Cassazione Civile, Ordinanza n. 05500/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente assicurativo)
La controversia
Un agente generale di una compagnia assicurativa aveva agito per ottenere il pagamento di una somma di denaro nei confronti di una società straniera; il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale di Velletri, in riforma, aveva dichiarato improcedibile la domanda sul rilievo di un giudicato esterno formatosi nel frattempo in un diverso giudizio. La società convenuta ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., assumendo che il Tribunale avesse compensato le spese di lite dei due gradi nonostante la soccombenza totale dell’appellato e senza motivazione legittima. La Corte rileva preliminarmente anche un profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale, poiché la procura rilasciata all’estero era autenticata da notaio straniero ma priva di apostille.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che la procura speciale conferita all’estero era priva di apostille e quindi non idonea a fondare l’ammissibilità del ricorso; inoltre, il motivo era inammissibile perché non confrontato con la disciplina effettivamente applicabile all’epoca in tema di compensazione delle spese, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis. In ogni caso, la motivazione del Tribunale sulla compensazione è stata ritenuta non apparente né illogica, poiché fondata sulla sopravvenienza di un giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio promosso dalla stessa parte vittoriosa in appello, non tempestivamente allegato nel processo, circostanza idonea a integrare gravi ragioni di compensazione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell’intimato; disposta inoltre la debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 365 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione è necessaria una valida procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
testo novellato dalla legge n. 46 del 2009
La sanatoria mediante rinnovazione della procura non è utilizzabile nel giudizio di cassazione per difetto della valida procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.
art. 91 c.p.c.
È la norma evocata dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non correttamente calibrata sulla disciplina applicabile.
art. 92, comma 2, c.p.c.
La compensazione delle spese può essere giustificata da gravi ragioni; la Corte richiama l’integrazione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, che consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni nella disciplina vigente ratione temporis.
art. 111 Cost.
È richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale della statuizione sulle spese, ma la Corte esclude che la motivazione del Tribunale fosse meramente apparente o illogica.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri
La dispensa dalla legalizzazione è subordinata all’apposizione dell’apostille sull’atto pubblico straniero; in mancanza, il documento non acquista efficacia validante nel processo italiano.
legge 20 dicembre 1966, n. 1253
È la legge di ratifica italiana della Convenzione dell’Aja richiamata per affermare la necessità dell’apostille.
Corte cost., sent. n. 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018
Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere validamente conferita e, se rilasciata all’estero su atto autenticato da notaio straniero, richiede l’apostille; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- La censura sulla regolazione delle spese deve confrontarsi con la disciplina applicabile ratione temporis e con eventuali interventi della Corte costituzionale che ne abbiano modificato il contenuto.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando consenta di comprendere la ragione decisoria, anche se sintetica; non è meramente apparente se collega la compensazione a circostanze concrete del processo, come la sopravvenienza di un giudicato esterno.
- La sopravvenienza in corso di causa di un giudicato esterno, specie se la parte che lo invoca ha contribuito a determinarlo senza averne tempestivamente informato il giudice e la controparte, può integrare gravi ragioni idonee a giustificare la compensazione totale o parziale delle spese.
- L’atteggiamento processuale della parte vittoriosa che ometta di allegare tempestivamente fatti decisivi da cui è poi scaturito il giudicato esterno può rilevare anche sotto il profilo della buona fede processuale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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