso bonario in caso di liquidazione dell'imposta su redditi a tassazione separata, la causa è stata rinviata alla CTR, che ha confermato l'annullamento della cartella e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali in euro 4.200 complessivi per tre giudizi (appello, cassazione e rinvio). Il contribuente ha proposto nuovo ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, la violazione del d.m. n. 55/2014, dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c., perché la CTR aveva liquidato un importo unitario senza distinguere le spese dei singoli gradi, senza motivare la riduzione rispetto alle note spese e al di sotto dei minimi tabellari; con un secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla statuizione sulle spese. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese dei giudizi di appello, di cassazione e di rinvio, con distinta indicazione per ciascun grado e con applicazione dei criteri tabellari pertinenti, oltre a regolare le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto illegittima la liquidazione cumulativa e non motivata operata dalla CTR, soprattutto perché inferiore ai minimi del solo grado di appello e non distinguente i diversi gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella di pagamento

  • d.m. 14 marzo 2014, n. 55

    la liquidazione delle spese deve avvenire entro i parametri tabellari; il giudice non può discostarsi senza adeguata motivazione e non può ridurre oltre il 50% i valori medi nei casi disciplinati dalle modifiche del 2018

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla condanna alle spese nel processo tributario

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla disciplina della regolazione delle spese e alla necessità di motivazione delle scelte del giudice

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo per nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, primo comma, c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 2233, comma secondo, c.c.

    indicato come limite che impedisce liquidazioni simboliche non consone al decoro professionale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, il giudice deve liquidare distintamente compensi e spese per ciascun grado di giudizio; la determinazione cumulativa e indistinta dell'importo complessivo impedisce il controllo sulla correttezza della liquidazione ed è illegittima.
  • Se la parte vittoriosa deposita una nota spese specifica, il giudice può discostarsene, ma deve indicare in modo adeguato e controllabile le ragioni della riduzione o dell'eliminazione delle singole voci.
  • La liquidazione del compenso difensivo deve rispettare i parametri tariffari vigenti: entro i minimi e massimi tabellari il potere discrezionale del giudice è in linea di principio insindacabile, ma ogni ulteriore scostamento richiede una motivazione specifica.
  • La liquidazione non può scendere a importi meramente simbolici o comunque incompatibili con il decoro professionale dell'avvocato.
  • Quando una controversia si sviluppa in più gradi successivi, la statuizione sulle spese deve consentire la verifica del rispetto dei parametri per ciascun grado e la corretta regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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