Sentenza del 08/04/2016 n. 6858 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato ruolo e cartella di pagamento. Sosteneva che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio, il processo tributario si fosse estinto e l'atto impositivo originario fosse divenuto definitivo nella sua interezza, senza possibilità di opporre le statuizioni maturate nel precedente giudizio. Contestava inoltre che la CTR avesse ritenuto coperta da giudicato anche la determinazione del valore della quota societaria e dell'avviamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che l'estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione non elimina il giudicato progressivamente formatosi sui capi autonomi non più contestabili. L'Amministrazione non poteva quindi riscuotere l'intero importo riproducendo automaticamente l'originario avviso, senza adeguarlo alle statuizioni definitive già intervenute. Tuttavia, ha accolto parzialmente il secondo motivo: la cassazione con rinvio della precedente sentenza impediva la formazione del giudicato sulla concreta determinazione del valore della quota della Arno s.r.l. e sull'avviamento, anche se la cassazione era stata disposta per difetto di motivazione. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Torino, che dovrà riesaminare il valore della partecipazione applicando il criterio del valore risultante dal bilancio, salvo contestazione delle poste o mutamenti sopravvenuti, e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 310, comma 2, c.p.c.
permanente efficacia delle sentenze di merito
L'estinzione del processo non cancella l'efficacia delle statuizioni di merito che siano già divenute definitive.
art. 393 c.p.c.
permanenza nel nuovo giudizio dell'effetto vincolante della sentenza di cassazione
In caso di estinzione del giudizio di rinvio, restano utilizzabili le statuizioni già coperte da giudicato; tuttavia, i capi cassati con rinvio devono essere nuovamente esaminati.
art. 63, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina normalmente l'estinzione del processo e la definitività dell'atto impositivo, ma tale effetto non consente all'Amministrazione di ignorare il giudicato parziale già formatosi.
art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti
Il giudicato vincola le parti e deve essere applicato anche d'ufficio dal giudice, impedendo decisioni successive incompatibili sul medesimo rapporto giuridico.
art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 346/1990
Per valutare una partecipazione societaria ai fini dell'imposta di successione occorre fare riferimento al bilancio o all'inventario della società, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti. L'Ufficio deve prima contestare l'inattendibilità delle poste contabili e non può sostituire autonomamente il valore di bilancio con un valore patrimoniale corrente.
art. 68, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015
l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione
La norma conferma l'effetto normalmente derivante dall'estinzione del giudizio, ma non risolve il caso particolare in cui l'atto impositivo sia incompatibile con un giudicato parziale già formatosi.
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio tributario dopo una cassazione con rinvio comporta normalmente la definitività dell'atto impositivo, ma non cancella i capi autonomi già coperti da giudicato.
- L'Amministrazione finanziaria deve adeguare ruolo e cartella alle decisioni definitive intervenute nel processo e non può riscuotere automaticamente l'importo originario come se tali decisioni non esistessero.
- La cassazione con rinvio, anche se motivata da un vizio di motivazione, impedisce la formazione del giudicato sul capo cassato: quel punto deve essere riesaminato dal giudice del rinvio.
- Per stabilire quali questioni siano coperte da giudicato occorre distinguere i capi autonomi e definitivamente decisi da quelli annullati o rimessi al giudice del rinvio.
- Quando una partecipazione societaria deve essere valutata ai fini successori, il criterio di riferimento è il valore risultante dal bilancio o dall'inventario; l'Ufficio deve motivare e contestare specificamente eventuali poste inattendibili prima di procedere a una diversa valutazione.
- La cartella può essere impugnata per far valere la difformità rispetto al contenuto dell'obbligazione tributaria risultante dal giudicato, senza riaprire integralmente il merito dell'atto impositivo originario.
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